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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13580/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva convenuto la banca chiedendo la restituzione di somme che assumeva indebitamente annotate a proprio sfavore su due conti correnti e su un conto anticipo fatture, deducendo l'illegittimità di interessi anatocistici, interessi usurari, condizioni economiche non pattuite e commissioni di massimo scoperto non convenute. In primo grado le domande erano state accolte solo parzialmente, limitatamente all'illiceità dell'anatocismo dopo il 31 dicembre 2013. La corte d'appello aveva respinto il gravame sia osservando, in premessa, che l'appello era strutturato in modo generico e non pienamente conforme all'art. 342 c.p.c., sia esaminando analiticamente e rigettando nel merito le singole censure. Il ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, contestava: la pretesa inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la ritenuta irrilevanza dell'apocrifia della firma sulla dichiarazione di ricezione di copia del contratto; la tesi della nullità dell'intero contratto bancario per difetto di forma scritta; la distribuzione dell'onere probatorio e l'obbligo di esibizione della documentazione bancaria ex art. 119 t.u.b. e art. 210 c.p.c.; l'erronea valutazione della documentazione prodotta e della consulenza tecnica; il mancato travolgimento della pattuizione sugli interessi ultralegali per effetto della nullità della capitalizzazione; la mancata epurazione dell'anatocismo per il periodo anteriore al 2014; il rigetto della domanda di conoscenza del rating attribuito dalla banca; il mancato rilievo d'ufficio di nullità contrattuali per violazione di norme imperative. La Suprema Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: ha qualificato il richiamo del giudice d'appello al difetto di specificità come mera argomentazione ad abundantiam, perché la decisione si fondava sul rigetto nel merito; ha escluso che l'apocrifia della firma sulla dichiarazione di ricezione della copia contrattuale comportasse nullità, valorizzando invece l'avvenuta sottoscrizione del contratto e il possesso della copia da parte del cliente; ha ribadito che, nelle operazioni bancarie, la forma scritta ha funzione protettiva e che l'onere di provare i pagamenti indebiti e la mancanza di causa debendi grava sul correntista, mentre la richiesta di documentazione ex art. 119 t.u.b. presuppone una domanda specifica e l'eventuale inadempimento della banca; ha confermato che la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale non incide sulla pattuizione del tasso di interesse; ha reputato non censurabile in cassazione la valutazione di merito circa l'insufficienza probatoria e l'inattendibilità delle consulenze; ha escluso l'obbligo di disclosure del rating sulla base della normativa europea richiamata; ha infine affermato che il rilievo officioso della nullità richiede che la questione emerga dagli atti, non potendo la Corte supplire con nuovi accertamenti di fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel corpo della motivazione, ma nel dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione d'appello è stata quindi sostanzialmente confermata: restano ferme sia la parziale ricostruzione dei saldi operata per il solo anatocismo successivo al 31 dicembre 2013, sia il rigetto delle ulteriori domande restitutorie e di accertamento avanzate dalla correntista.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sulla specificità dell'appello è inammissibile quando il rilievo del difetto di specificità è solo ad abundantiam e la decisione di merito si fonda sul rigetto nel merito delle censure.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione ricorre solo se manca l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice; una motivazione che consenta di ricostruire l'iter argomentativo è sufficiente.

  • art. 117 t.u.b.

    Nei contratti bancari la forma scritta ha funzione protettiva; è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente, mentre la sottoscrizione dell'intermediario può desumersi anche da comportamenti concludenti.

  • art. 1325 c.c.

    La dedotta mancanza di forma o di consenso va valutata alla luce del contratto effettivamente sottoscritto e non di documenti accessori o dichiarazioni estranee alle condizioni contrattuali.

  • art. 1326 c.c.

    Il consenso contrattuale può risultare dal contenuto del rapporto e dai comportamenti concludenti, non essendo decisiva la sola questione della firma su una dichiarazione accessoria.

  • art. 2697 c.c.

