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Messaggio

Messaggio numero 19693 del 20-5-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio comunica l’aggiornamento delle procedure per liquidare e ricostituire pensioni di reversibilità del Fondo Speciale FS, includendo casi con integrazione al minimo e I.I.S. differenziata tra contitolari. Definisce modalità operative, compilazione dei pannelli FS04 e FS05, competenze tra sedi e invita a ricostituire con urgenza le pensioni con familiari scaduti entro il 2005.

Ricostituzioni e liquidazioni delle pensioni di reversibilità del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato

Ricostituzioni e liquidazioni delle pensioni di reversibilità del Fondo Speciale FS

Il documento aggiorna le istruzioni operative per la gestione, tramite le procedure informatiche centrali e periferiche, delle pensioni a carico del Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. In particolare, amplia le tipologie trattabili e chiarisce modalità di ricostituzione, liquidazione, compilazione dei dati di fondo e competenze delle sedi.

Ambito dell’aggiornamento

L’aggiornamento consente di gestire:

  • pensioni di reversibilità con diritto all’integrazione al minimo;
  • pensioni di reversibilità nelle quali l’indennità integrativa speciale (I.I.S.) debba essere attribuita in modo differenziato tra i diversi contitolari;
  • pensioni di reversibilità derivanti da pensioni dirette con I.I.S. corrisposta come assegno accessorio, già ricostituite o liquidate con procedure INPS.

Si ribadisce che, per le pensioni di reversibilità a carico del Fondo Speciale FS, sono consentite esclusivamente ricostituzioni di tipo contributivo, con codice specifico 7.

Modalità di effettuazione delle ricostituzioni

Per le prestazioni trasferite dall’INPDAP risultano presenti nel database delle pensioni le informazioni contabili relative ai periodi successivi al 12/2000. Per consentire il calcolo dei conguagli derivanti dalla variazione della pensione, la procedura deve seguire un doppio passaggio:

  • una prima ricostituzione, con data di calcolo non anteriore al 1° gennaio 2001, finalizzata a ricostruire contabilmente la pensione e riportarla al valore in pagamento, senza modificare le informazioni provenienti dall’INPDAP;
  • una successiva ricostituzione, inserendo i dati mancanti o correggendo quelli presenti, per determinare i conguagli a credito o a debito dalla data della variazione.

La procedura non effettua comunque calcoli anteriori al 1° ottobre 1995 per le pensioni di reversibilità con decorrenza precedente a tale data. Per le reversibili con I.I.S. come assegno accessorio e decorrenza antecedente al 1° ottobre 1995, occorre attenersi alle istruzioni già fornite nel messaggio n. 22228/0013/2004 del 12 luglio 2004.

Modalità di liquidazione delle nuove pensioni

Le nuove pensioni possono essere liquidate secondo le modalità ordinarie, tenendo conto delle specifiche indicazioni sulla compilazione del pannello dei dati del Fondo.

Per le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette con I.I.S. corrisposta come assegno accessorio e già ricostituite o liquidate con procedure INPS, se la decorrenza è successiva al 16 agosto 1995:

  • dopo la prenotazione, devono essere acquisiti tutti i pannelli necessari, ad eccezione del pannello relativo ai “dati fondo interessato”;
  • tale pannello viene completato automaticamente con i dati presenti nel database della pensione diretta, applicando le percentuali di reversibilità alla somma della pensione annua lorda e della I.I.S. in godimento dal dante causa al momento del decesso;
  • solo con una successiva ricostituzione, se deve essere corrisposta la I.I.S. come assegno accessorio della pensione, sarà possibile intervenire sul pannello del Fondo e modificarlo.

Segnalazione dei dati nei pannelli

Per la segnalazione dei dati nei pannelli della procedura di ricostituzione e di liquidazione si rinvia alle istruzioni già fornite nei precedenti messaggi. Il documento precisa però che, per ricostituzioni e nuove liquidazioni, può essere necessario compilare più pannelli Fondo.

Per le pensioni di reversibilità:

  • va compilato un primo pannello con i dati del dante causa;
  • un secondo pannello con i dati riferiti alla data originaria di decorrenza della pensione di reversibilità;
  • un terzo pannello con riferimento al 1° ottobre 1995, se la reversibilità decorre da data anteriore.

Per le pensioni indirette:

  • va compilato un primo pannello con i dati della decorrenza originaria;
  • un secondo pannello con i dati della pensione all’1° ottobre 1995, se la pensione decorre da data precedente.

