Circolare numero 134 del 17-7-2000
In concomitanza con l’invio da parte dei concessionari ai contribuenti della cartella unica di pagamento, ai sensi del D.Lgs n° 46/99, si illustrano le specifiche tecniche della stessa con riferimento alla sezione che riporta il dettaglio dei contributi INPS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova impostazione della cartella unica di pagamento che può contenere, in un solo documento A4 fronte/retro, posizioni riferite a diversi enti impositori, con focus sulla sezione INPS. Vengono descritte le componenti del frontespizio, le modalità di esposizione dei contributi e delle somme aggiuntive per le diverse gestioni (DM, artigiani, commercianti), le regole di pagamento, le informazioni riepilogative della cartella e le istruzioni sui ricorsi e sulle dilazioni. La circolare richiama inoltre i riferimenti normativi rilevanti e precisa gli effetti del pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica.
Cartella unica di pagamento INPS per aziende e lavoratori autonomi extraagricoli: struttura, addebiti, pagamento e ricorsi
Cartella unica di pagamento INPS per aziende e lavoratori autonomi extraagricoli
La circolare descrive la nuova cartella di pagamento predisposta dai concessionari sulla base dei flussi telematici dei ruoli, destinata ai contribuenti del settore aziende e lavoratori autonomi extraagricoli. La novità principale consiste nella possibilità di concentrare in un unico documento, formato A4 fronte/retro, anche posizioni riferite a enti impositori diversi dall’INPS, con una struttura comune e sezioni distinte per ciascun ente creditore.
Finalità e struttura generale della cartella
Il documento illustra in particolare le specifiche tecniche della sezione INPS, contenente il dettaglio degli addebiti. Il modello della cartella di pagamento è stato approvato con decreto 28 giugno 1999 del Ministero delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 173 del 26 luglio 1999. Per le cartelle relative ai contributi accertati nel settore agricolo viene invece espressa riserva di successiva illustrazione, in attesa della relativa bozza.
Frontespizio della cartella unica
Il frontespizio riporta gli elementi identificativi essenziali: numero della cartella, denominazione e indirizzo del concessionario, dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale del contribuente, elenco delle somme da pagare, tipo di tributo ed ente creditore. È inoltre evidenziato il totale dovuto, espresso sia in lire sia in euro, con rinvio alle scadenze indicate nelle istruzioni di pagamento.
Per i contributi riscossi dall’Istituto, nella causale del frontespizio possono comparire i seguenti tipi tributo:
- Contributi Aziende
- Contributi SSN Aziende
- Contributi Artigiani
- Contributi Commercianti
Dal punto di vista informatico tali tipi tributo sono identificati con codici di gestione progressivi (I 01, I 02, I 03, I 04), indicati non nel frontespizio ma nella pagina "Dati ad uso degli uffici".
Pagamento oltre i termini e oneri accessori
La parte inferiore del frontespizio avverte che, in caso di pagamento oltre le scadenze previste, il contribuente deve corrispondere:
- gli interessi di mora;
- i compensi di riscossione pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo.
La circolare precisa che gli interessi di mora sono dovuti solo all’Amministrazione Finanziaria, in base all’art. 14 del D.Lgs. n. 46/1999. Per i contributi previdenziali richiesti dall’INPS, se il pagamento avviene oltre il 60° giorno, si applicano invece le ulteriori somme aggiuntive previste dall’art. 27 del medesimo decreto. Il compenso di riscossione del 4,65% costituisce l’aggio a carico del contribuente, dovuto in caso di pagamento dei contributi oltre il 60° giorno dalla notifica ed è versato a favore del concessionario.
Dettaglio degli addebiti nella sezione INPS
La sezione INPS contiene una parte comune a tutte le gestioni, con il nominativo e l’indirizzo della Sede che ha emesso il ruolo e il numero verde per eventuali chiarimenti. Seguono le istruzioni secondo cui, se il pagamento avviene dopo le scadenze previste, devono essere corrisposte ulteriori somme aggiuntive calcolate secondo quanto riportato nella pagina "Istruzioni ricorsi INPS".
Le somme aggiuntive già iscritte in cartella risultano calcolate fino alla data di formazione del ruolo, ai sensi dell’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 326/1999. Tale data è visibile nella stampa prodotta dalla procedura di infasamento. Se il contribuente paga oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 46/1999, deve versare ulteriori somme aggiuntive fino al tetto massimo indicato dopo la descrizione del contributo, nella riga "ulteriore somma aggiuntiva".
Composizione delle partite e regole di esposizione
Ogni partita iscritta a ruolo è formata da:
- tipo tributo;
- matricola dell’azienda;
- numero dell’inadempienza per i DM, oppure anno e numero di emissione e, per i lavoratori autonomi, eventuale numero della rata;
- descrizione del tributo;
- relative somme aggiuntive.
Se nella descrizione compare la parola "residuo", significa che una parte del contributo è già stata versata. In presenza di bilinguismo è prevista un’apposita descrizione. La descrizione del tributo corrisponde ai codici tributo allegati alla circolare n. 61/2000.
Gestione DM
Per la gestione DM, nella cartella A, l’intestazione della partita riporta l’assicurazione sociale dei lavoratori dipendenti, la matricola del contribuente, il numero dell’inadempienza e il tipo di modello. La descrizione può articolarsi in:
- modello DM10 con periodo di riferimento e importo dovuto nella colonna "importo dovuto";
- dicitura "ulteriore somma aggiuntiva" con il relativo importo, non collocato nella colonna "importo dovuto" perché esigibile solo dopo il 60° giorno;
- somma aggiuntiva con periodo di riferimento e importo dovuto;
- sanzione una-tantum con periodo di riferimento e importo dovuto.
La circolare evidenzia che è stato necessario indicare il tetto massimo delle sanzioni per esplicitare al contribuente l’importo massimo delle ulteriori sanzioni dovute in caso di ritardato pagamento. Se in sede di calcolo l’importo dovesse risultare superiore a quello già indicato, il contribuente deve comunque pagare solo l’importo riportato alla voce "ulteriore somma aggiuntiva". Se tale voce non compare, significa che il tetto delle sanzioni civili è già stato raggiunto alla data di formazione del ruolo e non è dovuto altro oltre quanto già calcolato.
Le partite possono riferirsi a ciascun mese per DM insoluti totali o parziali e per DM rettificativo. Per i DMV viene invece indicato il periodo di riferimento. Accanto a ciascun articolo di ruolo è riportato un numero progressivo, utile a identificare gli addebiti e da indicare nel bollettino di conto corrente in caso di pagamento parziale. Nella cartella A i numeri progressivi vanno da 1 a 6.
La circolare segnala inoltre che, in caso di sgravio parziale, la riduzione del carico contributivo e dell’importo delle sanzioni comporta anche una riduzione del tetto delle ulteriori somme aggiuntive; sul punto verranno fornite successive istruzioni.
Gestione Artigiani
Per la gestione Artigiani, nella cartella B, l’intestazione della partita riporta il contributo fisso o entro il minimale dovuto alla gestione artigiani, la matricola, l’anno e il numero di emissione, nonché il numero della rata. La descrizione del tributo comprende:
- contributi IVS fissi o percentuali entro il minimale, con l’anno di competenza;
- ulteriore somma aggiuntiva, con indicazione dell’importo massimo da versare;
- somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro il minimale, con l’importo dovuto.
Anche per questa gestione in cartella vengono indicate tante partite quanti sono gli addebiti del contribuente.
Gestione Commercianti
Per la gestione Commercianti, nella cartella C, l’intestazione della partita è analoga a quella degli artigiani e riporta il contributo fisso o entro il minimale dovuto alla gestione commercianti, la matricola, l’anno e il numero di emissione e il numero della rata. La descrizione del tributo comprende:
- contributi IVS fissi o percentuali entro il minimale, con l’anno di competenza;
- somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro il minimale, con l’importo dovuto.
Per questa gestione non è presente la voce "ulteriore somma aggiuntiva" nella descrizione, ma valgono le considerazioni già illustrate per la gestione DM quanto al meccanismo delle ulteriori somme aggiuntive.
Particolarità per ART/COMM e collaboratori
Per le partite ART/COMM, quando l’emissione e la rata indicata nel tipo tributo comprendono addebiti di competenza di anni precedenti, la descrizione del tributo viene ripetuta per ciascun anno di competenza. La circolare riporta un esempio in cui una stessa partita comprende competenze di due anni diversi, con ripetizione della descrizione e delle somme aggiuntive per ciascun anno.
È inoltre precisato che, nella descrizione della partita, in presenza di contributi a percentuale eccedente il minimale, può comparire la dicitura relativa al collaboratore, che identifica il soggetto nominativamente indicato come obbligato al versamento.
Presenza in cartella delle sole somme aggiuntive
La cartella può contenere, alla voce tributo, le sole somme aggiuntive senza indicazione dei contributi originari cui si riferiscono. La circolare chiarisce che ciò accade quando le sanzioni derivano da contributi pagati in ritardo e, pertanto, il tributo principale è stato omesso nella stampa della cartella.
