Circolare numero 196 del 23-12-2021
Con la presente circolare, su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono dei chiarimenti e si apportano delle rettifiche alla circolare n. 180 del 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Ministero del Lavoro rettifica alcuni passaggi del paragrafo 1 della circolare n. 180/2021 chiarendo che l'art. 8, comma 10, del decreto Sostegni estende il divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021 esclusivamente per i datori di lavoro che possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 (art. 8, commi 2 e 8), indipendentemente dall'avvenuta domanda. Viene riformulato il primo punto dell'elenco e modificato il settimo capoverso per precisare i termini entro i quali deve intervenire l'adesione del lavoratore agli accordi aziendali (termine ultimo: 30 giugno, 31 ottobre o 31 dicembre 2021 a seconda dei casi), mentre la risoluzione può produrre effetti anche successivamente. Restano confermate le altre indicazioni della circolare n. 180/2021.
Rettifica paragrafo 1 della circolare n. 180/2021 - Proroga divieto di licenziamento e accesso NASpI per risoluzione a seguito di accordo collettivo aziendale
Punti principali
Riformulazione primo punto del paragrafo 1
La proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali oltre il 30 giugno 2021 è prevista fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che possono accedere all'assegno ordinario e alla integrazione salariale in deroga (art. 8, comma 2) e per i datori che possono accedere al trattamento CISOA (art. 8, comma 8) del decreto Sostegni.
Ambito soggettivo della proroga
La proroga al 31 ottobre 2021 riguarda i datori di lavoro potenzialmente destinatari dei trattamenti indicati a prescindere dalla circostanza che abbiano effettivamente presentato domanda.
Termine per adesione agli accordi aziendali (datori senza proroga oltre 30 giugno)
Per i datori per i quali il divieto non è stato prorogato oltre il 30 giugno 2021, il 30 giugno costituisce il termine ultimo entro il quale deve essere concluso l'accordo collettivo aziendale e l'adesione del singolo lavoratore; la risoluzione del rapporto può produrre effetti anche successivamente a tale data.
Modifica del settimo capoverso
Viene eliminato l'inciso relativo alla 'data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve avere prodotto i suoi effetti' e sostituito con la precisazione che l'accesso alla NASpI è ammesso solo se l'adesione del lavoratore all'accordo collettivo è avvenuta entro il termine previsto (es. 30 giugno per i casi senza proroga).
Applicazione analoga a proroghe successive
La stessa impostazione si applica ai datori per i quali il divieto è stato prorogato al 31 ottobre 2021 e/o al 31 dicembre 2021: tali date sono termini ultimi per la stipula dell'accordo e per l'adesione del lavoratore, mentre la decorrenza degli effetti della risoluzione può essere posteriore.
Conferma delle restanti indicazioni
Fatte salve le rettifiche sopra riportate, restano ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto con la circolare n. 180 del 2021.
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