Cassazione Civile, Ordinanza n. 07196/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia depositata dai ricorrenti in ragione della definizione agevolata. Ha inoltre compensato le spese del giudizio, ravvisando giusti motivi per la compensazione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata il 15 luglio 2016, proponendo cinque motivi di ricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso in data 8 novembre 2025, riferito a una domanda di definizione agevolata cd. "rottamazione quater" ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022. Tra gli allegati risultavano la domanda di definizione agevolata e la comunicazione delle somme dovute da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non le quietanze di pagamento. La Corte ha ritenuto che l'atto di rinuncia evidenziasse la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
la domanda di definizione agevolata richiamata dai ricorrenti è stata valorizzata come contesto della rinuncia, ma la Corte ha fondato la decisione sulla sopravvenuta carenza di interesse, non sulla verifica del perfezionamento della definizione in sé
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata nel giudizio di cassazione, quando esprima la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione, rende il ricorso inammissibile per difetto sopravvenuto dell'interesse ad agire o a impugnare.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, è sufficiente che dagli atti risulti una scelta processuale incompatibile con la persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La mancata produzione delle quietanze di pagamento non impedisce, nel caso concreto, di ritenere sopravvenuta la carenza di interesse quando la rinuncia al ricorso sia inequivoca.
- In presenza di rinuncia al ricorso per effetto di definizione agevolata, la Corte può compensare le spese del giudizio per giusti motivi.
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