Ordinanza n. 5/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di annullamento della patente di guida n. -OMISSIS- Cat. B rilasciata dall'ufficio M.C.T.C di -OMISSIS- al signor -OMISSIS-, notificato in data 30.10.2025, e di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento della patente di guida di categoria B per conseguimento fraudolento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento con cui era stata annullata la patente conseguita nel febbraio 2024. Ha dedotto che l’annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 presupporrebbe un vizio grave, fondato su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, e l’accertamento della responsabilità personale del destinatario; nel caso concreto, invece, l’Amministrazione si sarebbe basata su indagini riguardanti la scuola guida, senza provare la sua consapevolezza o corresponsabilità. Ha inoltre dedotto la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d’urgenza e nonostante la necessità di garantire la partecipazione anche in presenza di attività vincolata, nonché il difetto assoluto di motivazione, poiché il provvedimento avrebbe richiamato genericamente un procedimento penale al quale egli era estraneo, senza indicare fatti specifici a lui riferibili. Il Ministero ha opposto che il ricorrente aveva ottenuto, mediante accesso agli atti, la nota della Polizia Stradale richiamata per relationem nel provvedimento e che tale nota descriveva condotte fraudolente direttamente attribuibili al ricorrente, consistenti nell’uso di dispositivi elettronici e microcamera per ricevere suggerimenti dall’esterno durante la prova teorica.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione o per una misura propulsiva. Quanto al difetto di motivazione, ha ritenuto legittimo il richiamo per relationem alla nota della Polizia Stradale, poiché la nota conteneva condotte fraudolente precise e direttamente riferibili al ricorrente ed era stata resa integralmente disponibile tramite accesso agli atti. Ne risultava, allo stato, smentita la tesi dell’estraneità del ricorrente e dell’imputabilità esclusiva delle irregolarità alla scuola guida. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato quali elementi conoscitivi o difensivi avrebbero potuto condurre a un esito diverso, limitandosi a una censura generica; ha quindi richiamato il principio secondo cui il privato deve allegare gli elementi che, ove partecipasse al procedimento, avrebbero determinato un diverso contenuto del provvedimento. In ogni caso, la gravità delle condotte emerse è stata ritenuta idonea a configurare il conseguimento fraudolento della patente e un rischio per la sicurezza della circolazione, tale da giustificare, se non imporre, l’annullamento. Nel bilanciamento cautelare, l’interesse del ricorrente all’utilizzo della patente è risultato recessivo rispetto alla tutela degli altri utenti della strada, anche perché il ricorrente aveva dichiarato di utilizzare frequentemente l’autovettura per recarsi al lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il ricorrente ha invocato la disciplina dell’annullamento d’ufficio sostenendo che essa richiederebbe un vizio invalidante grave e l’accertamento della responsabilità personale del destinatario; il TAR, in sede cautelare, ha valorizzato invece la documentazione che attribuiva direttamente al ricorrente condotte fraudolente.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione o per una misura cautelare propulsiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- È legittima la motivazione per relationem quando l’atto richiamato contiene elementi specifici e direttamente riferibili al destinatario e sia stato reso concretamente disponibile all’interessato, anche mediante accesso agli atti.
- In sede cautelare, la contestazione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può limitarsi alla denuncia astratta della violazione partecipativa: il privato deve indicare gli elementi conoscitivi o difensivi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
- L’accertamento di condotte fraudolente direttamente attribuibili al titolare di una patente può giustificare l’annullamento del titolo quando il conseguimento irregolare faccia emergere un rischio per la sicurezza della circolazione stradale.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse individuale all’utilizzo della patente può recedere rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e alla tutela degli altri utenti della strada, soprattutto quando l’interessato utilizzi frequentemente il veicolo.
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