Ordinanza n. 16278/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di concessione del contributo pubblicato dal GSE il 5 giugno 2026, nella parte in cui riduce l’importo rispetto a quello risultante dalla graduatoria di ammissione; sono inoltre impugnati gli atti istruttori e deliberativi presupposti, le regole applicative e operative e gli atti connessi
Esito
La controversia
La società ha impugnato la riduzione del contributo in conto capitale riconosciuto nell’ambito della misura PNRR per lo sviluppo del biometano, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via principale, il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Il testo dell’ordinanza non riporta nel dettaglio i motivi sostanziali di illegittimità dedotti. Il GSE ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, anche per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Il TAR ha rilevato che non è chiaro se le risorse stanziate siano esaurite e che sussiste contrasto giurisprudenziale sulla necessità di notificare il ricorso ai beneficiari ammessi quando vi sia soltanto un rischio di postergazione nella graduatoria. La ricorrente contesta inoltre la capacità produttiva cumulata, questione che il TAR riserva all’approfondimento nel merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha rinviato alla fase di merito l’esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità, in considerazione della portata lesiva dell’atto. Per l’incertezza giurisprudenziale sulla necessità della notifica ai controinteressati, ha rimesso d’ufficio la ricorrente in termini, per errore scusabile, assegnandole dieci giorni dalla comunicazione per notificare il ricorso e l’ordinanza ad almeno uno dei beneficiari individuati nell’elenco; il relativo deposito dovrà avvenire entro il termine di legge di trenta giorni. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al contributo, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del GSE, con le modalità e nei termini perentori indicati in motivazione. Il mancato adempimento delle pubblicazioni comporta l’improcedibilità del ricorso. Fissata l’udienza pubblica di merito al 19 gennaio 2027, anche per approfondire le questioni istruttorie e l’accertamento dei fatti relativi alla capacità produttiva cumulata. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 45 c.p.a.
Ritenuto, quindi, che la parte ricorrente, rimessa in termini, debba notificare il ricorso con copia del presente provvedimento ad almeno un controinteressato individuato dal predetto provvedimento direttoriale prodotto in giudizio, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza con onere del relativo deposito nel termine di legge di trenta giorni ex art. 45 c.p.a.;
La notifica disposta dal giudice deve essere seguita dal deposito del ricorso notificato entro il termine di legge di trenta giorni.
artt. 35 e 49 c.p.a.
le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame (artt. 35 e 49 cod. proc. amm.), nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori dieci giorni dal primo adempimento;
L’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve essere eseguita nei termini perentori stabiliti; l’omissione degli adempimenti comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando sussista un contrasto giurisprudenziale oggettivo su una questione processuale rilevante per la notificazione del ricorso, il giudice può rimettere d’ufficio la parte in termini per errore scusabile.
- Se l’elevato numero dei controinteressati rende la notificazione ordinaria sommamente difficile e onerosa, il giudice può disporre la notificazione per pubblici proclami tramite il sito istituzionale dell’amministrazione, definendo le informazioni da pubblicare e i relativi obblighi di conservazione e attestazione.
- Qualora la necessità di notificare il ricorso ai controinteressati dipenda dall’esaurimento delle risorse disponibili e dagli effetti della procedura sui beneficiari ammessi, ma tali circostanze non siano chiare, la questione può essere riservata alla fase di merito e il contraddittorio integrato nei confronti dei beneficiari individuabili.
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