Ordinanza del 07/09/2025 n. 24715 - Corte di Cassazione
Riscossione - Cartella successiva all'accertamento con adesione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione (deciso il 10 luglio 2025, depositato il 7 settembre 2025) ha stabilito che la cartella di pagamento emessa per l omesso versamento di rate successive alla quarta relative a un accertamento con adesione non richiede motivazione specifica, essendo sufficiente il mero richiamo all atto di adesione. Nel caso di Cartiera della Madonnina Srl in liquidazione era contestata l iscrizione a ruolo di Euro 142.014 con codice tributo 0161; la CTR aveva annullato tale voce per difetto di motivazione, ma la Cassazione ha accolto il motivo dell Agenzia delle Entrate rigettando il ricorso della contribuente sulla quota contestata, compensando le spese dei gradi di merito e liquidando le spese di legittimità a carico della società.
Riscossione - Cartella successiva all'accertamento con adesione
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