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Regolamento

R.R. Puglia 27/2013

L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia(•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 27/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplinava, in Puglia, le autorizzazioni per il pascolo su boschi, soprassuoli arbustivi ed erbacei vincolati e le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del demanio forestale regionale. Stabiliva anche specie ammesse, altezze minime del novellame e periodi di esercizio per quota altimetrica. È stato però abrogato dal r.r. n. 5/2015, art. 19, e non è più applicabile.

Disciplina del pascolo e delle concessioni sui terreni forestali regionali pugliesi

Disciplina regionale dell’attività pascoliva in Puglia

Il regolamento ha dettato, per il territorio della Regione Puglia, regole per la gestione del pascolo sui terreni forestali e pascolivi, con finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale. La disciplina riguardava sia i terreni sottoposti a vincolo sia i beni del demanio forestale regionale, ma risulta oggi abrogata.

Finalità e ambito di applicazione

Il regolamento era volto a garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale regionale, in attuazione della normativa regionale forestale richiamata. In concreto disciplinava:

  • le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio del pascolo su soprassuoli boschivi, arbustivi ed erbacei di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico/forestale;
  • le concessioni su terreni boscati e pascolivi appartenenti al patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia, qualificato come demanio forestale regionale.

Pascolo nei boschi

L’esercizio del pascolo nelle fustaie coetanee era subordinato alla crescita del novellame, con differenziazione in base alla specie allevata:

  • per ovini e suini, il pascolo era consentito solo dopo che il novellame avesse raggiunto l’altezza di 1,5 metri;
  • per bovini ed equini, il pascolo era consentito solo dopo che il novellame avesse raggiunto l’altezza di 3 metri.

La norma mirava quindi a evitare danni alla rinnovazione forestale, ammettendo il pascolo solo in presenza di uno stadio di sviluppo del bosco ritenuto compatibile.

Pascolo nei terreni pascolivi: periodi e quote altimetriche

Per i terreni pascolivi l’autorizzazione all’esercizio del pascolo era collegata all’altitudine e a specifici intervalli temporali:

  • fino a 600 metri di altitudine: dal 1° marzo al 30 novembre;
  • tra 600 e 1000 metri di altitudine: dal 1° aprile al 1° novembre;
  • oltre 1000 metri di altitudine: dal 16 giugno al 15 ottobre.

La disciplina introduceva quindi una stagionalità differenziata in funzione della quota, presumibilmente per adeguare il pascolo alle condizioni vegetative e climatiche locali.

Pascolo vagante o brado

Il regolamento limitava il pascolo vagante o brado ai soli terreni di proprietà del titolare degli animali pascolanti, a condizione che tali terreni fossero recintati mediante chiudende. Non risultavano quindi ammesse forme libere di pascolo brado su terreni altrui o non adeguatamente delimitati.

Regime attuale e abrogazione

Il regolamento è espressamente indicato come abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, articolo 19. Di conseguenza non ha più applicazione pratica ed è da considerarsi obsoleto.

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