R.R. Puglia 1/2014
Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Puglia disciplina competenze, procedure e controlli per il rilascio del giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, anche in approvvigionamento autonomo, e fornisce indirizzi alle ASL in attuazione del D.Lgs. 31/2001. Stabilisce definizioni tecniche e criteri per tutela sanitaria, gestione delle fonti e distribuzione. È vigente dal 9 gennaio 2014.
Disciplina regionale pugliese per idoneità, sorveglianza e controllo dell’acqua destinata al consumo umano
Disciplina regionale per l’idoneità e il controllo dell’acqua destinata al consumo umano
Il regolamento, adottato dalla Regione Puglia, definisce l’assetto regionale per il rilascio del giudizio di idoneità e per la sorveglianza e il controllo dell’acqua destinata al consumo umano. La disciplina si colloca nel quadro del D.Lgs. 31/2001 e costituisce anche indirizzo operativo per le ASL pugliesi.
Finalità e principi generali
La Regione Puglia qualifica la disponibilità dell’acqua destinata al consumo umano come diritto fondamentale del cittadino e bene da tutelare anche sotto il profilo sanitario, in funzione della salute pubblica. Il regolamento nasce dall’esigenza di garantire qualità e sicurezza della risorsa idrica, considerata particolarmente preziosa anche in ragione di inquinamento e desertificazione.
La disciplina si applica sia alle fonti e agli impianti gestiti pubblicamente, sia alle fonti di captazione e agli approvvigionamenti non gestiti dall’ente pubblico, con attenzione specifica ai casi in cui non sia possibile servire il territorio con il pubblico acquedotto.
Ambito di applicazione e approvvigionamento idrico
Il regolamento definisce competenze, interventi e procedure per perseguire gli obiettivi di tutela dell’acqua. Nei territori non servibili dal pubblico acquedotto è ammesso l’approvvigionamento autonomo.
Sono ricompresi diversi schemi di approvvigionamento e distribuzione, tra cui:
- approvvigionamento autonomo tramite fonte naturale disponibile;
- acquedotto pubblico o servizio idrico integrato;
- cisterne fisse o mobili;
- trasporto di acqua destinata al consumo umano.
La disciplina considera anche le acque fornite al pubblico in strutture come scuole, ospedali, case di cura, caserme, uffici pubblici, strutture ricettive, aeroporti, stazioni ed esercizi pubblici.
Giudizio di idoneità e tutela sanitaria
Il regolamento è centrato sul giudizio di idoneità per le acque destinate al consumo umano, ossia per l’acqua utilizzata per uso potabile, preparazione di cibi e bevande e altri usi domestici, nonché per l’acqua impiegata nelle imprese alimentari quando ricorrano i presupposti indicati.
La nozione di idoneità richiama i requisiti del D.Lgs. 31/2001 e si raccorda con la tutela della salute pubblica. Sono inoltre disciplinate le acque trattate, non trattate, grezze, miscelate, piovane, sotterranee e superficiali, oltre alle nozioni di acqua potabile, acqua potabile trattata e acqua pulita.
Definizioni tecniche e soggetti coinvolti
Il regolamento contiene un ampio apparato definitorio utile per l’applicazione uniforme della disciplina. Tra le principali categorie definite vi sono:
- acqua ad uso domestico;
- acqua fornita al pubblico;
- acqua grezza, trattata, non trattata e trasportata;
- acquedotto, impianto di attingimento, impianto di potabilizzazione, impianto di distribuzione esterno e interno;
- impianto idrico autonomo;
- gestore del servizio idrico integrato o pubblico, nonché soggetti che forniscono acqua a terzi tramite impianti autonomi o cisterne;
- autorità competente e servizio competente della ASL;
- A.I.P. come ambito territoriale ottimale nella Regione Puglia.
Sono definiti anche punti e nodi tecnici della filiera idrica, quali punto di consegna, punto di immissione nella rete, punto d’uso, punto rete, rete di distribuzione idrica, serbatoio, sorgente, pozzo, torre piezometrica, valvola di ritegno e zona di approvvigionamento.
Rete interna, punti di consegna e responsabilità
La disciplina distingue tra impianto di distribuzione esterno e impianto di distribuzione interno o domestico. Il punto di consegna rappresenta la separazione tra rete esterna e interna; ove sia installato un rubinetto unidirezionale vicino al contatore, tale rubinetto diventa il punto di consegna.
Il responsabile della rete di distribuzione interna o domestica è:
- il soggetto responsabile della gestione di un impianto interno di edificio o struttura ricettiva allacciata alla rete pubblica che fornisce acqua anche a terzi;
- il Sindaco, per l’erogazione da fontanine pubbliche, limitatamente al tratto a valle del punto di consegna.
Per tale soggetto non sussiste l’obbligo di svolgere i controlli analitici interni previsti dal D.Lgs. 31/2001; resta però l’obbligo di garantire l’idoneità igienico-sanitaria dell’impianto interno tramite procedure idonee e documentate.
Protezione delle fonti e zone di tutela
Il regolamento disciplina le misure di protezione delle captazioni e delle fonti di approvvigionamento. In particolare, definisce:
- la zona di tutela assoluta, con raggio di almeno 10 metri dal punto di captazione o derivazione, da proteggere e destinare esclusivamente a opere di captazione o presa e infrastrutture di servizio;
- la zona di rispetto, estesa per 200 metri di raggio dal punto di captazione o derivazione, come individuata dalla Regione.
È inoltre prevista la “protezione dinamica”, intesa come intensificazione del monitoraggio di parametri analitici concordati tra ASL e gestore, utilizzabile solo in casi particolari in presenza di attività antropiche non rimovibili all’interno della zona di rispetto.
Impresa alimentare e acque per uso alimentare
Il regolamento considera anche l’impiego dell’acqua nelle imprese alimentari, richiamando la figura dell’OSA e la normativa alimentare di settore. Rientra nella disciplina l’acqua utilizzata per fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, con esclusione delle acque individuate dalla normativa europea richiamata quando la loro qualità non possa incidere sulla salubrità del prodotto finale.
Sono richiamate anche le nozioni di alimento, produzione primaria e altre categorie rilevanti per delimitare l’ambito applicativo in materia igienico-sanitaria.
Disposizioni operative e strumenti di prevenzione
Tra gli strumenti di prevenzione e gestione del rischio è richiamato il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA o WPS), inteso come documento per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico attraverso una valutazione e gestione globale del rischio lungo tutta la filiera, dalla captazione alla distribuzione al consumatore.
Il regolamento valorizza anche l’autocontrollo secondo i principi HACCP e l’audit come verifiche sistematiche e indipendenti sulla conformità e sull’efficacia delle misure adottate.
Applicazione territoriale e vigenza
La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Puglia ed è vigente dal 9 gennaio 2014. Il testo fornito non indica un termine finale di applicazione né una limitazione temporale specifica per i singoli istituti richiamati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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