Se la variazione deve decorrere da una data diversa da quella originaria o dall’1° ottobre 1995, occorre compilare nuovi record Fondo alla decorrenza desiderata.

Compilazione dei pannelli FS04 e FS05

Il documento introduce alcune innovazioni nella compilazione dei pannelli.

In particolare, per gestire il pagamento della I.I.S. e del trattamento minimo in modo differenziato tra i contitolari, tali dati devono essere inseriti nel pannello FS04 “familiari a carico”, dove per ciascun familiare è anche possibile indicare eventuali variazioni nel tempo.

Viene richiamata la necessità di riacquisire il pannello FS04 se è stato compilato prima del rilascio dell’aggiornamento.

Per il pannello FS05 “dati fondo interessato” sono specificate modifiche ai seguenti campi del primo e del secondo sottopannello:

  • Campo 07 – ASS: la data di iscrizione al Fondo FS è obbligatoria solo per le pensioni dirette migrate da INPDAP con decorrenza successiva al 1° gennaio 1980, per le reversibili da esse derivate e per le nuove liquidazioni, sia dirette sia indirette;
  • Campo 08 – CESS: la data dell’ultimo giorno di lavoro, o in caso di decesso in attività la data di morte, è obbligatoria solo per i medesimi casi;
  • Campo 11 – CAUSALE CESSAZIONE: deve essere utilizzata la codifica FS ed è obbligatorio solo per i medesimi casi;
  • Campo 16 – DIRITTO I.I.S. S/N: il valore “S” indica l’esistenza del diritto alla I.I.S. come elemento accessorio, indipendentemente dal pagamento effettivo, che viene invece gestito nel pannello FS04.

Il diritto all’I.I.S. come assegno accessorio compete ai titolari di:

  • pensioni di reversibilità con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994;
  • pensioni di reversibilità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, spettanti per decessi avvenuti fino al 16 agosto 1995 e provenienti da pensioni dirette con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.

Nel secondo sottopannello, il campo 07 relativo alla retribuzione è reso obbligatorio solo per le nuove liquidazioni, sia dirette sia indirette.

Per tutti gli altri campi e per le modalità di attribuzione della I.I.S. si rinvia ai precedenti messaggi. Anche per la rilevazione delle informazioni sul dante causa e sulla pensione di reversibilità necessarie alle ricostituzioni si richiama il messaggio n. 22228 del 12 luglio 2004.

Documenti fiscali e conguagli

Per problemi tecnici legati alla conservazione nel database delle informazioni relative ai conguagli fiscali, per tutte le ricostituzioni successive alla prima, quando vi siano modalità differenti di corresponsione della I.I.S. e del trattamento minimo tra i componenti del nucleo familiare, occorre procedere manualmente alla rettifica dei documenti fiscali.

Competenza alla liquidazione e alla ricostituzione

Il documento definisce le competenze operative per tipologia di pensione:

  • pensioni dirette: la prima liquidazione è di competenza della sede “polo”; per successive ricostituzioni che comportino la rideterminazione della pensione annua lorda, la sede “polo” effettua il ricalcolo e trasmette alla sede provinciale competente il nuovo calcolo e la documentazione, per l’inserimento dei dati modificati in AS400;
  • pensioni indirette: stessa ripartizione delle competenze prevista per le pensioni dirette;
  • pensioni di reversibilità: la prima liquidazione e le eventuali successive ricostituzioni sono di competenza della sede provinciale;
  • pensioni privilegiate: l’istruttoria e il calcolo della prima liquidazione sono di competenza della sede “polo” di Roma; l’inserimento dati in AS400 è effettuato dalla sede “polo” competente per territorio; per successive ricostituzioni la sede “polo” effettua il ricalcolo e invia alla sede provinciale competente il nuovo calcolo e la documentazione per l’inserimento delle modifiche.

Sistemazione delle pensioni con familiari scaduti

Con l’aggiornamento della procedura è possibile ricostituire tutte le pensioni di reversibilità. Per questo motivo si raccomanda di procedere con urgenza, e comunque entro la fine del 2005, alla ricostituzione delle pensioni con familiari già scaduti o destinati a scadere nel corso del 2005.

È inoltre allegato:

  • un file con l’elenco delle pensioni di reversibilità per le quali la scadenza del contitolare si è già verificata o si verificherà entro il 2005;
  • un foglio elettronico “Ricostituzioni_Fs_v5-5b.xls” da utilizzare per determinare gli importi di pensione da inserire nell’AS400.

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