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Legge

L.R. FVG 22/2001

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

Normativa regionaleL.R. FVG 22/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli-Venezia Giulia disciplina registri, commissione e conferenza sull’amianto, programmi di prevenzione e informazione, nonché contributi per spese sanitarie, socio-assistenziali, legali e per ricerca e associazioni. Prevede anche norme finanziarie inizialmente riferite al 2001 e alla prima applicazione della legge.

Sorveglianza, prevenzione e sostegno per le situazioni di rischio amianto

Sorveglianza, prevenzione e sostegno in materia di amianto

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia istituisce un sistema organico di sorveglianza, prevenzione, ricerca e informazione sulle situazioni di rischio amianto. Il provvedimento è rivolto alle persone esposte o ex esposte, ai lavoratori, ai familiari e agli operatori sanitari, e prevede anche forme di sostegno economico e organizzativo.

Finalità e quadro generale

La Regione promuove la sorveglianza delle situazioni con presenza o rischio amianto, coordina i soggetti preposti a vigilanza e controllo e attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all’esposizione. Sostiene inoltre la ricerca clinica e di base nel settore e le persone affette da malattie professionali da amianto e le loro famiglie.

Competenze regionali e monitoraggio epidemiologico

Per realizzare tali finalità la Regione:

  • monitora l’incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche, o comunque correlabili all’amianto, per aree del territorio regionale;
  • individua la prevalenza dell’asbestosi e delle neoplasie attribuibili all’esposizione all’amianto;
  • coordina tali attività con quelle previste dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 39.

Registri regionali degli esposti e delle patologie correlate

La legge prevede due registri regionali:

  • il Registro regionale degli esposti;
  • il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto.

La tenuta dei registri è affidata alla Commissione regionale sull’amianto e gli aggiornamenti devono avvenire almeno con cadenza annuale. Il registro dei mesoteliomi e delle altre neoplasie si collega ai centri nazionali di raccolta dati secondo il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Sono considerate “esposte” tutte le persone che, a vario titolo e in modo diretto o indiretto, siano state o risultino tuttora esposte all’amianto, con particolare attenzione alla ricostruzione dell’anamnesi lavorativa e ai criteri della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.

Commissione regionale sull’amianto

È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull’amianto, che costituisce il principale organo tecnico della legge.

Essa:

  • predispone e aggiorna i registri;
  • iscrive i soggetti che ne abbiano fatto istanza o che siano stati segnalati dalle strutture sanitarie, previa valutazione documentata del singolo caso;
  • attiva la ricerca clinica e di base sulle situazioni di rischio amianto e approva i progetti di ricerca;
  • coordina le iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all’asbesto;
  • propone interventi di recupero ambientale;
  • propone iniziative formative per il settore sanitario e ambientale.

La Commissione è composta da non più di 10 membri, dura in carica 5 anni ed è rinnovabile. È nominata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità e alle politiche sociali. Sono previsti componenti esperti, rappresentanti di territori con maggiore incidenza di patologie e rappresentanti di cittadini e lavoratori. I componenti esterni hanno diritto ai compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

Conferenza regionale sull’amianto

La Commissione indice e predispone annualmente una Conferenza regionale sull’amianto, finalizzata a verificare:

  • lo stato di applicazione della legislazione vigente;
  • l’andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate;
  • l’attuazione del censimento dei siti contaminati;
  • lo stato delle bonifiche;
  • lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Gli esiti sono riferiti alla Commissione consiliare competente e i dati acquisiti sono trasmessi all’INAIL, all’IPSEMA e ad altri enti o istituzioni con analoghe finalità.

Contributi per persone affette da malattie correlabili all’amianto

L’Amministrazione regionale può concedere contributi per sostenere:

  • spese sanitarie;
  • spese socio-assistenziali;
  • spese per tutela legale.

Il sostegno riguarda le persone residenti in Friuli-Venezia Giulia affette da malattie correlabili all’amianto e copre il periodo compreso tra la presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento.

I contributi spettano se l’interessato è iscritto in uno dei registri regionali oppure se la segnalazione o la domanda di iscrizione è stata presentata prima della domanda di riconoscimento della malattia professionale.

Le domande si presentano all’Azienda per i servizi sanitari regionale competente per residenza, corredate della documentazione di spesa e della copia della domanda di riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende erogano i contributi entro 30 giorni, verificando i requisiti.

Se la persona muore prima della conclusione del procedimento di riconoscimento, il contributo spetta al coniuge o, in mancanza, ai figli o ad altri familiari fiscalmente a carico nell’ultimo periodo d’imposta.

L’Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le somme anticipate. La Giunta regionale individua inoltre le modalità per garantire l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlati alla pregressa esposizione all’amianto.

Contributi per ricerca e associazioni

La Regione può concedere contributi:

  • alle Aziende sanitarie regionali, per progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all’amianto;
  • all’Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia, per sostenere le spese connesse alle sue funzioni istituzionali.

Per i progetti di ricerca, la domanda va presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nei termini previsti dalla legge regionale 7/2000; per il 2001 era fissato un termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per l’associazione, la domanda va presentata al Servizio competente per le attività socio-assistenziali e sociali ad alta integrazione sanitaria, con programma annuale e quadro finanziario; anche in questo caso, per il 2001 era previsto il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore.

Programmi di prevenzione e sorveglianza sanitaria

Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, con gli istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro, anche sulla base delle analisi della Commissione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende predispongono programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria per i soggetti iscritti nel Registro degli esposti.

I programmi di prevenzione primaria sono attuati in collaborazione con i medici di medicina generale a livello distrettuale; presso il distretto deve essere disponibile l’elenco dei cittadini residenti iscritti nei registri regionali.

Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari

L’Agenzia regionale della sanità, d’intesa con la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e sulla base delle analisi e proposte della Commissione, predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate rivolto a:

  • popolazione generale;
  • lavoratori di enti e aziende esposti all’amianto;
  • medici di medicina generale;
  • medici ospedalieri.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica gli oneri per il 2001 relativi:

  • ai compensi dei componenti esterni della Commissione;
  • ai contributi per le persone malate;
  • ai contributi per i progetti di ricerca;
  • ai contributi all’associazione esposti amianto.

Le coperture sono previste mediante stanziamenti specifici del bilancio regionale 2001-2003 e prelievo dal fondo globale di parte capitale. Le disposizioni finanziarie sono quindi riferite alla fase di prima attuazione della legge.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

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