Risoluzione n. 43 del 28/04/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per i documenti informatici emessi o utilizzati nel 2014, si applicano le modalità del DM 17 giugno 2014: versamento unico con modello F24 entro il 30 aprile 2015. Gli acconti già versati a gennaio 2014 con modello F23 possono essere scomputati dall’imposta dovuta; se risultano eccedenti, la differenza è rimborsabile.
Pagamento dell’imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari
Pagamento dell’imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari
La risoluzione affronta il passaggio dal previgente regime del DM 23 gennaio 2004 al nuovo regime introdotto dal DM 17 giugno 2014 per l’assolvimento dell’imposta di bollo su documenti informatici fiscalmente rilevanti. Il documento chiarisce in particolare quale disciplina si applichi ai documenti relativi all’anno 2014 e come debbano essere trattati gli acconti già versati con F23 all’inizio dell’anno.
Quesito posto dal contribuente
ALFA Spa riferisce di assolvere l’imposta di bollo su fatture e registri informatici dal 22 giugno 2010 ai sensi dell’art. 7 del DM 23 gennaio 2004. In base a tale disciplina, la società aveva:
- versato entro il 31 gennaio 2014, con modello F23 cartaceo e codice tributo 458T, la differenza d’imposta a saldo per i documenti dell’anno precedente e l’acconto per i documenti dell’anno in corso;
- presentato entro il medesimo termine una comunicazione riepilogativa dei documenti emessi nell’anno precedente.
La società chiede se, per l’anno d’imposta 2014, debba continuare ad applicarsi il DM 23 gennaio 2004 oppure se debba trovare applicazione il DM 17 giugno 2014, che prevede il pagamento in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio mediante modello F24. Chiede inoltre se l’acconto versato con F23 il 31 gennaio 2014, pari a euro 119.720,53, possa essere scomputato dal versamento dovuto con F24.
Soluzione interpretativa del contribuente
Secondo la società, l’art. 7 del DM 17 giugno 2014 fa salve le disposizioni del DM 23 gennaio 2004 solo per i documenti già conservati alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Di conseguenza, per l’anno 2014 l’imposta dovrebbe essere versata secondo le nuove modalità, mediante F24 telematico entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 30 aprile 2015.
La società ritiene inoltre che nel calcolo dell’imposta da versare debba essere computato anche l’acconto già corrisposto a gennaio 2014. Una diversa soluzione, a suo avviso, comporterebbe una duplicazione del pagamento, con necessità di ricorrere a un rimborso successivo.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove modalità
L’Agenzia ricorda che il DM 17 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2014, ha introdotto nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.
In particolare:
- l’art. 6, comma 1, stabilisce che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica;
- il pagamento avviene quindi tramite modello F24;
- per tale imposta è stato istituito il codice tributo 2501 con risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014, denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Sono inoltre richiamati i successivi codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 23 marzo 2015:
- 2502, per le sanzioni;
- 2503, per gli interessi.
Ambito applicativo e criterio temporale
L’Agenzia precisa che per “documenti informatici fiscalmente rilevanti” devono intendersi:
- i libri e registri di cui all’art. 16, lettera a), della tariffa parte prima allegata al DPR n. 642 del 1972;
- le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, della tariffa parte prima allegata al medesimo DPR.
Quanto ai termini, l’art. 6, comma 2, del DM 17 giugno 2014 prevede che il pagamento relativo alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avvenga in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Coerentemente con la circolare n. 5 del 2012, l’Agenzia interpreta il termine “anno” come anno solare. Pertanto:
- il calcolo dell’imposta va effettuato con riferimento all’anno solare;
- per i documenti informatici emessi o utilizzati nel 2014 il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile 2015.
Ulteriori precisazioni sul contenuto dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014
La risoluzione richiama anche altre disposizioni del decreto:
- le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il bollo devono riportare specifica annotazione dell’assolvimento dell’imposta;
- per i libri e registri tenuti in modalità informatica, l’imposta è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Disciplina transitoria e scomputo degli acconti F23
L’art. 7, comma 2, del DM 17 giugno 2014 abroga il DM 23 gennaio 2004 dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, ma non prevede una disciplina transitoria specifica per i contribuenti che, come la società istante, avevano già versato a gennaio 2014 l’acconto dell’imposta secondo il previgente regime.
In assenza di previsioni specifiche, l’Agenzia ritiene, anche per ragioni di semplificazione, che i versamenti effettuati in acconto con modello F23 nel mese di gennaio 2014 per documenti formati nel medesimo anno possano essere scomputati dall’imposta di bollo da versare entro il 30 aprile 2015 con F24.
Pertanto:
- l’importo complessivo dovuto per i documenti informatici formati nel 2014 deve essere versato con modello F24 entro il 30 aprile 2015;
- da tale importo la società può sottrarre l’acconto già versato in gennaio 2014 con F23, pari a euro 119.720,53.
Coerenza con precedenti orientamenti e rimborso dell’eventuale eccedenza
L’Agenzia richiama la circolare n. 16 del 14 aprile 2015, in materia di imposta di bollo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis del DPR n. 642 del 1972, nella quale è stato chiarito che il passaggio da F23 a F24 non interrompe la continuità dei pagamenti e che gli importi versati con F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con F24.
Viene inoltre precisato che, se l’acconto versato a gennaio 2014 risultasse superiore all’imposta dovuta per i documenti informatici dell’anno 2014, la differenza potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642 del 1972.
Esito finale
La risoluzione conclude che:
- per i documenti informatici emessi o utilizzati nel 2014 si applicano le modalità del DM 17 giugno 2014;
- il versamento va effettuato con modello F24 entro il 30 aprile 2015;
- l’acconto versato con modello F23 a gennaio 2014 è scomputabile;
- l’eventuale eccedenza rispetto all’imposta dovuta può essere richiesta a rimborso.
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