Circolare numero 133 del 17-7-2000
La persona handicappata che lavora può fruire di permessi" a giorni" o di permessi" ad ore". Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell’art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando l’altro genitore non ne ha diritto. I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva. Data di accertamento dell’handicap e data di decorrenza dei permessi. Giorni di permesso in caso di part time verticale. Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno un mese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000 all’art. 33 della legge 104/1992, chiarendo criteri di fruizione dei permessi per il lavoratore disabile, per i genitori di figli minorenni e maggiorenni e per i familiari entro il terzo grado. Vengono precisati l’alternatività tra permessi orari e giornalieri, le condizioni per il prolungamento dell’astensione facoltativa, i criteri di continuità ed esclusività dell’assistenza, le ipotesi in cui la presenza di familiari non lavoratori non impedisce il beneficio, nonché alcuni aspetti applicativi su decorrenza, part-time verticale, operai agricoli, contribuzione figurativa e modulistica.
Chiarimenti sui permessi e benefici ex legge 104/1992 dopo la legge 53/2000
Chiarimenti applicativi sui permessi ex legge 104/1992 dopo la legge 53/2000
La circolare fornisce istruzioni interpretative e operative sulle modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’obiettivo è disciplinare la fruizione dei permessi e delle altre agevolazioni connesse all’assistenza delle persone con handicap grave, non ricoverate a tempo pieno.
Ambito di applicazione
Le indicazioni si riferiscono, in via generale, alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Quando la circolare parla genericamente di persone "handicappate", il riferimento deve intendersi limitato a tale categoria, con esclusione dei soggetti ricoverati a tempo pieno.
Permessi del lavoratore disabile
L’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992, come modificato dalla legge n. 53/2000, conferma che il lavoratore disabile può fruire alternativamente dei permessi previsti dai commi 2 e 3, cioè:
- permessi orari;
- permessi giornalieri.
Il cambio di tipologia è ordinariamente consentito da un mese all’altro, mediante modifica della domanda già presentata. In linea generale non è ammesso il mutamento all’interno del medesimo mese di calendario, salvo il caso eccezionale di sopravvenute esigenze improvvise e non prevedibili, che devono essere documentate dal lavoratore.
La circolare illustra il criterio di conversione tra ore e giorni nel caso di variazione in corso di mese:
- le ore già utilizzate vanno convertite in giorni dividendo per l’orario giornaliero;
- la frazione va arrotondata all’unità inferiore se pari o inferiore a 0,50, ovvero all’unità superiore se superiore a 0,50.
Viene anche chiarito il caso inverso, ossia la conversione dei giorni in ore, con utilizzo del corrispondente residuo nello stesso mese.
Genitori di figli minorenni
L’art. 20 della legge n. 53/2000 estende l’applicazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992 anche quando l’altro genitore non abbia diritto ai benefici. La precisazione vale per i soli figli minorenni.
Per i figli minori, la circolare esclude che ai fini della fruizione dei benefici debba valere il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza, e ribadisce che non è richiesta la convivenza con il minore.
In base alle nuove disposizioni, il genitore lavoratore può ottenere:
- il prolungamento dell’astensione facoltativa fino ai tre anni di età del bambino;
- i riposi orari fino ai tre anni;
- i giorni di permesso dopo i tre anni e fino ai 18 anni, anche se l’altro genitore non ne ha diritto, ad esempio perché casalingo, non lavoratore o lavoratore autonomo.
Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i benefici spettano alternativamente, cioè possono essere fruiti indifferentemente dalla madre o dal padre, ma non contemporaneamente, salvo quanto specificato per i giorni di permesso mensile.
Prolungamento dell’astensione facoltativa fino a tre anni
Il comma 1 dell’art. 33 della legge n. 104/1992 riconosce alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap grave, il diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa.
La circolare precisa che:
- durante il prolungamento il rapporto di lavoro deve essere ancora in essere;
- il beneficio è indennizzato al 30% della retribuzione per tutto il periodo;
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto è subordinato all’iscrizione negli elenchi validi per l’anno di riferimento.
Viene inoltre chiarito il rapporto tra astensione facoltativa "normale" e prolungamento:
- il prolungamento può essere riconosciuto anche se non è stato esaurito il periodo di astensione facoltativa ordinaria;
- il prolungamento, in linea generale, può iniziare solo dopo la teoria del periodo ordinario di astensione fruibile dalla madre, pari a 6 mesi;
- il periodo ordinario può essere fruito fino all’8° anno di età del bambino;
- il prolungamento segue regole particolari nei casi in cui uno dei genitori non abbia diritto all’astensione obbligatoria o facoltativa, con diverse decorrenze per padre unico lavoratore, genitore solo, madre lavoratrice autonoma o madre lavoratrice non avente diritto.
