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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 444 del 17/07/2024

Provvedimento del 17 luglio 2024

Garante Privacy444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che l’Azienda ULSS 6 Euganea, a seguito di un attacco ransomware ai propri sistemi informativi, non aveva adottato misure tecniche e organizzative sufficienti a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare per rilevare tempestivamente la violazione e per assicurare una più robusta protezione delle reti e degli accessi remoti. La violazione ha riguardato anche dati relativi alla salute di un elevato numero di interessati. Pur prendendo atto delle numerose misure correttive adottate dopo l’incidente e della cooperazione dell’Azienda, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione pecuniaria di 22.000 euro, disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento.

Azienda ULSS 6 Euganea sanzionata per inadeguate misure di sicurezza in un data breach ransomware con coinvolgimento di dati sanitari

Azienda ULSS 6 Euganea - data breach ransomware e misure di sicurezza inadeguate

Il provvedimento riguarda l’Azienda ULSS 6 Euganea e un grave incidente informatico di tipo ransomware che ha interessato i sistemi informativi aziendali, con coinvolgimento anche di dati relativi alla salute di numerosi interessati. Il procedimento è stato avviato a seguito della notifica di violazione ai sensi dell’art. 33 GDPR, integrata da successive comunicazioni, e di un’attività ispettiva svolta dal Garante.

Origine del procedimento e ricostruzione del fatto

L’Azienda ha comunicato di essere stata colpita da un attacco hacker che aveva compromesso la disponibilità di diversi applicativi e, in seguito, ha fornito ulteriori dettagli tecnici tramite incident report e second opinion di Yarix s.r.l. Dalla ricostruzione è emerso che gli attaccanti avevano effettuato accessi iniziali tramite VPN, si erano mossi lateralmente nella rete, avevano cifrato sistemi e macchine virtuali e, in base alle analisi successive, vi erano anche indizi di possibile esfiltrazione di dati. L’Azienda ha progressivamente circoscritto il perimetro della violazione, riducendo il numero di interessati e di file coinvolti rispetto alle prime stime.

Dati coinvolti e impatto del breach

Il Garante ha valorizzato la natura dei dati trattati, comprensivi di dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e del considerando 35. L’evento ha interessato un numero molto elevato di interessati e documenti, con potenziale esposizione anche sul dark web. L’Azienda ha poi effettuato comunicazioni agli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR, con modalità differenziate: comunicazioni individuali a dipendenti coinvolti in documenti identificativi o altri documenti personali, e comunicazione generalizzata per gli interessati non raggiungibili singolarmente.

Misure in essere al momento dell’incidente

Nel corso dell’istruttoria l’Azienda ha descritto un contesto organizzativo complesso, derivante dall’unificazione di più ex ULSS e da un processo di consolidamento dei sistemi informativi rallentato anche dalla pandemia. Tra le misure dichiarate vi erano antivirus, web filtering, backup giornalieri, vulnerability assessment periodici, gestione dei log affidata a terzi, nomine privacy e procedure di data breach. Tuttavia, al momento del fatto:

  • non era attiva l’autenticazione multifattore per l’accesso VPN;
  • la segmentazione delle reti risultava solo parziale;
  • il monitoraggio sistemistico era presente ma non una control room;
  • la conservazione e disponibilità dei log non erano sufficienti per ricostruire integralmente l’attacco.

Valutazioni del Garante sulla violazione degli artt. 5 e 32 GDPR

L’Autorità ha ritenuto che il titolare non avesse adottato misure adeguate per:

  • rilevare tempestivamente la violazione, anche alla luce di accessi anomali, orari notturni, provenienza estera e operazioni sospette sugli account;
  • garantire in modo adeguato la sicurezza della rete, anche tramite una segmentazione più efficace, firewalling e controlli sulle VPN.

Il Garante ha osservato che le linee guida AgID sulle misure minime non esauriscono l’obbligo di valutazione concreta imposto dall’art. 32 GDPR, soprattutto in un contesto sanitario di grande scala e ad alto rischio. In altri termini, il richiamo a misure minime o a interventi pianificati non basta a escludere la responsabilità se, al momento dell’incidente, la sicurezza non era adeguata al rischio effettivo.

Difese dell’Azienda e loro valutazione

L’Azienda ha sostenuto che il ritardo nell’implementazione di alcune misure dipendesse dalla complessità del processo di unificazione, dai vincoli autorizzativi e finanziari imposti dalla CRITE e dal fatto che il contesto tecnologico dell’epoca non richiedesse necessariamente soluzioni più evolute come MFA su tutte le VPN o una control room avanzata. Ha inoltre richiamato la collaborazione prestata, i ripristini effettuati e le attività di formazione e riorganizzazione avviate dopo l’incidente.

Il Garante ha considerato tali elementi, ma ha ritenuto che non fossero sufficienti a superare i rilievi, poiché l’obbligo di sicurezza va commisurato al rischio concreto e richiede una valutazione dinamica e continua, non cristallizzata al momento iniziale di progettazione del trattamento.

Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione

L’Autorità ha qualificato la violazione come grave, tenendo conto:

  • della natura dei dati coinvolti;
  • dell’elevato numero di interessati;
  • del carattere non intenzionale della violazione da parte del titolare, pur essendo l’evento dovuto a condotte dolose di terzi;
  • della cooperazione dell’Azienda con l’Autorità;
  • della precedente adozione di un provvedimento sanzionatorio per violazioni pertinenti.

In applicazione degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 22.000 euro per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy. Il provvedimento richiama infine la facoltà di definizione agevolata entro 30 giorni con pagamento della metà della sanzione e la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento nasce dalla notifica di data breach effettuata dall’Azienda ULSS 6 Euganea ai sensi dell’art. 33 GDPR, relativa a un attacco informatico di tipo ransomware che ha colpito i sistemi informativi aziendali. L’evento ha coinvolto una mole significativa di dati personali, compresi dati relativi alla salute, e ha determinato approfondimenti istruttori e un’attività ispettiva dell’Autorità, anche alla luce delle istanze presentate da alcuni cittadini.

Violazione e criticità rilevate

Dall’istruttoria è emerso che l’Azienda non disponeva, al momento dell’incidente, di misure sufficienti per rilevare tempestivamente accessi anomali e la compromissione dei sistemi, né di una piena segmentazione e segregazione delle reti accompagnata da adeguate regole di filtraggio. L’accesso remoto tramite VPN avveniva con credenziali username/password, senza MFA, e i log risultavano non sempre adeguati o integralmente disponibili. Il Garante ha ritenuto violati gli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR.

Valutazione delle difese dell’Azienda

L’Azienda ha richiamato la propria complessità organizzativa, il processo di unificazione delle ex ULSS, i vincoli finanziari e le misure già pianificate o avviate, sostenendo di essere allineata alle misure minime AgID e di aver comunque adottato interventi successivi molto incisivi. Il Garante ha considerato tali elementi ma ha osservato che il rispetto di standard minimi o la presenza di interventi in corso non escludono l’obbligo di adottare misure adeguate al rischio concreto, soprattutto in presenza di dati sanitari e di una platea molto ampia di interessati.

Sanzione e misure accessorie

Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 22.000 euro, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul proprio sito. È stata richiamata anche la facoltà di definizione agevolata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice privacy.

Come è indicizzato

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