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Sentenza

Sentenza n. 397/2025 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della scheda valutativa numero -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, 11° Reggimento Carabinieri “Puglia” – Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale, relativa al periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2021, a firma del Compilatore, Comandante del Reggimento, Col. CC s.p.e. RSE -OMISSIS-, e del Revisore, Comandante della 1^ Brigata Mobile, Gen. B. CC s.p.e. RN -OMISSIS-, firmata dal ricorrente “per presa conoscenza e visione integrale” in data 7 novembre 2022, con la quale gli è stata attribuita la qualifica di “inferiore alla media”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, anche se non menzionati nella predetta scheda, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, da quest’ultimo non conosciuti;

Giustizia amministrativa202300119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda valutativa relativa al periodo 1° settembre 2020–31 agosto 2021, notificata il 7 novembre 2022, recante la qualifica di «inferiore alla media»

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)

Prevale il privato

La controversia

L’ufficiale ha impugnato la scheda caratteristica, lamentando: (1) violazione degli artt. 1025 ss. e 1027 del d.lgs. 66/2010, dell’art. 688 del d.P.R. 90/2010 e delle circolari ministeriali sulla tempestività, perché la valutazione del periodo concluso il 31 agosto 2021 gli era stata comunicata solo nel novembre 2022, con ritardo di oltre un anno; deduceva inoltre violazione del giusto procedimento, dei termini, difetto di motivazione e sviamento; (2) difetto di istruttoria, travisamento, falsità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, poiché la qualifica fortemente negativa e le valutazioni analitiche non sarebbero state coerenti con le attività e il percorso formativo documentati, mentre mancavano atti a comprovare le condotte negative o le flessioni di rendimento asserite; (3) violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e difetto di motivazione, poiché il giudizio era sceso repentinamente da «superiore alla media» a «inferiore alla media», con un abbassamento di due livelli, senza indicazione di fatti concreti, nonostante i precedenti giudizi favorevoli e l’assenza di richiami o note disciplinari a sostegno delle valutazioni negative.

La decisione

Il TAR accoglie tutti e tre i motivi e annulla la scheda valutativa. Il ritardo di circa 14 mesi, pur in assenza di un termine perentorio specificamente previsto, contrasta con l’esigenza di tempestività propria della documentazione caratteristica: una valutazione negativa comunicata quando è già maturato un nuovo periodo valutativo non consente all’ufficiale di correggere per tempo la condotta e non permette di individuare con certezza il periodo cui il giudizio effettivamente si riferisce; la giustificazione organizzativa addotta dall’Amministrazione non elimina l’illegittimità imputabile all’apparato. Sono inoltre fondati i rilievi di carenza istruttoria e illogicità: agli atti risultavano elementi relativi ad attività e impegno negli ambiti valutati negativamente, ma non documenti che attestassero le condotte di segno contrario o le flessioni che avrebbero giustificato i decrementi delle singole voci. Infine, il crollo della valutazione complessiva rispetto ai giudizi precedenti, in assenza di adeguata documentazione dei fatti sottostanti, rende insufficiente la motivazione: la discrezionalità tecnica dei giudizi caratteristici non esclude il sindacato quando ricorrano una riduzione considerevole e inopinata e vizi del procedimento applicativo. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 688 d.P.R. 90/2010

    Nonostante le singole disposizioni emanate per regolamentare la redazione dei documenti caratteristici non indichino un termine perentorio entro il quale provvedere all’incombente, i plurimi richiami alla c.d. “tempestività” rendono palese l’esigenza illustrata accuratamente dal ricorrente e la ratio sottostante.

    La mancanza di un termine perentorio non esclude l’obbligo di redigere e comunicare tempestivamente la documentazione caratteristica, desumibile dai richiami normativi e regolamentari alla tempestività e dalla funzione della valutazione.

  • art. 1027 d.lgs. 66/2010

    Nonostante le singole disposizioni emanate per regolamentare la redazione dei documenti caratteristici non indichino un termine perentorio entro il quale provvedere all’incombente, i plurimi richiami alla c.d. “tempestività” rendono palese l’esigenza illustrata accuratamente dal ricorrente e la ratio sottostante.

    La disciplina della documentazione caratteristica comporta un’esigenza di tempestività anche quando non stabilisce un termine perentorio; il ritardo abnorme, non giustificato da ragioni imputabili al solo valutatore, può rendere illegittima la valutazione.

  • art. 3 legge 241/1990

    In siffatta relazione, l’ufficiale superiore indugia su questo aspetto fondamentale specie quando riferisce di essere “stato costretto a porre in essere una costante se non quotidiana azione di ammaestramento e guida, propria di ogni Comandante di Corpo finalizzata alla cura dell’efficienza operativa, dell’unità di indirizzo e della coesione morale dei dipendenti, […] poiché l’Ufficiale sempre più evidenziava un netto calo motivazionale ed un’incapacità a collaborare, sia con le paritetiche componenti ordinative che con quelle gerarchiche in seno all’ 11° Reggimento ‘Puglia’” (cfr. punto 1.f. della relazione esplicativa a firma del Col. -OMISSIS-). In sintesi, non può escludersi che ciò risponda al vero ma certamente non emerge dagli atti, con la conseguenza che, anche sotto quest’ulteriore profilo, il provvedimento è illegittimo.

    Quando il giudizio complessivo subisce una riduzione considerevole e repentina, la motivazione deve trovare riscontro in elementi documentali idonei; una relazione redatta successivamente alla scheda e non supportata dagli atti del periodo valutato non basta a giustificare il peggioramento.

Massime di principio

  • La documentazione caratteristica del personale militare deve essere redatta e comunicata in tempi compatibili con la sua funzione valutativa e correttiva. Anche in mancanza di un termine perentorio, un ritardo abnorme, privo di una giustificazione riferibile al singolo valutatore e imputabile all’apparato, può determinare l’illegittimità della valutazione, perché impedisce al militare di conoscere tempestivamente il giudizio e di correggere la propria condotta nel periodo utile.
  • La discrezionalità tecnica nella formulazione dei giudizi caratteristici non sottrae la valutazione al sindacato giurisdizionale quando emergano contraddizioni o carenze istruttorie: un giudizio fortemente negativo deve essere sostenuto da elementi documentali relativi alle condotte e alle flessioni di rendimento che ne costituiscono il presupposto.
  • Una riduzione considerevole, repentina e inopinata del giudizio complessivo rispetto alle valutazioni precedenti richiede una motivazione adeguata e riscontrabile negli atti del periodo valutato; dichiarazioni esplicative formulate successivamente e non corroborate dalla documentazione non sono sufficienti a giustificarla.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimento

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