Cassazione Civile, Ordinanza n. 15985/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare in cui una società si era aggiudicata un immobile, ma poi era decaduta dall'aggiudicazione per mancato versamento del saldo prezzo nel termine di legge. Il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 587 c.p.c., l'aveva condannata a pagare la differenza tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello inferiore ricavato dalla successiva vendita del bene, oltre alla perdita della cauzione. La società ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che nel bando di vendita non fosse stata indicata la conseguenza economica della decadenza oltre alla perdita della cauzione e che non potesse esserle addebitata la differenza di prezzo perché il mancato pagamento era dipeso da causa non imputabile, in particolare dalla tardiva erogazione del finanziamento necessario. Il Tribunale ha respinto l'opposizione. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 570 e 587 c.p.c. per mancata indicazione nel bando della "penale" e la violazione degli artt. 587 c.p.c. e 1218 c.c. per non avere considerato l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, confermando il rigetto dell'opposizione. Ha affermato che l'effetto della condanna al pagamento della differenza tra il prezzo offerto e quello minore ricavato dalla nuova vendita deriva direttamente e inderogabilmente dalla legge, non richiede alcuna specifica menzione nel bando di vendita e non costituisce una clausola contrattuale. Ha inoltre rilevato che la censura sull'asserita non imputabilità dell'inadempimento mirava a rimettere in discussione accertamenti di merito già compiuti e, comunque, era incompatibile con l'automatica applicazione dell'art. 587, comma 2, c.p.c. una volta intervenuta la decadenza, contro la quale non era stata proposta tempestiva opposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa delle intimate, ma è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Usato come rimedio di opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dispone la condanna dell'aggiudicatario decaduto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di trasparenza del bando di vendita; la Corte ne esclude la violazione perché non impone l'avviso delle conseguenze legali inderogabili della decadenza.
"se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza"
La norma opera in modo automatico e inderogabile: una volta accertata la decadenza dell'aggiudicatario, la perdita della cauzione e la condanna alla differenza di prezzo conseguono ex lege, senza necessità di specifiche avvertenze nel bando.
"L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita"
Conferma la disciplina inderogabile dell'art. 587 c.p.c. e l'automatica condanna dell'aggiudicatario inadempiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la violazione di legge, ma la Corte ritiene i motivi infondati o inammissibili.
Richiamato per sostenere la non imputabilità dell'inadempimento; la Corte non accoglie la censura perché la disciplina speciale dell'esecuzione forzata opera autonomamente una volta dichiarata la decadenza.
Richiamato per il procedimento camerale e il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella vendita forzata immobiliare, le conseguenze legali della decadenza dell'aggiudicatario previste dall'art. 587 c.p.c. e dalla normativa di attuazione operano in modo automatico e inderogabile: la condanna al pagamento della differenza di prezzo non dipende da una clausola del bando né da un avviso espresso agli offerenti.
- Il dovere di trasparenza nella vendita giudiziaria non impone di riprodurre nel bando il contenuto di disposizioni di legge imperative e di automatica applicazione, poiché tali effetti non incidono sulla formazione del consenso e non possono essere neutralizzati dalla mancata menzione nell'avviso.
- Una volta intervenuta la decadenza dall'aggiudicazione, la contestazione sulla scusabilità dell'inadempimento non può essere usata per elidere gli effetti legali tipici della decadenza se il provvedimento presupposto non è stato tempestivamente impugnato con il rimedio appropriato.
- In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo esame del merito sulle ragioni della mancata esecuzione del pagamento quando il giudice di merito abbia già motivato sul punto; la censura è inammissibile se mira solo a rivalutare fatti e circostanze già scrutinati.
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