Risoluzione n. 45 del 6/05/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, dopo la modifica dell'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 operata dalla legge n. 342/2000, la disciplina sanzionatoria per la mancata tracciabilità dei pagamenti delle ASD è contenuta solo nel comma 5 medesimo. Ne consegue che non è più applicabile l'art. 4, comma 3, del DM n. 473/1999 e non possono più essere disconosciuti, per tale sola violazione, né la deducibilità dei costi per il soggetto erogante né l'esenzione IRPEF per atleti e dirigenti. Restano ferme le regole generali sulla tracciabilità delle erogazioni liberali agevolate e viene richiesto agli uffici di riesaminare e, se del caso, abbandonare le controversie pendenti.
Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle ASD e non applicabilità dell'art. 4, comma 3, del DM n. 473/1999
Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle ASD e regime sanzionatorio
La risoluzione affronta le controversie relative alla violazione, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti. Il documento chiarisce quale sia oggi la disciplina applicabile dopo le modifiche normative intervenute sulla legge n. 133 del 1999 e sul relativo decreto attuativo.
Quadro normativo originario
L’obbligo di tracciabilità era stato introdotto dall’art. 25, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con previsione di un decreto ministeriale per stabilire procedure di controllo e documentazione bancaria per operazioni inerenti l’attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche. In attuazione di tale disposizione era stato emanato il DM 26 novembre 1999, n. 473.
L’art. 4, comma 3, del DM n. 473/1999 prevedeva che i pagamenti o versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle prescritte:
- concorressero alla formazione del reddito del percipiente;
- fossero indeducibili per il soggetto erogante;
- per le associazioni che si avvalevano della legge n. 398/1991, comportassero la decadenza dalle agevolazioni.
Modifica legislativa del 2000
La disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 37, comma 2, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha abrogato il comma 7 dell’art. 25 della legge n. 133/1999 e ha introdotto nel medesimo articolo il comma 5, contenente la disciplina compiuta degli effetti della violazione dell’obbligo di tracciabilità.
Il nuovo art. 25, comma 5, stabilisce che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati, se di importo superiore a lire 1.000.000 (pari a 516,46 euro), devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati oppure con altre modalità idonee a consentire efficaci controlli. L’inosservanza comporta:
- la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398/1991;
- l’applicazione delle sanzioni dell’art. 11 del D.lgs. n. 471/1997.
La sanzione richiamata è quella amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.
Soglia di tracciabilità dal 1° gennaio 2015
Con l’art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la soglia oltre la quale opera l’obbligo di tracciabilità per le ASD è stata innalzata, con decorrenza 1° gennaio 2015, da 516,46 euro a 1.000,00 euro, allineandola alla soglia generale prevista per le transazioni finanziarie.
Esclusione dell’applicabilità dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473/1999
La risoluzione afferma che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, il sistema sanzionatorio per la violazione della tracciabilità è rinvenibile esclusivamente in tale comma. Pertanto, l’art. 4, comma 3, del DM n. 473/1999 non è più applicabile.
Da ciò deriva che, in caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità:
- non è più possibile disconoscere la deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti;
- non è più possibile disconoscere l’esenzione IRPEF per i compensi corrisposti dall’ASD ad atleti e dirigenti sportivi, entro il limite previsto dall’art. 69, comma 2, del TUIR.
Effetti sui compensi ad atleti e dirigenti sportivi
Il documento richiama anche il regime fiscale dei compensi percepiti da atleti e dirigenti sportivi, che non concorrono a formare il reddito fino all’importo complessivo annuo di 7.500 euro, ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR, in relazione ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del medesimo testo unico.
La risoluzione precisa tuttavia che la mancata tracciabilità non consente più, per il solo effetto della violazione, di far venir meno tale esenzione.
Erogazioni liberali alle ASD
Per completezza, viene precisato che per le erogazioni liberali alle ASD resta ferma la regola generale della necessaria tracciabilità del versamento, a prescindere dall’importo, ai fini della fruizione del beneficio fiscale da parte del soggetto erogante. Il documento richiama sul punto i chiarimenti già forniti con risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E.
Indicazioni operative per gli uffici
Alla luce dei chiarimenti forniti, le strutture territoriali devono:
- riesaminare le controversie pendenti in materia;
- verificare se l’attività accertativa sia stata svolta secondo criteri non conformi ai principi espressi;
- in tal caso, abbandonare la pretesa tributaria con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, salvo che siano sostenibili altre questioni.
Le Direzioni regionali sono infine incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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