Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 646 del 23/10/2025

Provvedimento del 23 ottobre 2025

Garante Privacy646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Le misure mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a preservarne, se acquisito in chiaro, la conservazione a soli fini probatori per un periodo determinato.

Ratifica nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione di possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. Viene richiamato in particolare l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. È richiamato anche il meccanismo decisionale entro quarantotto ore e l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e avvio del procedimento

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante, chiedendo di intervenire presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nell’istanza. La segnalazione è stata valutata come compatibile con la previsione normativa richiamata, dando luogo all’adozione di misure urgenti da parte del dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.

Misure urgenti adottate il 15 ottobre 2025

Con le determinazioni nn. 394 e 395 del 15 ottobre 2025, il dirigente ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme e delle osservazioni formulate, il Garante, nella riunione del 23 ottobre 2025, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 394/2025 e 395/2025 adottati dal dirigente. Il provvedimento conferma quindi l’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro per finalità probatorie.

Punti principali

Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente sulle piattaforme Instagram e Telegram per impedire l’eventuale diffusione di materiale sessualmente esplicito a contenuto privato.

Provvedimenti urgenti del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 15 ottobre 2025, le determinazioni nn. 394 e 395: ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente in data 15 ottobre 2025 nei confronti delle società indicate, confermando l’efficacia delle misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.