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Provvedimento

Deliberazione n. 562 del 23/07/2026

Provvedimento del 23 luglio 2026

Garante Privacy562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 13 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e MTCH Technology Services Limited, a seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori e con misure volte a impedire l’identificabilità diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Tinder.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e MTCH Technology Services Limited in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Facebook, Instagram e Tinder.

Presupposto normativo e segnalazione

La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.

Adozione dei provvedimenti d’urgenza

A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, i provvedimenti nn. 378/2026 e 379/2026, successivamente trasmessi ai gestori delle piattaforme con note del 14 luglio 2026.

L’intervento dirigenziale è stato adottato sulla base dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, recante le procedure interne aventi rilevanza esterna, come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, fatta salva la successiva ratifica del Garante.

Misure imposte alle piattaforme

I provvedimenti urgenti hanno imposto alle società destinatarie:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione, sulle piattaforme interessate, del materiale oggetto della segnalazione;
  • l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’individuazione e il blocco di eventuali contenuti corrispondenti;
  • la conservazione dell’eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione del materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale non identificabilità.

Ratifica del Garante

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 378/2026 e 379/2026 adottati d’urgenza dal dirigente il 13 luglio 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e consolida le misure già comunicate alle società destinatarie. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, né dispone ulteriori prescrizioni rispetto a quelle contenute nei provvedimenti urgenti ratificati.

Punti principali

Segnalazione della persona interessata

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale informatico a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, chiedendo l’intervento presso Facebook, Instagram e Tinder.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e MTCH Technology Services Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle società è stata inoltre prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 378/2026 e 379/2026 adottati il 13 luglio 2026.

Come è indicizzato

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