Cassazione Civile, Sentenza n. 1669/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 06220050012347579501 (tributi erariali anno 2001) per tre censure principali: 1) nullità/irregolarità della notifica della cartella (mancata spedizione della raccomandata informativa e mancato deposito della cartolina di ritorno ai sensi dell'art. 140 c.p.c.); 2) inesistenza delle notifiche in quanto effettuate alla Penelope S.R.L. dopo la sua incorporazione in Superstar (effetto sulla validità delle notifiche e sulla decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973); 3) incompetenza territoriale del concessionario della riscossione (Equitalia Centro) rispetto alla sede della società (ambito di Equitalia Nord).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso, ritenendo i tre motivi inammissibili o comunque infondati: 1) primo motivo inammissibile perché la questione sulla validità della notifica è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Corte non può riesaminare direttamente la prova documentale della notificazione; inoltre il ricorso non descriveva la relata di notifica e la CTR aveva esaminato la notifica, riscontrando elementi di prova (notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c.); 2) secondo motivo inammissibile per novità non dedotta in appello e, in ogni caso, privo di riscontro nei documenti (la cartella era stata notificata nel 2005, antecedente alla fusione del 2010); 3) terzo motivo inammissibile perché non ha colto la ratio decidendi della CTR sulla incompetenza dell'agente della riscossione (art. 21-octies, n.2, l. n.241/1990) e non ha adeguatamente confrontato l'argomentazione di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; rilevazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (come modificato).
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Invocato dalla ricorrente per censurare la sentenza; la Corte osserva che eventuali vizi di notifica costituiscono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito e non oggetto di riesame libero in Cassazione
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla regolarità delle notifiche fiscali; la Corte conferma che la verifica dei fatti sulla notifica è di merito
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Riferito alla decadenza dell'amministrazione; la Corte richiede che la relativa eccezione sia adeguatamente documentata e valutata in sede di merito
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Norma invocata in tema di notifiche; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia esaminato la regolarità della notifica e che la questione sia di fatto
art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005 conv. nella l. n. 156/2005
Richiamato fra le norme contestate dalla ricorrente in relazione agli adempimenti amministrativi; la Corte non ha ritenuto utile per sovvertire la decisione di merito
art. 140 c.p.c.
Citato dalla ricorrente con riferimento alla presunta mancata spedizione della raccomandata informativa; la Corte nota che il ricorso non descrive adeguatamente la relata e che la CTR ha valutato la notifica come conforme (art. 145 c.p.c.) sulla base della documentazione
art. 145 c.p.c.
La CTR ha ritenuto la notifica effettuata a mani di impiegata addetta ai sensi di questa norma; la Corte ha dato rilievo positivo alla documentazione probatoria prodotta dall'Amministrazione
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Base normativa dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha dichiarato i motivi inammissibili o infondati per ragioni processuali e di merito
art. 2504-bis c.c.
Norma sulle efficacia della fusione; invocata per sostenere l'inefficacia delle notifiche alla incorporata dopo la fusione, ma la Corte ha rilevato che la questione non era stata dedotta in appello e che i documenti mostrano notifiche anteriori alla fusione
art. 21-octies, n. 2, l. n. 241/1990
Richiamato dalla CTR per escludere l'invalidità per incompetenza territoriale del concessionario; la Corte ha confermato che la doglianza era infondata rispetto alla ratio adottata dal giudice di merito
artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602/1973
Invocati dalla ricorrente sul tema della competenza territoriale della riscossione; la Corte ha ritenuto la censura formulata inadeguatamente e non risolutiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art.1, comma 17, l. n. 228/2012)
Norma richiamata in relazione all'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore contributo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito il riesame libero delle prove e dei fatti (quali la concreta modalità e completezza della notifica): le questioni di fatto sulla notificazione restano di merito
- Le censure nuove non sollevate in appello sono inammissibili in sede di legittimità: il ricorrente deve dimostrare dove e quando la questione è stata dedotta in sede di merito
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede l'indicazione degli atti/documenti posti a fondamento, ma non impone un formalismo eccessivo: è ammesso riassumere il contenuto o indicare con precisione la fase processuale in cui gli atti si trovano
- L'onere di provare la regolarità della notifica grava sull'Amministrazione, ma la valutazione probatoria spetta al giudice di merito; la Cassazione interviene solo su vizi di diritto o manifeste contraddizioni
- Sull'effetto della fusione/incorporazione: le notifiche antecedenti alla fusione sono normalmente efficaci; se la notifica è successiva all'estinzione dell'incorporata, il problema va dedotto e provato tempestivamente nel merito
- Le doglianze relative alla competenza territoriale del concessionario richiedono un confronto con la motivazione del giudice di merito e la normativa specifica sul riparto territoriale della riscossione; la mera affermazione di incompetenza senza adeguata base probatoria o normativa è insufficiente
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