Cassazione Penale, Sentenza n. 10977/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/07/2024 deducendo nullità per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione relativamente alla qualificazione soggettiva degli agenti (se pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) e alla riconducibilità delle condotte al reato di peculato. Hanno sostenuto che le attività svolte da ACI Global e dalle controllate avessero natura pubblicistica e che pertanto i dirigenti (in particolare Perticaroli) dovessero essere qualificati incaricati di pubblico servizio; hanno inoltre censurato la valutazione dell'elemento psicologico e dell'errore sulla qualificazione dell'ente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha respinti. Nel motivare il rigetto ha confermato che la qualificazione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio va accertata in relazione alle specifiche funzioni esercitate (criterio funzionale) e non sulla base della mera appartenenza societaria. Ha richiamato l'orientamento che richiede l'accertamento dei tre requisiti previsti dall'art. 3, lett. d), del d.lgs. 50/2016 per qualificare una società come ente di diritto pubblico o assimilato, e ha condiviso la Corte d'appello nel ritenere che, alla luce delle incertezze e della gestione in prevalenza privatistica di ACI Global, potesse ritenersi sussistente un errore inevitabile sulla natura pubblicistica dei fondi e della qualifica soggettiva, idoneo ad escludere il dolo necessario per il peculato. Perciò i ricorsi delle parti civili sono stati respinti e le statuizioni civili impugnate sono state revocate ove la Corte d'appello aveva già dichiarato la prescrizione o riqualificato i fatti come appropriazione indebita.
Norme richiamate
art. 358 cod. pen. (inquadramento soggettivo: incaricato di pubblico servizio)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la qualifica di incaricato di pubblico servizio va verificata in relazione alle effettive funzioni svolte: non è sufficiente la mera partecipazione pubblica nella compagine societaria; occorre che l'attività oggetto della condotta sia direttamente collegata a funzioni di interesse pubblico
art. 314 cod. pen. (peculato)
Per la configurazione del peculato è necessario che l'agente abbia la disponibilità di denaro o cose per ragione del proprio ufficio o servizio e la consapevolezza di agire su risorse pubbliche; se manca tale consapevolezza (per esempio per errore inevitabile sulla natura pubblicistica), viene escluso il dolo richiesto
art. 47 cod. pen. (errore rilevante)
La sentenza ha valorizzato la figura dell'errore inevitabile sulla qualificazione soggettiva dell'ente: un dubbio oggettivo e non manifestamente superabile sulla natura pubblicistica può escludere il dolo eventuale necessario per l'imputazione di peculato
art. 5, 42, 43 cod. pen. (principi generali sulla imputazione e responsabilità)
Richiamati nella contestazione sulla corretta qualificazione giuridica della condotta e sul profilo soggettivo; la Corte ha osservato che l'accertamento del dolo va fondato su elementi probatori che dimostrino la consapevolezza dell'agente di disporre di denaro pubblico
art. 3 lett. d) d.lgs. n. 50/2016 (requisiti per qualificazione come organismo di diritto pubblico)
La Corte ha ripreso l'interpretazione secondo cui sono necessari, cumulativamente, i tre requisiti (personalità giuridica, influenza pubblica dominante, finalità di interesse generale) per qualificare una società come soggetto pubblico ai fini della normativa sugli appalti e, per analogia, per valutazioni sulla natura pubblicistica dell'ente
legge 146/1990 e delibere della Commissione di garanzia (attività di servizio pubblico e sciopero)
Citata dalle parti per sostenere la natura pubblicistica di alcune attività (es. soccorso stradale); la Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero idonei, da soli e non prodotti nel merito, a superare l'incertezza circa la natura complessiva della società
Massime di principio
- La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio si valuta in relazione alle specifiche funzioni esercitate: la natura pubblicistica dell'ente non è di per sé sufficiente a estendere automaticamente tale qualifica a tutte le attività e ai relativi dipendenti
- Per la sussistenza del reato di peculato è necessario provare non solo la disponibilità materiale di somme ma anche la consapevolezza dell'agente di operare su risorse pubbliche; un dubbio oggettivo sulla natura pubblicistica può escludere il dolo
- Se esiste incertezza giuridica rilevante e obiettiva sulla natura pubblicistica di una società (anche per decisioni giurisdizionali contrastanti), può essere configurabile un errore inevitabile che esclude la responsabilità penale per dolo
- I documenti e le decisioni sopravvenute che potrebbero chiarire la natura pubblicistica dell'ente devono essere prodotti e discussi nel giudizio di merito; in sede di legittimità l'ammissione di nuova documentazione è fortemente limitata
- Dopo un annullamento della Cassazione per violazione di legge, il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto fissati dalla Cassazione ma può rinnovare la valutazione del fatto entro i limiti indicati, evitando i vizi motivazionali precedenti
- Le statuizioni civili collegate a una condanna penale possono essere revocate ove la responsabilità penale venga esclusa o il reato sia estinto per prescrizione
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