Ordinanza n. 50/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’accertamento, previa concessione di tutela cautelare dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione dell’Interno intimata in ordine all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale come da istanza depositata il 25.09.2023, e successiva diffida del 14.04.2025 e per la condanna della Questura di -OMISSIS- al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge, con istanza di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e mancato riscontro alla diffida
Esito
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata mediante kit postale e acquisita dalla Questura il 13 dicembre 2023, nonché sulla successiva diffida del 14 aprile 2025. Ha lamentato la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 13 d.P.R. 394/1999, oltre alla violazione dei principi di buon andamento, giusto procedimento e tutela del legittimo affidamento. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, il risarcimento del danno derivante dal ritardo, la nomina di un commissario ad acta e, con successive istanze cautelari, l’immediato rilascio del permesso o del cedolino di rinnovo. Le amministrazioni resistenti si sono costituite chiedendo il rigetto. Dagli atti emergeva che era stata avviata, l’11 settembre 2024, una consultazione con autorità estere in relazione a una segnalazione dell’Austria nella banca dati Schengen; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti su tale circostanza e sugli eventuali impedimenti alla definizione del procedimento.
La decisione
Il TAR non ha deciso allo stato né le questioni di rito, né il merito dell’azione avverso il silenzio, né la domanda risarcitoria e cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della Questura, ordinandole di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza una relazione dettagliata sull’evoluzione della pratica. La relazione dovrà indicare, in particolare, gli eventuali impedimenti al riscontro della domanda di rinnovo e l’esito della consultazione avviata l’11 settembre 2024 con le autorità estere riguardo alla segnalazione nella banca dati Schengen da parte dell’Austria, secondo la Convenzione Schengen. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 per il prosieguo. Ogni pronuncia in rito, merito, cautelare e sulle altre domande è stata sospesa.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La norma è invocata quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 13 d.P.R. 394/1999
È richiamato dal ricorrente quale disciplina attuativa del procedimento relativo al permesso di soggiorno.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È indicato quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta nell’azione avverso il silenzio.
artt. 32 e 117, comma 6, c.p.a.
Il loro richiamo, unitamente alla domanda risarcitoria, ha determinato la conversione del rito speciale in rito ordinario.
Convenzione Schengen
È richiamata con riferimento alla consultazione delle autorità estere sulla segnalazione presente nella banca dati Schengen.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio contro il silenzio dell’amministrazione relativo al rinnovo di un permesso di soggiorno, risultino pendenti verifiche o consultazioni con autorità estere concernenti una segnalazione nella banca dati Schengen, il giudice può disporre un’istruttoria per acquisire informazioni aggiornate sugli impedimenti alla definizione del procedimento e sull’esito delle consultazioni.
- La domanda contro il silenzio proposta insieme a una domanda risarcitoria può comportare la conversione dal rito speciale previsto per il silenzio al rito ordinario, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito.
- Prima di decidere sull’istanza cautelare diretta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o del cedolino di rinnovo, il giudice può acquisire dalla Questura una relazione dettagliata sull’evoluzione della pratica e sulle ragioni del mancato provvedimento.
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