Se il periodo ordinario è già stato in tutto o in parte fruito, la circolare disciplina la ripartizione dei mesi residui tra i genitori, sempre nel limite complessivo di 10 o 11 mesi, distinguendo i casi in cui sia stata fruita la quota della madre, del padre o di entrambi.
Riposi orari fino ai tre anni
Il comma 2 dell’art. 33 prevede, in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa, la fruizione dei riposi orari fino ai tre anni di età del bambino con handicap grave. Il numero delle ore è rapportato all’orario giornaliero di lavoro:
- 2 ore se l’orario è pari o superiore a 6 ore;
- 1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore.
La circolare distingue due fasi:
- fino a 1 anno di età si applicano i riposi per allattamento previsti dalla normativa generale, non quelli alternativi al prolungamento;
- tra il 2° e il 3° anno i riposi sono quelli alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa.
Anche tali riposi spettano ai genitori in via alternativa. Inoltre, il loro utilizzo da parte di un genitore non impedisce all’altro di fruire della eventuale astensione facoltativa ordinaria ancora spettante.
Giorni di permesso tra il terzo e il diciottesimo anno
Per i figli minorenni con handicap grave, i genitori possono usufruire dei giorni di permesso mensile in modo alternativo. Il monte massimo mensile è di 3 giorni, ma la circolare precisa che esso può essere ripartito tra i genitori anche con assenze contestuali dal lavoro.
L’alternatività riguarda quindi il tetto complessivo mensile, non l’impossibilità di sovrapposizione tra i due genitori in alcuni giorni del mese. I permessi possono essere fruiti da un genitore anche se l’altro sta utilizzando l’astensione facoltativa ordinaria.
Genitori di figli maggiorenni e familiari entro il terzo grado
Per i genitori di figli maggiorenni e per i familiari lavoratori di persone con handicap grave, i giorni di permesso mensile spettano anche se il disabile non convive con il richiedente, a condizione che l’assistenza sia:
- continua;
- esclusiva.
La continuità consiste nell’effettiva assistenza alle necessità quotidiane del disabile. Non è individuabile, secondo la circolare, quando vi sia una oggettiva lontananza delle abitazioni, anche solo temporale e non necessariamente spaziale.
L’esclusività richiede che il richiedente sia l’unico soggetto che presta assistenza. Tale requisito manca se il disabile convive con altri lavoratori che fruiscono dei permessi per lo stesso assistito oppure con soggetti non lavoratori comunque in grado di assisterlo.
Familiari conviventi e non lavoratori
Quando il richiedente convive con la persona handicappata, la circolare conferma che, ai fini della concessione dei permessi, non devono essere presenti altri soggetti in famiglia in grado di prestare assistenza. Rimane dunque confermato il principio già espresso nelle precedenti istruzioni: la presenza di familiari non lavoratori idonei ad assistere il disabile può escludere il beneficio.
Impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore
La circolare, richiamando la deliberazione del Comitato amministratore G.I.A.S. n. 32 del 7 marzo 2000, elenca le situazioni che consentono di ritenere impossibile l’assistenza da parte del familiare non lavoratore, senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali. Si tratta in particolare di:
- pensioni di inabilità o provvidenze analoghe che presuppongono incapacità al lavoro pari al 100%;
- pensioni o prestazioni equivalenti che evidenzino una infermità superiore ai due terzi, come invalidità civile, assegni di invalidità INPS o rendite INAIL;
- età inferiore ai 18 anni, anche se il familiare non è studente;
- infermità temporanea con ricovero ospedaliero;
- età superiore ai 70 anni in presenza di qualsiasi invalidità riconosciuta.
Per altre infermità temporanee o per motivi sanitari documentati, la valutazione è demandata al medico di sede, che deve accertare se, in relazione all’handicap del disabile e alla natura dell’affezione del familiare non lavoratore, vi sia impossibilità di assistenza.
È inoltre richiamata un’ulteriore ipotesi di impedimento: la mancanza di patente di guida del familiare non lavoratore, ma solo se il lavoratore richiede i permessi per accompagnare il disabile a visite mediche, terapie o simili e documenta che altri conviventi non lavoratori non possono effettuare il trasporto perché privi di patente.
Decorrenza dei benefici
La circolare precisa che, in casi particolari, le agevolazioni possono essere riconosciute da una data diversa da quella del rilascio dell’attestato o del verbale della Commissione medica ASL, purché vi sia stata effettiva astensione dal lavoro.
