Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 136 del 19-7-2000

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai sensi dell'art.3 della legge n.147/1997, l'importo provvisorio per l'anno 2000 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con deliberazione n. 352 del 27 giugno, è stato determinato l’importo provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Per le cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 1999, e per quelle comprese nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2000, la prestazione è fissata nella misura del 40% del salario lordo medio annuo imponibile percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione, con specifiche esclusioni. Per la contabilizzazione si rinvia alle istruzioni già fornite nelle precedenti circolari del 1998.

Importo provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

Trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

La circolare comunica la determinazione dell’importo provvisorio della prestazione spettante ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147. La disciplina riguarda le cessazioni dei rapporti di lavoro successive al 31 dicembre 1999, includendo anche i casi di lavoratori stagionali il cui contratto non venga rinnovato.

Importo provvisorio della prestazione

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato o cesserà nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2000, la prestazione è fissata nella misura del 40% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione. Nel salario da assumere a base di calcolo sono comprese eventuali indennità per malattia e infortunio; resta invece escluso l’assegno per il nucleo familiare.

Ambito di applicazione

La determinazione provvisoria si applica ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera interessati da cessazioni del rapporto di lavoro successive al 31 dicembre 1999. La circolare specifica espressamente che l’ambito comprende anche le cessazioni dovute al mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori stagionali.

Contabilizzazione delle prestazioni

Per la contabilizzazione delle prestazioni in argomento, la circolare non introduce nuove istruzioni ma richiama integralmente quelle già impartite:

  • punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998;
  • istruzioni contabili successivamente modificate dalla lettera F della circolare n. 112 del 27 maggio 1998, relativa al pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

Il documento si limita quindi a fissare l’importo provvisorio della prestazione e a rinviare, per gli aspetti contabili, alla normativa e alle istruzioni già vigenti.

Punti principali

Determinazione dell’importo provvisorio

In applicazione dell’art. 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 352 del 27 giugno, ha fissato l’importo provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

Ambito soggettivo e temporale

La misura riguarda le cessazioni dei rapporti di lavoro successive al 31 dicembre 1999, comprese quelle dei lavoratori stagionali per mancato rinnovo del contratto. Per i lavoratori il cui rapporto sia cessato o cessi nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2000 si applica la quantificazione provvisoria indicata.

Misura della prestazione

L’importo provvisorio della prestazione è pari al 40% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione. Nel calcolo sono comprese eventuali indennità per malattia e infortunio, mentre è escluso l’assegno per il nucleo familiare.

Contabilizzazione delle prestazioni

Per la contabilizzazione delle prestazioni si rinvia alle istruzioni del punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate dalle istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n. 112 del 27 maggio 1998, relativa al pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.