Cassazione Civile, Sentenza n. 21960/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e respinto l'appello incidentale di Autotrasporti Lazzarato srl relativo ad avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA (anni 2009-2011). La CTR ha ritenuto che la società non avesse adeguatamente dimostrato l'assenza di culpa in vigilando rispetto all'operato infedele del professionista incaricato della contabilità e delle dichiarazioni fiscali e che la documentazione prodotta a sostegno della presunta emenda giudiziale delle dichiarazioni non fosse sufficiente a neutralizzare le ragioni dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti (vizi di motivazione posti secondo la previgente formulazione dell'art. 360 c.p.c., censure in realtà dirette a valutazioni di fatto del giudice di merito, e mancata configurabilità del principio di non contestazione nel senso invocato dal ricorrente). La Corte ha confermato che le valutazioni probatorie e di fatto svolte dalla CTR sono insindacabili in sede di legittimità salvo vizi di diritto e ha statuito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 11.000 oltre spese prenotate a debito; ha altresì dato atto dell'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che alcuni rilievi sono stati formulati secondo la previgente parametrazione rendendoli inammissibili e che le censure in realtà riguardano valutazioni di fatto proprie del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità se coerenti.
art. 115 c.p.c.
Principio della non contestazione e della relevatio ad onere probandi: la Corte ha confermato che, nel processo tributario, detta regola va interpretata alla luce dell'oggetto del giudizio e del contenuto dell'atto impositivo, e non impone all'Amministrazione un onere di allegazione oltre quanto già contenuto nell'atto impositivo.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma richiamata per attestare l'esistenza dei presupposti processuali relativi al versamento aggiuntivo dovuto dalla ricorrente (oneri connessi al contributo unificato o importi accessori).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 26110/2015; n. 9097/2017; n. 3680/2019; n. 19806/2019)
Richiami interpretativi utilizzati dalla Corte per ribadire due principi: a) il sindacato di legittimità non consente il riesame delle valutazioni di fatto del giudice di merito se coerenti; b) nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un onere probatorio ulteriore rispetto a quanto contenuto nell'atto impositivo.
Massime di principio
- Quando si deduce responsabilità da un professionista esterno (culpa in vigilando), spetta al contribuente provare adeguatamente l'assenza di propria colpa di vigilanza; la mera allegazione non è sufficiente.
- La possibilità di emendare dichiarazioni in sede contenziosa richiede produzione di documentazione completa e convincente già in giudizio di merito; documenti insufficienti non invalideranno le risultanze dell'accertamento.
- In materia tributaria il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) ha applicazione limitata: l'atto impositivo costituisce, nei limiti delle censure, l'oggetto del giudizio e non sempre impone all'Amministrazione un ulteriore onere di allegazione.
- Le valutazioni probatorie e i fatti accertati dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in cassazione; i ricorsi per Cassazione devono focalizzarsi su errori di diritto o vizi di motivazione conformi alla normativa vigente.
- Nell'impugnare accertamenti tributari è importante produrre precocemente e in modo specifico tutta la documentazione probatoria e formulare censure adeguate secondo la normativa processuale vigente per evitare inammissibilità o rigetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21849/2023 del 21/07/2023
- Sentenza civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21850/2023 del 21/07/2023
- Sentenza civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21853/2023 del 21/07/2023
- Sentenza civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21874/2023 del 21/07/2023
- Sentenza civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21875/2023 del 21/07/2023
- Sentenza civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21876/2023 del 21/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →