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Legge

L.R. Sardegna 29/2015

Differimento del termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza

Normativa regionaleL.R. Sardegna 29/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 29/2015 proroga al 31 gennaio 2016 il termine di applicazione delle disposizioni sulla centrale unica di committenza richiamate dall’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006. La norma è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS. Il termine è poi stato ulteriormente differito dalla legge regionale n. 2/2016.

Differimento dell’entrata in vigore della centrale unica di committenza in Sardegna

Differimento dell’entrata in vigore della centrale unica di committenza

La legge regionale disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, un rinvio temporale dell’avvio dell’obbligo di applicazione delle regole sulla centrale unica di committenza. Si tratta di una norma meramente transitoria, finalizzata a spostare in avanti l’efficacia di un adempimento organizzativo in materia di contratti pubblici.

Oggetto del differimento

Il provvedimento interviene sul termine previsto dall’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2015, n. 22, che a sua volta riguardava l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in tema di centralizzazione degli acquisti e della committenza.

Nuova decorrenza fissata dalla legge

La legge stabilisce che il termine già oggetto di proroga venga ulteriormente differito al 31 gennaio 2016. La disposizione produce quindi un rinvio dell’entrata in vigore del regime della centrale unica di committenza rispetto alla scadenza precedentemente vigente.

Entrata in vigore della legge

La legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Non sono previsti ulteriori meccanismi applicativi o disposizioni di dettaglio oltre al differimento del termine.

Ulteriore proroga successiva

Il testo consolidato richiama anche una successiva proroga disposta dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, che ha spostato il termine al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del piano di riordino territoriale e comunque non oltre il 20 giugno 2016. Questo elemento è rilevante per ricostruire la disciplina effettivamente applicabile dopo la presente legge.

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