Ordinanza n. 659/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del provvedimento prot. 557764 del 22 ottobre 2024, comunicato a mezzo pec in data 23 ottobre 2024, di rigetto dell’istanza del 20 settembre 2023 assunta al prot. 521803 del 27 settembre 2023 per l’autorizzazione alla installazione dell’attrezzo da pesca “draghe meccaniche comprese turbosoffianti” sul peschereccio denominato “Laura” avente n. UE 17177 e matricola VE 8519; - per quanto di necessità, previo annullamento e/o disapplicazione, dei D.M. n. 44/1995 e n. 515/1998, dell’art. 2, comma 2, del D.M. 22 dicembre 2000 n. 13941, del D.M. 21 luglio 1998 art. 2, punto 2, del D.M. 29 dicembre 2014, del Decreto Direttoriale 1725 del 23 gennaio 2020, del D.M. 28 settembre 2009, del Decreto Direttoriale 53150 del 2 febbraio 2023 tutti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e tutti citati nella motivazione del diniego; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, ivi incluso per quanto di necessità, anche il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, ricevuto in data 07 novembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione di draghe meccaniche, comprese turbosoffianti, su un peschereccio, nonché gli atti ministeriali presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'autorizzazione richiesta per l'installazione dell'attrezzo da pesca denominato “draghe meccaniche comprese turbosoffianti” sul proprio peschereccio. Ha inoltre chiesto, per quanto necessario, l'annullamento o la disapplicazione di una serie di decreti ministeriali e direttoriali richiamati nella motivazione del diniego, nonché degli atti presupposti e del preavviso di rigetto. La censura principale consiste nell'illegittimità della disciplina nazionale applicata, ritenuta incompatibile con i principi di accesso al mercato previsti dagli artt. 12 e seguenti della direttiva 2006/123/CE e, comunque, dai Trattati europei. Il Ministero, pur costituitosi, non ha replicato alle deduzioni del ricorrente né ha preso espressa posizione sulle censure. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dall'Amministrazione e ha rilevato la possibile esistenza di soggetti controinteressati, individuabili tra le imprese già titolari di autorizzazioni nell'ambito del sistema contestato.
La decisione
Il TAR non ha deciso definitivamente né le questioni processuali né il merito. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero di depositare una relazione scritta di chiarimenti sulle censure formulate nel ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati: il Ministero dovrà indicarne i nominativi alla parte ricorrente entro 10 giorni; successivamente, il ricorrente avrà 10 giorni, con termine perentorio, per procedere all'integrazione. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese, compresa l'eventuale rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 5 giugno 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
art. 49 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base per l'integrazione del contraddittorio.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato dal ricorrente quale atto connesso al diniego.
artt. 12 e seguenti direttiva 2006/123/CE
Parametri europei invocati dal ricorrente in relazione ai principi di accesso al mercato; la loro applicabilità e violazione sono state riservate a una successiva decisione.
art. 267 TFUE
Il TAR ha riservato ogni valutazione sull'eventuale rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione resistente si costituisce senza prendere posizione sulle censure specificamente formulate, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione scritta di chiarimenti prima di decidere il ricorso.
- Quando l'impugnazione mira alla caducazione del sistema generale di rilascio di autorizzazioni e può incidere sulla posizione di soggetti già autorizzati, il giudice deve verificare l'esistenza di controinteressati e può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- In presenza di esigenze istruttorie e di possibile integrazione del contraddittorio, il giudice amministrativo può riservare ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito, sulle spese e sull'eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →