Cassazione Civile, Ordinanza n. 07162/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società creditrice, della delibera di approvazione del bilancio di una società debitrice relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. La creditrice deduceva la nullità della delibera e del bilancio per asserita violazione del principio di veridicità e per illiceità, perché il proprio credito non sarebbe stato correttamente iscritto; il credito era stato oggetto di altro giudizio ed era stato accertato, in misura inferiore, con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. successiva all'approvazione del bilancio. La delibera era stata inoltre impugnata come atto in frode ai creditori ex art. 2901 c.c., sostenendo che la distribuzione di utili avesse sottratto risorse ai creditori; era stata anche proposta azione surrogatoria per ottenere la restituzione degli utili distribuiti ai soci. I giudici di merito rigettavano le domande. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 27188/2024, respingeva preliminarmente i motivi sulla nullità del bilancio e riteneva assorbiti quelli sulla revocatoria, assumendo che la revocabilità fosse logicamente dipendente dalla previa decisione sulla nullità. Con il ricorso per revocazione, la società deduceva che la Corte aveva errato nell'assorbire i motivi sulla revocatoria, sostenendo che l'azione revocatoria presupponeva la validità del bilancio e che, una volta respinta la nullità, i motivi sulla frode ai creditori avrebbero dovuto essere esaminati. Censurava inoltre la statuizione sulle spese. La Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la ratio della decisione impugnata e che, comunque, la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma un errore di diritto/valutazione sul rapporto di pregiudizialità e sull'assorbimento, non deducibile con revocazione ex art. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto, da un lato, che il motivo non colpisse la reale ragione della precedente ordinanza, basata sul presupposto di un rapporto di dipendenza tra le questioni; dall'altro, che la doglianza investisse un giudizio di diritto (pregiudizialità, assorbimento, interpretazione delle norme) e non un errore percettivo di fatto, unico idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato assorbito. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di revocazione per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2479-ter c.c.
norma invocata per impugnare la delibera di approvazione del bilancio; nel caso concreto la domanda era volta a far valere la nullità della deliberazione e del bilancio.
art. 2901 c.c.
richiamato quale base dell'azione revocatoria proposta contro la delibera, prospettata come atto in frode ai creditori.
art. 186-ter c.p.c.
ordinanza richiamata come titolo giudiziale sopravvenuto che aveva accertato il credito in misura inferiore rispetto a quella pretesa.
art. 391-bis c.p.c.
è la norma che consente la revocazione delle sentenze della Cassazione nei limiti dell'errore revocatorio; la Corte esclude che vi rientrino errori di diritto o di valutazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato come motivo di revocazione per errore di fatto; la Corte ribadisce che l'errore deve consistere in una falsa percezione di dati empirici, non in valutazioni giuridiche.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nel dedotto errore sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non affronta nel merito tale censura per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo per errore di fatto, inteso come falsa percezione immediata e obiettiva di dati empirici, e non per errori di diritto, di interpretazione, di qualificazione giuridica o di valutazione delle risultanze processuali.
- Il giudizio di pregiudizialità-dipendenza tra questioni e il conseguente giudizio di assorbimento costituiscono valutazioni di diritto; pertanto, non possono essere censurati con il rimedio revocatorio per errore di fatto.
- Perché il ricorso per revocazione sia ammissibile, deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della pronuncia impugnata; non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa delle questioni non adottata dalla Corte.
- La deduzione di una supposta nullità della motivazione, se riferita a una decisione della Cassazione, non trasforma la doglianza in errore revocatorio quando la censura investe in sostanza un apprezzamento giuridico o valutativo.
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