Ordinanza n. 6038/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento della illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Valle di Maddaloni e del conseguente obbligo dell’ente comunale di concludere il procedimento, provvedendo sulla richiesta della ricorrente di procedere ad emettere i provvedimenti repressivi previsti dalla legge per opere abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza resa nell'ambito del giudizio sul silenzio-inadempimento del Comune, relativa alla sostituzione del commissario ad acta individuato per l'esecuzione della sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento del Comune di Valle di Maddaloni, chiedendo che fosse dichiarato l'obbligo dell'ente di concludere il procedimento relativo alla richiesta di adottare i provvedimenti repressivi previsti dalla legge per opere abusive. La presente ordinanza non riesamina tale domanda: decide sulla richiesta del Prefetto di Caserta di essere sostituito quale commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza. Il Prefetto ha rappresentato che l'attività richiede competenze tecniche urbanistico-edilizie non disponibili presso la Prefettura e che gli sono assegnati numerosi commissariamenti.
La decisione
Il TAR accoglie l'istanza del Prefetto e dispone che, in caso di necessaria attivazione del commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza, al Prefetto di Caserta subentri il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta, con facoltà di subdelega. Il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dal suo insediamento. La decisione si fonda sulla specificità tecnica dell'attività da svolgere e sulla carenza, presso la Prefettura, di professionalità adeguate, oltre che sull'elevato numero di incarichi commissariali già assegnati al Prefetto.
Massime di principio
- Il giudice può sostituire il commissario ad acta designato per l'esecuzione di una sentenza quando le competenze richieste dall'attività esecutiva non siano adeguatamente disponibili presso il soggetto nominato; la sostituzione può essere disposta individuando un funzionario dotato delle professionalità tecniche necessarie e attribuendogli facoltà di subdelega.
- La sostituzione del commissario ad acta può essere giustificata anche dall'elevato numero di incarichi commissariali già assegnati al soggetto originariamente designato.
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