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Risoluzione

Risoluzione n. 27 del 23/07/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce tre nuovi codici tributo F24 per il versamento, in caso di ravvedimento, delle sanzioni relative agli obblighi informativi e alla tardiva dichiarazione fiscale previsti dal d.lgs. n. 209/2023 in materia di imposizione minima globale. Vengono richiamate le sanzioni dell’articolo 51, comma 9, e l’obbligo dichiarativo dell’articolo 53, comma 1, indicando anche le modalità di compilazione del modello F24.

Istituzione dei codici tributo per il ravvedimento in materia di global minimum tax

Istituzione dei codici tributo per il ravvedimento in materia di global minimum tax

La risoluzione interviene nell’ambito della disciplina dell’imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese, prevista dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. L’obiettivo è consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in ipotesi di ravvedimento per violazioni degli obblighi informativi e per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale.

Quadro normativo di riferimento

Il d.lgs. n. 209/2023, al Titolo II (articoli da 8 a 60), disciplina la global minimum tax, applicata in Italia attraverso:

  • imposta minima integrativa;
  • imposta minima suppletiva;
  • imposta minima nazionale.

La risoluzione richiama inoltre la risoluzione n. 63/E del 10 novembre 2025, con la quale erano già stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo delle imposte e per le relative ipotesi di ravvedimento.

Obblighi informativi e sanzioni

L’articolo 51 del d.lgs. n. 209/2023 disciplina gli obblighi informativi. In particolare, ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o entità trasparente costituita secondo le leggi dello Stato deve presentare all’amministrazione fiscale italiana:

  • la “comunicazione rilevante” di cui al comma 1, lettera b);
  • specifici obblighi di notifica previsti dal comma 4.

Il comma 9 dell’articolo 51, come modificato dall’articolo 9 del d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, prevede il regime sanzionatorio:

  • omessa presentazione della comunicazione rilevante o ritardo pari o superiore a tre mesi: sanzione amministrativa di 100.000 euro;
  • ritardo inferiore a tre mesi o invio di dati incompleti o errati: sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro;
  • limite massimo complessivo di 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia, per ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante;
  • omissione, ritardo, errore o incompletezza della comunicazione di cui al comma 4: sanzione da 250 euro a 2.000 euro;
  • per i primi tre esercizi di applicazione del Titolo II, le sanzioni previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50%.

Obbligo di dichiarazione fiscale e sanzioni

L’articolo 53, comma 1, del d.lgs. n. 209/2023 dispone che la dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale deve essere presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 51, comma 7, e 58.

Il comma 4 dello stesso articolo rinvia, per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, in quanto compatibili. Il comma 5 stabilisce che, per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del Titolo II, non si fa luogo all’irrogazione delle sanzioni salvo i casi di dolo o colpa grave.

Codici tributo istituiti

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 2735: “Ravvedimento sanzioni - obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax”;
  • 2736: “Ravvedimento sanzioni - obbligo di notifica in regime Global minimum tax”;
  • 2737: “Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax”.

Modalità di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere indicati:

  • nella sezione “Erario”;
  • esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

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