Istruzioni per il pagamento
Le istruzioni di pagamento, predisposte dal concessionario, indicano tutte le modalità operative. Alla fine del dettaglio degli addebiti sono riportati:
- il totale della sezione, in lire o in euro;
- il numero delle rate;
- il termine di pagamento;
- l’avvertenza che, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, oppure alla posta o in banca, utilizzando i modelli allegati alla cartella. La circolare disciplina anche il pagamento parziale e quello fuori dal territorio nazionale. In particolare, il pagamento parziale può essere eseguito presso il concessionario o tramite bollettino postale F35, indicando il numero di conto corrente postale del concessionario, il numero della cartella, i numeri progressivi e i relativi importi da pagare, il codice fiscale del contribuente e gli eventuali diritti di notifica.
Dati identificativi della cartella
Nella pagina "Dati identificativi della cartella" sono riportati i dati riepilogativi della posizione, tra cui:
- numero progressivo di ciascun articolo di ruolo;
- anno e numero del ruolo;
- codice tributo;
- anno di riferimento del contributo;
- numero di rate;
- importo di ciascun articolo di ruolo;
- estremi dell’atto corrispondente all’identificativo della partita.
Per i DM, l’identificativo è costituito dalla tipologia di tributo, dalla matricola del contribuente e dal numero dell’inadempienza; per artigiani e commercianti, dalla tipologia di tributo individuata con il codice numerico, dalla matricola, dall’anno di emissione, dal numero di rata e dal numero progressivo attribuito dalla gestione.
Numero di rate e anno di riferimento
Per i contributi INPS il pagamento è, in linea generale, in un’unica soluzione, per cui nella voce "rata" compare sempre 1. Solo quando viene formato un ruolo rateizzato per dilazioni richieste dal contribuente, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 326/1999, la cartella riporta il numero delle rate della dilazione.
Quanto all’anno di riferimento, la circolare precisa che, in via provvisoria, è stato indicato l’anno 2000, corrispondente alla formazione del ruolo; successivamente sarà indicato l’anno di competenza del tributo.
Sezione ricorsi INPS e calcolo delle ulteriori somme aggiuntive
L’ultima parte della sezione INPS contiene le istruzioni sui ricorsi avverso i ruoli emessi dall’Istituto e le informazioni sui provvedimenti amministrativi. Vi sono indicazioni su:
- quando presentare il ricorso;
- a chi presentarlo;
- la sospensione del pagamento disposta dal Giudice del Lavoro;
- i provvedimenti di sospensione, rimborso e sgravio;
- la richiesta di pagamento rateale;
- le modalità di calcolo delle ulteriori somme aggiuntive.
Per le richieste di dilazione sarà emanata una apposita circolare. La necessità di dettagliare il calcolo delle ulteriori somme aggiuntive deriva dal fatto che il contribuente può pagare non solo allo sportello del concessionario, ma anche tramite posta o banca; in questi casi il calcolo degli importi dovuti è effettuato direttamente dal contribuente. Il tasso di interesse da applicare, in caso di pagamento oltre il 60° giorno, è quello vigente al momento del pagamento ed è consultabile sul sito INPS, nelle circolari dell’Istituto o sulla stampa specializzata. Alla cartella è allegato un bollettino premarcato per il pagamento dell’importo totale del credito.
Avvertenze finali e attività delle Sedi
Un esemplare di cartella esattoriale per ciascuna gestione è stato trasmesso alle Sedi con messaggio n. 135 del 28 giugno 2000. La circolare sottolinea che le nuove modalità di recupero crediti costituiscono una novità sia per l’emissione di cartelle da parte del concessionario sia per la possibile presenza di una cartella unica contenente tributi e contributi di enti diversi.
Le Sedi devono quindi fornire ai contribuenti tutte le delucidazioni necessarie, sia in merito all’imposizione contributiva sia alle modalità di pagamento. Le cartelle saranno notificate dai contribuenti sulla base dei flussi di cartellazione trasmessi dal Consorzio Nazionale Concessionari alle Concessioni, che provvederanno poi alla stampa e alla notifica. L’attivazione del numero verde sarà comunicata alle Sedi quando i flussi saranno inviati ai concessionari, non essendo possibile stabilire con precisione i tempi di notificazione, poiché l’attività è di competenza dei concessionari stessi.
Punti principali
Nuova cartella unica di pagamento
Si comunica l’imminente notifica ai contribuenti delle cartelle di pagamento formate dai concessionari sulla base dei flussi telematici dei ruoli, relative ad aziende e lavoratori autonomi extraagricoli. Quando il medesimo contribuente è presente in ruoli di enti diversi dall’Istituto, i dati anagrafici e contabili possono confluire in un’unica cartella A4 fronte/retro, composta da un frontespizio comune e da una o più sezioni dedicate ai singoli enti creditori.
