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Legge

L.R. Lombardia 2/2014

Istituzione del comune di Sant'Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo(1)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 2/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone la fusione dei comuni lombardi di Sant'Omobono Terme e Valsecca in un unico comune denominato Sant'Omobono Terme, con territorio corrispondente a quello dei due enti alla data di entrata in vigore. Prevede forme di partecipazione per le comunità originarie, la regolazione dei rapporti conseguenti tramite la comunità montana Valle Imagna e la copertura delle spese per consultazione popolare e liquidazione/rimborso.

Istituzione del nuovo comune di Sant'Omobono Terme per fusione con Valsecca

Istituzione del nuovo comune di Sant'Omobono Terme

La legge regionale della Lombardia istituisce, mediante fusione, un nuovo comune denominato Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo. Il provvedimento disciplina gli effetti della fusione, la partecipazione delle comunità di origine e la copertura delle spese connesse alla consultazione popolare e alle attività conseguenti.

Fusione e identità territoriale

I comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca sono soppressi come enti distinti e confluiscono in un unico comune. La denominazione del nuovo ente è Sant'Omobono Terme, determinata a seguito della consultazione popolare prevista dallo Statuto d’autonomia della Lombardia.

Il territorio del nuovo comune coincide con quello già appartenente ai due comuni alla data di entrata in vigore della legge.

Partecipazione delle comunità originarie

Lo statuto del nuovo comune deve garantire alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. La norma impone quindi una specifica tutela organizzativa e rappresentativa nelle future regole statutarie dell’ente risultante dalla fusione.

Rapporti conseguenti alla fusione

I rapporti derivanti dalla fusione dei territori comunali sono regolati dalla comunità montana Valle Imagna, secondo quanto previsto dall’articolo 11 della l.r. 29/2006 in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

Spese e rimborsi

Le spese sostenute dalla comunità montana Valle Imagna per le funzioni connesse alla regolazione dei rapporti successivi alla fusione sono liquidate e rimborsate con decreto del dirigente competente. Il procedimento avviene ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 29/2006 e della l.r. 20/2008 sull’organizzazione e il personale.

Copertura finanziaria

La legge autorizza la copertura delle spese per:

  • la consultazione popolare prevista dall’articolo 53 dello Statuto d’autonomia;
  • le attività di cui all’articolo 4 relative alla liquidazione e al rimborso delle spese della comunità montana.

Per il 2014 e per il bilancio pluriennale 2014/2016, tali oneri sono finanziati mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa del fondo di riserva, rispettivamente nell’ambito della missione 01 e della missione 18 indicate dalla legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Testo integrale

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