    Il correntista che agisce per la ripetizione deve provare i pagamenti effettuati e l'assenza di una valida causa debendi.

  • art. 119 t.u.b.

    Il cliente può richiedere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni; il giudizio per ottenerla presuppone però il previo inadempimento della banca alla richiesta specifica.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione è esperibile in giudizio solo nei presupposti previsti dalla norma e, in questo contesto, a fronte del mancato adempimento della banca alla richiesta di documentazione.

  • art. 1283 c.c.

    La nullità della clausola anatocistica comporta solo la caducazione della capitalizzazione, non l'eliminazione del debito per interessi in sé né delle altre pattuizioni sul tasso.

  • art. 1284 c.c.

    La doglianza sulla misura degli interessi va tenuta distinta dalla nullità della capitalizzazione.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per violazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio solo se emerge dagli atti.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità della clausola anatocistica è parziale e non travolge automaticamente il resto del contratto.

  • art. 1421 c.c.

    Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità solo quando gli elementi per apprezzarla risultino già dagli atti.

  • art. 1422 c.c.

    Il potere officioso di rilevare la nullità resta subordinato all'emersione della questione nel processo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento di alcun motivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte di cassazione.

  • art. 820 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'anatocismo, ma non idoneo a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 821 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'anatocismo, senza incidere sulla soluzione adottata.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato nel motivo sull'usura, senza che la Corte ravvisi le condizioni per un diverso esito.

  • art. 100 c.p.c.

    La domanda di disclosure del rating è stata respinta anche perché non era chiaro l'interesse ad agire.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per la pretesa sul rating.

  • art. 127-bis t.u.b.

    Richiamato in relazione alla documentazione bancaria, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 3 delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamato nel motivo sull'anatocismo, ma la Corte ha escluso che la nullità della capitalizzazione travolga il tasso d'interesse.

  • art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamato nel motivo sull'anatocismo, senza mutare la soluzione adottata.

  • art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamato nel motivo sull'anatocismo, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 145 direttiva 2006/48/CE

    La norma è letta come meramente suggestiva quanto alla possibilità per gli enti creditizi di spiegare le proprie decisioni di rating, non come fonte di un obbligo generale di disclosure.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura rivolta a un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam, se la decisione impugnata si fonda autonomamente su una ratio decidendi diversa e decisiva, come il rigetto nel merito.
  • In materia di contratti bancari, la forma scritta richiesta dall'art. 117 t.u.b. ha funzione protettiva e non puramente strutturale: il contratto è valido se redatto per iscritto e consegnato al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente e potendo il consenso della banca risultare anche per facta concludentia.
  • La nullità di una dichiarazione accessoria o di una sottoscrizione apocrifa su un'attestazione di ricezione della copia del contratto non comporta, di per sé, la nullità dell'intero contratto bancario, se le condizioni contrattuali risultano regolarmente sottoscritte.
  • Il correntista che agisce per la ripetizione di indebito deve provare i singoli pagamenti effettuati e la mancanza di una valida causa debendi; la richiesta di documentazione alla banca ex art. 119 t.u.b. è uno strumento di agevolazione probatoria, non un esonero dall'onere della prova.
  • La nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi per anatocismo ha natura parziale: elimina la capitalizzazione, ma non travolge automaticamente la pattuizione degli interessi né impone di considerare nulli i tassi convenuti.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o delle conclusioni del consulente tecnico, quando il giudice di merito abbia motivato in modo intellegibile sul punto.
  • Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità contrattuale presuppone che la nullità emerga dagli atti; il giudice non può compiere d'ufficio nuovi accertamenti di fatto per ricercare elementi non già acquisiti.
  • La normativa europea richiamata in tema di rating bancario non impone, di regola, un obbligo generalizzato di comunicazione delle decisioni di rating, ma al più prospetta una facoltà o un orientamento, salvo eventuali misure nazionali ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoAnatocismoIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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