Frontespizio e indicazioni generali
Il frontespizio riporta numero della cartella, dati del concessionario, dati anagrafici del contribuente, codice fiscale, elenco delle somme da pagare, tipo di tributo ed ente creditore, oltre al totale dovuto in lire ed euro. Per i contributi riscossi dall’INPS i tipi tributo indicati in causale sono Contributi Aziende, Contributi SSN Aziende, Contributi Artigiani e Contributi Commercianti, con codici di gestione informatici I 01, I 02, I 03 e I 04. In caso di pagamento tardivo sono dovuti interessi di mora e compensi di riscossione pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo; per i contributi INPS, oltre il 60° giorno dalla notifica, si applicano invece le ulteriori somme aggiuntive previste dal D.Lgs. n. 46/1999.
Dettaglio degli addebiti e somme aggiuntive
La sezione INPS contiene l’indicazione della sede che ha emesso il ruolo, il numero verde e la dicitura che rinvia alle istruzioni per il calcolo delle ulteriori somme aggiuntive. Le somme aggiuntive iscritte in cartella sono calcolate fino alla data di formazione del ruolo, ai sensi dell’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 326/1999. Se il pagamento avviene oltre 60 giorni dalla notifica, il contribuente deve versare le ulteriori somme aggiuntive entro il tetto massimo indicato in cartella alla voce specifica.
Struttura delle partite e casistiche per gestione
Ogni partita è composta dal tipo tributo, dalla matricola, dal numero dell’inadempienza o dall’anno e numero di emissione e, per i lavoratori autonomi, dall’eventuale numero di rata; vi sono la descrizione del tributo e le relative somme aggiuntive. La dicitura residuo segnala un versamento parziale; in caso di bilinguismo è presente una descrizione dedicata. Per la gestione DM le partite possono includere DM10, somma aggiuntiva e sanzione una-tantum, con numeri progressivi da 1 a 6 nella cartella A. Per artigiani e commercianti le partite possono ripetersi per ciascun anno di competenza; per le partite ART/COMM che comprendono anni precedenti, la descrizione del tributo viene ripetuta per ciascun anno.
Collaboratori, sole somme aggiuntive e pagamento parziale
Nella descrizione può comparire la dicitura relativa al collaboratore, che indica che i contributi sono dovuti dal collaboratore nominativamente indicato. Può anche essere presente la sola voce delle somme aggiuntive, senza il contributo principale, quando si tratta di sanzioni conseguenti a contributi pagati in ritardo. Il pagamento può avvenire presso il concessionario, per posta o in banca; in caso di pagamento parziale, alla posta deve essere usato il bollettino F35 con numero di conto corrente postale del concessionario, numero della cartella, numeri progressivi e importi da pagare, codice fiscale ed eventuali diritti di notifica.
Dati identificativi, rate e anno di riferimento
La pagina dei dati identificativi riepiloga numero progressivo dell’articolo di ruolo, anno e numero del ruolo, codice tributo, anno di riferimento, numero di rate, importo di ciascun addebito ed estremi dell’atto che identifica la partita. Per i contributi INPS il pagamento è normalmente in un’unica soluzione, quindi la rata è sempre 1; solo nei ruoli rateizzati per dilazioni ex art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 326/1999, viene riportato il numero delle rate della dilazione. L’anno di riferimento è provvisoriamente indicato con il 2000, anno di formazione del ruolo, in attesa dell’indicazione dell’anno di competenza.
Ricorsi, sospensioni e ulteriori somme aggiuntive
L’ultima parte della sezione INPS contiene le istruzioni sui ricorsi contro i ruoli emessi dall’INPS, con indicazioni su quando e a chi presentare il ricorso, sospensione del pagamento disposta dal Giudice del Lavoro, provvedimenti di sospensione, rimborso e sgravio, richiesta di pagamento rateale e calcolo delle ulteriori somme aggiuntive. Le richieste di dilazione saranno oggetto di successiva circolare. In caso di pagamento oltre il 60° giorno, il tasso di interesse da utilizzare è quello vigente al momento del pagamento, consultabile sul sito INPS, nelle circolari dell’Istituto o sulla stampa specializzata. Alla cartella è allegato un bollettino premarcato per il pagamento dell’importo totale.
Avvertenze operative per le Sedi
Un esemplare di cartella esattoriale per ciascuna gestione è stato trasmesso alle Sedi con messaggio n. 135 del 28 giugno 2000. Le Sedi devono fornire ai contribuenti tutte le delucidazioni necessarie sull’imposizione contributiva e sulle modalità di pagamento. La cartella sarà notificata dai concessionari sulla base dei flussi predisposti dal Consorzio Nazionale Concessionari; non è possibile fissare con precisione i tempi di notifica e l’attivazione del numero verde sarà comunicata successivamente.
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