Sentenza n. 397/2025 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della scheda valutativa numero -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, 11° Reggimento Carabinieri “Puglia” – Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale, relativa al periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2021, a firma del Compilatore, Comandante del Reggimento, Col. CC s.p.e. RSE -OMISSIS-, e del Revisore, Comandante della 1^ Brigata Mobile, Gen. B. CC s.p.e. RN -OMISSIS-, firmata dal ricorrente “per presa conoscenza e visione integrale” in data 7 novembre 2022, con la quale gli è stata attribuita la qualifica di “inferiore alla media”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, anche se non menzionati nella predetta scheda, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, da quest’ultimo non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa relativa al periodo 1° settembre 2020–31 agosto 2021, notificata il 7 novembre 2022, recante la qualifica di «inferiore alla media»
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
L’ufficiale ha impugnato la scheda caratteristica, lamentando: (1) violazione degli artt. 1025 ss. e 1027 del d.lgs. 66/2010, dell’art. 688 del d.P.R. 90/2010 e delle circolari ministeriali sulla tempestività, perché la valutazione del periodo concluso il 31 agosto 2021 gli era stata comunicata solo nel novembre 2022, con ritardo di oltre un anno; deduceva inoltre violazione del giusto procedimento, dei termini, difetto di motivazione e sviamento; (2) difetto di istruttoria, travisamento, falsità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, poiché la qualifica fortemente negativa e le valutazioni analitiche non sarebbero state coerenti con le attività e il percorso formativo documentati, mentre mancavano atti a comprovare le condotte negative o le flessioni di rendimento asserite; (3) violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e difetto di motivazione, poiché il giudizio era sceso repentinamente da «superiore alla media» a «inferiore alla media», con un abbassamento di due livelli, senza indicazione di fatti concreti, nonostante i precedenti giudizi favorevoli e l’assenza di richiami o note disciplinari a sostegno delle valutazioni negative.
La decisione
Il TAR accoglie tutti e tre i motivi e annulla la scheda valutativa. Il ritardo di circa 14 mesi, pur in assenza di un termine perentorio specificamente previsto, contrasta con l’esigenza di tempestività propria della documentazione caratteristica: una valutazione negativa comunicata quando è già maturato un nuovo periodo valutativo non consente all’ufficiale di correggere per tempo la condotta e non permette di individuare con certezza il periodo cui il giudizio effettivamente si riferisce; la giustificazione organizzativa addotta dall’Amministrazione non elimina l’illegittimità imputabile all’apparato. Sono inoltre fondati i rilievi di carenza istruttoria e illogicità: agli atti risultavano elementi relativi ad attività e impegno negli ambiti valutati negativamente, ma non documenti che attestassero le condotte di segno contrario o le flessioni che avrebbero giustificato i decrementi delle singole voci. Infine, il crollo della valutazione complessiva rispetto ai giudizi precedenti, in assenza di adeguata documentazione dei fatti sottostanti, rende insufficiente la motivazione: la discrezionalità tecnica dei giudizi caratteristici non esclude il sindacato quando ricorrano una riduzione considerevole e inopinata e vizi del procedimento applicativo. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
Nonostante le singole disposizioni emanate per regolamentare la redazione dei documenti caratteristici non indichino un termine perentorio entro il quale provvedere all’incombente, i plurimi richiami alla c.d. “tempestività” rendono palese l’esigenza illustrata accuratamente dal ricorrente e la ratio sottostante.
La mancanza di un termine perentorio non esclude l’obbligo di redigere e comunicare tempestivamente la documentazione caratteristica, desumibile dai richiami normativi e regolamentari alla tempestività e dalla funzione della valutazione.
Nonostante le singole disposizioni emanate per regolamentare la redazione dei documenti caratteristici non indichino un termine perentorio entro il quale provvedere all’incombente, i plurimi richiami alla c.d. “tempestività” rendono palese l’esigenza illustrata accuratamente dal ricorrente e la ratio sottostante.
La disciplina della documentazione caratteristica comporta un’esigenza di tempestività anche quando non stabilisce un termine perentorio; il ritardo abnorme, non giustificato da ragioni imputabili al solo valutatore, può rendere illegittima la valutazione.
In siffatta relazione, l’ufficiale superiore indugia su questo aspetto fondamentale specie quando riferisce di essere “stato costretto a porre in essere una costante se non quotidiana azione di ammaestramento e guida, propria di ogni Comandante di Corpo finalizzata alla cura dell’efficienza operativa, dell’unità di indirizzo e della coesione morale dei dipendenti, […] poiché l’Ufficiale sempre più evidenziava un netto calo motivazionale ed un’incapacità a collaborare, sia con le paritetiche componenti ordinative che con quelle gerarchiche in seno all’ 11° Reggimento ‘Puglia’” (cfr. punto 1.f. della relazione esplicativa a firma del Col. -OMISSIS-). In sintesi, non può escludersi che ciò risponda al vero ma certamente non emerge dagli atti, con la conseguenza che, anche sotto quest’ulteriore profilo, il provvedimento è illegittimo.
Quando il giudizio complessivo subisce una riduzione considerevole e repentina, la motivazione deve trovare riscontro in elementi documentali idonei; una relazione redatta successivamente alla scheda e non supportata dagli atti del periodo valutato non basta a giustificare il peggioramento.
Massime di principio
- La documentazione caratteristica del personale militare deve essere redatta e comunicata in tempi compatibili con la sua funzione valutativa e correttiva. Anche in mancanza di un termine perentorio, un ritardo abnorme, privo di una giustificazione riferibile al singolo valutatore e imputabile all’apparato, può determinare l’illegittimità della valutazione, perché impedisce al militare di conoscere tempestivamente il giudizio e di correggere la propria condotta nel periodo utile.
- La discrezionalità tecnica nella formulazione dei giudizi caratteristici non sottrae la valutazione al sindacato giurisdizionale quando emergano contraddizioni o carenze istruttorie: un giudizio fortemente negativo deve essere sostenuto da elementi documentali relativi alle condotte e alle flessioni di rendimento che ne costituiscono il presupposto.
- Una riduzione considerevole, repentina e inopinata del giudizio complessivo rispetto alle valutazioni precedenti richiede una motivazione adeguata e riscontrabile negli atti del periodo valutato; dichiarazioni esplicative formulate successivamente e non corroborate dalla documentazione non sono sufficienti a giustificarla.
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