Circolare numero 137 del 20-7-2000
Precisazioni in ordine all'iscrizione al F.P.L.D del personale assunto dal 1 gennaio 2000 da parte delle aziende "elettriche" e "telefoniche".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell'art. 41 della legge n. 488/1999 sulla soppressione dei Fondi di previdenza Elettrici e Telefonici dal 1° gennaio 2000. Precisa che il personale assunto da tale data dalle aziende elettriche e telefoniche deve essere iscritto al FPLD, in una posizione contributiva separata, mentre resta in contabilità separata il personale in servizio al 31 dicembre 1999. Sono inoltre indicate le modalità operative di codifica aziendale e di compilazione delle denunce DM10/2, con richiamo all'estensione della nuova posizione a tutto il personale assunto dopo il 1° gennaio 2000.
Soppressione dei Fondi Elettrici e Telefonici dal 1° gennaio 2000 e nuove modalità di iscrizione contributiva
Soppressione dei Fondi Elettrici e Telefonici e nuove modalità contributive
La circolare interviene per dare attuazione all'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha soppresso dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti ENEL e aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Conseguentemente, i soggetti già iscritti e i titolari di trattamenti pensionistici dei soppressi fondi vengono ricondotti all'assicurazione generale obbligatoria, con evidenza contabile separata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ambito soggettivo della nuova disciplina
La circolare precisa, anche sulla base di chiarimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che il personale assunto dal 1° gennaio 2000 dalle aziende elettriche e telefoniche non deve essere iscritto alla contabilità separata dei fondi soppressi, ma direttamente al FPLD. Restano invece nella contabilità separata i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 1999.
Posizione contributiva separata per le aziende interessate
Per gestire gli obblighi contributivi relativi al personale assunto dal 1° gennaio 2000, le aziende elettriche e telefoniche devono aprire presso la sede territoriale competente una posizione contributiva separata. Tale posizione va identificata con il CSC e il codice ISTAT dell'attività esercitata e deve recare il codice di autorizzazione "4E", riservato alle aziende che producono e distribuiscono energia elettrica o svolgono comunicazioni e che hanno esclusivamente dipendenti non iscritti ai rispettivi fondi di previdenza.
Personale da ricomprendere nella nuova posizione
La nuova posizione contributiva deve comprendere tutto il personale assunto successivamente al 1° gennaio 2000, indipendentemente dal titolo dell'assunzione. La circolare sottolinea inoltre che vi devono confluire anche i lavoratori eventualmente ammessi ai benefici contributivi previsti dal D.M. 12 aprile 2000 per l'incentivazione del part-time.
Adempimenti dichiarativi
Per le denunce contributive modello DM10/2, le aziende devono seguire le ordinarie modalità previste per la generalità dei datori di lavoro. La circolare, quindi, non introduce una procedura speciale per la compilazione del modello, ma richiama l'applicazione delle regole generali.
Punti principali
Soppressione dei Fondi e iscrizione nell'AGO con evidenza separata
L'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dispone la soppressione, dal 1° gennaio 2000, del Fondo di previdenza per i dipendenti ENEL e aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Dalla stessa data i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e con استمرارazione delle regole previgenti dei fondi soppressi.
Personale assunto dal 1° gennaio 2000
Per chiarimento interpretativo, il personale assunto dal 1° gennaio 2000 in poi dalle aziende "elettriche" e "telefoniche" deve essere iscritto al FPLD e non alla contabilità separata del Fondo. Resta invece iscritto in contabilità separata il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
Apertura di una posizione contributiva separata
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al personale assunto dal 1° gennaio 2000, le aziende interessate devono aprire presso l'Agenzia dell'Istituto competente per territorio una separata posizione contributiva. Tale posizione è identificata dal CSC e dal codice ISTAT relativi all'attività esercitata e deve essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "4E", riferito alle aziende esercenti produzione e distribuzione di energia elettrica o comunicazioni con dipendenti non iscritti ai rispettivi Fondi di previdenza.
Ambito della nuova posizione contributiva
Nella nuova posizione contributiva deve confluire tutto il personale assunto successivamente al 1° gennaio 2000, a qualsiasi titolo. La circolare precisa espressamente che vi rientrano anche i dipendenti eventualmente destinatari dei benefici contributivi previsti dal D.M. 12 aprile 2000 per l'incentivazione del part-time.
Denunce contributive DM10/2
Per la compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, le aziende interessate devono attenersi alle modalità previste per la generalità dei datori di lavoro.
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