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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21960/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e respinto l'appello incidentale di Autotrasporti Lazzarato srl relativo ad avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA (anni 2009-2011). La CTR ha ritenuto che la società non avesse adeguatamente dimostrato l'assenza di culpa in vigilando rispetto all'operato infedele del professionista incaricato della contabilità e delle dichiarazioni fiscali e che la documentazione prodotta a sostegno della presunta emenda giudiziale delle dichiarazioni non fosse sufficiente a neutralizzare le ragioni dell'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti (vizi di motivazione posti secondo la previgente formulazione dell'art. 360 c.p.c., censure in realtà dirette a valutazioni di fatto del giudice di merito, e mancata configurabilità del principio di non contestazione nel senso invocato dal ricorrente). La Corte ha confermato che le valutazioni probatorie e di fatto svolte dalla CTR sono insindacabili in sede di legittimità salvo vizi di diritto e ha statuito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 11.000 oltre spese prenotate a debito; ha altresì dato atto dell'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che alcuni rilievi sono stati formulati secondo la previgente parametrazione rendendoli inammissibili e che le censure in realtà riguardano valutazioni di fatto proprie del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità se coerenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio della non contestazione e della relevatio ad onere probandi: la Corte ha confermato che, nel processo tributario, detta regola va interpretata alla luce dell'oggetto del giudizio e del contenuto dell'atto impositivo, e non impone all'Amministrazione un onere di allegazione oltre quanto già contenuto nell'atto impositivo.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma richiamata per attestare l'esistenza dei presupposti processuali relativi al versamento aggiuntivo dovuto dalla ricorrente (oneri connessi al contributo unificato o importi accessori).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 26110/2015; n. 9097/2017; n. 3680/2019; n. 19806/2019)

    Richiami interpretativi utilizzati dalla Corte per ribadire due principi: a) il sindacato di legittimità non consente il riesame delle valutazioni di fatto del giudice di merito se coerenti; b) nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un onere probatorio ulteriore rispetto a quanto contenuto nell'atto impositivo.

Massime di principio

  • Quando si deduce responsabilità da un professionista esterno (culpa in vigilando), spetta al contribuente provare adeguatamente l'assenza di propria colpa di vigilanza; la mera allegazione non è sufficiente.
  • La possibilità di emendare dichiarazioni in sede contenziosa richiede produzione di documentazione completa e convincente già in giudizio di merito; documenti insufficienti non invalideranno le risultanze dell'accertamento.
  • In materia tributaria il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) ha applicazione limitata: l'atto impositivo costituisce, nei limiti delle censure, l'oggetto del giudizio e non sempre impone all'Amministrazione un ulteriore onere di allegazione.
  • Le valutazioni probatorie e i fatti accertati dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in cassazione; i ricorsi per Cassazione devono focalizzarsi su errori di diritto o vizi di motivazione conformi alla normativa vigente.
  • Nell'impugnare accertamenti tributari è importante produrre precocemente e in modo specifico tutta la documentazione probatoria e formulare censure adeguate secondo la normativa processuale vigente per evitare inammissibilità o rigetto.

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