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Sentenza

Sentenza del 18/04/2019 n. 2471 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Contratto di locazione - Risoluzione anticipata - Tardiva comunicazione - Canoni "intermedi" - Omessa percezione - Risoluzione - Prova - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un contratto di locazione risolto anticipatamente, la cui risoluzione era stata comunicata e registrata tardivamente. Il contribuente sosteneva che il versamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione, insieme a sanzioni e interessi, dimostrasse la mancata percezione dei canoni maturati nel periodo compreso tra la risoluzione effettiva e la sua registrazione. La questione era quindi se tale adempimento fiscale potesse costituire prova contraria della percezione dei cosiddetti canoni intermedi.

La decisione

La tesi è stata esclusa. Il pagamento dell'imposta prevista dall'art. 17 del D.P.R. n. 131/1986, con sanzioni e interessi per il ritardo, attesta soltanto l'adempimento tardivo dell'obbligo di comunicare la risoluzione anticipata e non prova che i canoni relativi al periodo intermedio non siano stati percepiti. Occorre una prova specifica e distinta della mancata percezione dei canoni. Nel testo fornito non è indicato il dispositivo formale, ma il principio enunciato è sfavorevole alla posizione del contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 17

    La norma disciplina l'imposta dovuta per la registrazione degli eventi successivi alla registrazione del contratto, inclusa la risoluzione anticipata. Il relativo pagamento, anche se accompagnato da sanzioni e interessi per il ritardo, non dimostra di per sé la mancata percezione dei canoni maturati prima della registrazione della risoluzione.

Massime di principio

  • L'adempimento di un obbligo fiscale e il pagamento delle relative sanzioni attestano normalmente la regolarizzazione formale dell'operazione, ma non provano automaticamente fatti economici ulteriori, come la mancata percezione di somme.
  • Quando la risoluzione di un contratto viene comunicata tardivamente, il contribuente deve fornire una prova autonoma e concreta della data effettiva della risoluzione e dell'eventuale mancata percezione dei corrispettivi nel periodo intermedio.
  • La mancata percezione di canoni o corrispettivi non può essere desunta soltanto dalla dichiarazione del contribuente o dal pagamento dell'imposta di registro; possono essere necessari documenti, comunicazioni, quietanze, restituzione dell'immobile o altri elementi oggettivi e coerenti.
  • La registrazione tardiva della risoluzione può avere conseguenze fiscali, ma non determina automaticamente né la percezione né la mancata percezione dei canoni: questi aspetti devono essere valutati separatamente sulla base della prova disponibile.

Testo integrale

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