Deliberazione n. 307 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso sulle piattaforme Instagram e Telegram. Le misure urgenti hanno imposto l'adozione di interventi per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per 12 mesi di eventuale materiale acquisito in chiaro, a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale si limita alla ratifica di tali determinazioni.
Ratifica del Garante nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) segnalato dall'interessato
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d'urgenza adottati il 20 maggio 2025 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. In particolare, vengono richiamati:
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione d'urgenza di misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione dell'interessato e attivazione della procedura urgente
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha adottato le determinazioni nn. 166 e 167 del 20 maggio 2025, trasmesse tempestivamente ai gestori delle piattaforme.
Misure disposte in via d'urgenza
Le determinazioni urgenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento, l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori;
- adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all'Autorità l'eventuale materiale acquisito.
Ratifica finale del Garante
Esaminate anche le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 166/2025 e 167/2025, adottati dal dirigente competente in data 20 maggio 2025. Il provvedimento non contiene irrogazione di sanzioni pecuniarie, ma conferma le misure preventive e conservative disposte per evitare la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram per il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 166 e 167 del 20 maggio 2025, dirette a impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Misure ingiunte alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stato ordinato di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 21 maggio 2025, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 166/2025 e 167/2025 adottati dal dirigente competente il 20 maggio 2025 nei confronti delle società indicate.
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