Ciò vale non solo quando nel verbale sia espressamente indicata una decorrenza anteriore, ma anche quando la diagnosi consenta di ritenere con certezza che l’handicap grave fosse già presente in data precedente alla domanda di riconoscimento presentata alla ASL. In ogni caso, la decorrenza non può essere anteriore alla domanda presentata all’INPS e al datore di lavoro.
Part-time verticale e operai agricoli a tempo determinato
In caso di contratto part-time verticale, con attività svolta solo in alcuni giorni del mese, i giorni di permesso vanno ridotti proporzionalmente. Il risultato va arrotondato per difetto o per eccesso secondo la regola della frazione pari o inferiore a 0,50 o superiore a 0,50.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, la circolare conferma che non è materialmente possibile fruire dei giorni di permesso quando il lavoro è svolto "a giornata". Il beneficio è invece riconoscibile quando il rapporto stagionale abbia durata almeno mensile e preveda attività per 6 giorni alla settimana, o 5 in caso di settimana corta. Restano escluse le frazioni di mese, cioè i periodi in cui l’attività sia limitata solo ad alcuni giorni.
Contribuzione figurativa e modulistica
La legge prevede la copertura contributiva figurativa per i permessi giornalieri. La circolare precisa inoltre che i permessi orari risultano ora coperti da contribuzione figurativa, riscattabili o oggetto di versamenti volontari, rinviando a successive disposizioni applicative.
Sul piano operativo, in attesa della revisione della modulistica, possono essere utilizzati i moduli esistenti con i necessari adattamenti e con le dichiarazioni di responsabilità, ove richieste. Resta fermo che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazioni.
Deliberazione G.I.A.S. allegata
In allegato è richiamata la deliberazione n. 32 del 7 marzo 2000 del Comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Essa individua, per la concessione dei giorni di permesso ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, le situazioni di impossibilità di assistenza da parte dei familiari non lavoratori presenti nel nucleo familiare del soggetto handicappato grave, confermando i criteri già richiamati nella circolare.
La deliberazione sottolinea anche che, nel caso di figlio minorenne con handicap grave, l’obbligo di assistenza dei genitori prevale rispetto a quello di altri familiari, e che la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica, di per sé, il diritto di uno dei due genitori lavoratori a fruire dei permessi, purché sussistano le condizioni previste.
Punti principali
Definizione dell’ambito soggettivo
Le istruzioni si riferiscono alle persone con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, non ricoverate a tempo pieno, e ai lavoratori che assistono tali persone.
Permessi del lavoratore disabile
Il lavoratore disabile può scegliere in alternativa tra permessi orari e permessi giornalieri. Il cambio di tipologia è normalmente consentito da un mese all’altro, mentre nel singolo mese è ammesso solo in presenza di esigenze improvvise e documentate, con conversione delle ore in giorni o viceversa secondo criteri di arrotondamento indicati dalla circolare.
Genitori di figli minorenni
Per i figli minorenni la legge consente al genitore lavoratore di ottenere i benefici anche se l’altro genitore non ne ha diritto. I permessi spettano ai genitori in modo alternativo, salvo la possibilità di ripartizione del monte mensile di tre giorni. Vengono inoltre chiarite le regole sul prolungamento dell’astensione facoltativa fino a tre anni, sui riposi orari fino a tre anni e sui giorni di permesso tra i 3 e i 18 anni.
Familiari di maggiorenni e requisiti di continuità ed esclusività
Per i figli maggiorenni e per altri parenti o affini entro il terzo grado, i permessi sono riconosciuti anche in assenza di convivenza, ma solo se l’assistenza è continua ed esclusiva. La circolare specifica il significato di entrambi i requisiti e le situazioni che escludono o consentono la fruizione.
Presenza di familiari non lavoratori
Sono elencate le condizioni che fanno presumere l’impossibilità di assistere il disabile da parte del familiare non lavoratore, senza ulteriori accertamenti, come pensioni di inabilità, invalidità elevate, età inferiore a 18 anni, ricovero ospedaliero, età superiore a 70 anni con invalidità e altre situazioni sanitarie documentate valutabili dal medico di sede.
Aspetti applicativi e ulteriori chiarimenti
La circolare disciplina la decorrenza dei benefici in casi particolari, il calcolo dei permessi nel part-time verticale, l’applicazione agli operai agricoli a tempo determinato, la copertura contributiva dei permessi e l’uso temporaneo della modulistica esistente con dichiarazioni di responsabilità, precisando che le certificazioni mediche non sono autocertificabili.
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