Ordinanza n. 679/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: a) del provvedimento Prot. n. 7354 del 09.07.2025 e notificato il 17.07.2025 dal Consolato Generale d'Italia Casablanca, con cui veniva respinta la richiesta di visto per lavoro subordinato; b) di ogni altro preordinato, conseguente e/o comunque connesso con quelli che precedono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Dalla relazione della sede diplomatica emergeva che il carattere grafico utilizzato in un documento ufficiale marocchino attestante il versamento di contributi previdenziali non coincideva con quello utilizzato negli altri certificati, con conseguente possibile alterazione del documento. La sede diplomatica aveva inoltre riferito che i documenti a supporto dell'attività lavorativa non potevano essere verificati e che, pertanto, non era possibile stabilirne la genuinità. Il ricorrente aveva facoltà di dedurre sul punto, ma l'ordinanza non riporta le sue specifiche censure.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario approfondire la circostanza relativa alla possibile alterazione della documentazione previdenziale e ha disposto che la sede diplomatica rediga, entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione integrativa. La relazione dovrà contenere una verifica presso le competenti autorità marocchine oppure una spiegazione specifica delle ragioni per cui la genuinità del certificato non può essere verificata, ferma la facoltà del ricorrente di prendere posizione sul punto. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego di visto è collegata alla possibile alterazione o alla non verificabilità di documenti prodotti dal richiedente, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio volto a verificare la genuinità della documentazione presso le autorità competenti oppure a chiarire specificamente le ragioni dell'impossibilità di verifica, prima di definire la controversia.
- Un'ordinanza istruttoria può imporre all'amministrazione procedente il deposito di una relazione integrativa entro un termine stabilito e rinviare la trattazione della causa, lasciando alla parte privata la possibilità di dedurre sulle risultanze dell'approfondimento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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