Regolamento (UE) 2021/1914
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Île-de-France» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 conferisce la protezione unionale al nome «Île-de-France» come IGP, a seguito dell’esame della domanda presentata dalla Francia e della mancata presentazione di opposizioni. La Commissione dispone quindi l’iscrizione del nome nel registro previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Conferimento della protezione IGP al nome «Île-de-France» ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al nome geografico «Île-de-France», registrato come indicazione geografica protetta (IGP) nel settore dei prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto atto direttamente applicabile; la protezione opera dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo non contiene esclusioni specifiche oltre al riferimento generale alla procedura di registrazione e all’assenza di opposizioni.
Protezione del nome «Île-de-France» come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 della Commissione ha lo scopo di conferire protezione unionale al nome «Île-de-France» quale indicazione geografica protetta, nell’ambito della disciplina delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La misura segue l’istruttoria positiva della domanda presentata dalla Francia e si fonda, espressamente, sulla mancata presentazione di opposizioni nel corso della procedura.
Procedura di registrazione e presupposti della protezione
La Commissione richiama l’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai sensi del quale la domanda di registrazione del nome «Île-de-France» è stata esaminata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Richiama inoltre l’articolo 98, sottolineando che non è stata ricevuta alcuna dichiarazione di opposizione entro i termini previsti. In base a tali presupposti procedurali, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per la protezione del nome.
Effetto sostanziale: iscrizione nel registro e protezione IGP
L’articolo 1 del regolamento dispone che il nome «Île-de-France» è protetto come IGP. Il considerando finale precisa che il nome dovrebbe essere iscritto nel registro di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con conseguente riconoscimento e tutela a livello dell’Unione del toponimo registrato.
Entrata in vigore e portata giuridica
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la formula tipica degli atti di esecuzione: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò comporta efficacia immediata e uniforme della protezione del nome in tutto il mercato dell’Unione.
Disposizioni principali
Esame della domanda e assenza di opposizioni
La Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Île-de-France» trasmessa dalla Francia ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.
Protezione del nome come IGP
In applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Île-de-France» è protetto come indicazione geografica protetta (IGP) e deve essere iscritto nel registro di cui all’articolo 104 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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