Ordinanza n. 235/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla Rappresentanza - Ufficio Visti in relazione alla richiesta di rilascio di visto di ingresso a motivo lavoro subordinato, istanza presentata dal ricorrente in data successiva al 27 gennaio 2022 e inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento serbato dall’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad su una richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione per l’accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla domanda di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, presentata in data successiva al 27 gennaio 2022 e rimasta inevasa. Dagli atti emerge inoltre la prospettazione di profili di fatto e di diritto controversi, nonché la possibile riattivazione del procedimento mediante riammissione del ricorrente alla presentazione del passaporto e impulso al competente Sportello unico per l’immigrazione in relazione al nulla osta sospeso. Il ricorrente ha formulato anche una domanda cautelare incidentale.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito nel merito l’azione contro il silenzio. Ha fissato la trattazione del ricorso nel merito alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, applicando analogicamente l’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico della sede diplomatica, che dovrà depositare una relazione aggiornata conclusiva sui profili di fatto e di diritto della controversia e sull’eventuale possibilità di consentire al ricorrente di ripresentare il passaporto, in vista della riattivazione del procedimento, anche mediante impulso al competente Sportello unico per l’immigrazione quanto al nulla osta sospeso. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
fissare, in applicazione analogica dell’art. 55, comma 10 c.p.a., la trattazione del presente ricorso nel merito
La disposizione è stata utilizzata per fissare la trattazione del merito in una successiva camera di consiglio, senza definire la controversia nella fase interlocutoria.
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissare, in applicazione analogica dell’art. 55, comma 10 c.p.a., la trattazione del presente ricorso nel merito
Il TAR ne ha fatto applicazione analogica per calendarizzare la discussione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Quando la controversia sul silenzio-inadempimento presenta profili fattuali o giuridici ancora da chiarire, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione prima della trattazione del merito.
- Nell’azione contro il silenzio relativo a una domanda di visto d’ingresso, il giudice può chiedere alla sede diplomatica una relazione aggiornata sulla situazione procedimentale e sulla concreta possibilità di riattivare l’istruttoria, anche attraverso la ripresentazione del passaporto e l’interlocuzione con lo Sportello unico per l’immigrazione.
- La fissazione della trattazione nel merito e la contestuale disposizione di un incombente istruttorio costituiscono una pronuncia interlocutoria e non comportano né l’accertamento definitivo del silenzio-inadempimento né l’ordine di provvedere.
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