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Sentenza

Sentenza del 14/07/2015 n. 6427 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento Irpef - Reddito di partecipazione in azienda agricola - Accertamento induttivo - Inapplicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del reddito di partecipazione derivante da un'azienda agricola. L'Amministrazione aveva considerato il reddito ottenuto dalla terra in termini sostanzialmente complessivi e aveva applicato un accertamento induttivo. Il ricorrente ha contestato tale metodo, sostenendo che il reddito agricolo fiscalmente rilevante non coincide con l'intero reddito prodotto dall'attività o dalla terra, ma con il reddito agrario, cioè il reddito medio ordinario attribuibile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione, determinato tramite le tariffe d'estimo.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato affermato che, per un'azienda agricola, il reddito imponibile non può essere determinato assumendo automaticamente l'intero reddito ottenuto dalla terra né mediante un accertamento induttivo non coerente con il regime catastale. Il reddito personale dell'imprenditore agricolo deve essere determinato applicando i coefficienti di reddito ai beni non strumentali, secondo i criteri propri della determinazione del reddito agrario.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale del reddito agrario e delle tariffe d'estimo

    Il reddito agrario è il reddito medio ordinario del terreno, riferibile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione, determinato sulla base delle tariffe d'estimo; non coincide necessariamente con l'intero reddito effettivamente prodotto.

  • Disciplina dell'accertamento induttivo

    L'accertamento induttivo non è applicabile per determinare il reddito agricolo quando il reddito imponibile deve essere individuato secondo i criteri catastali e i coefficienti previsti per i beni non strumentali.

Massime di principio

  • Nel settore agricolo occorre distinguere il reddito effettivamente prodotto dall'impresa dal reddito agrario fiscalmente imputabile secondo le risultanze catastali.
  • Quando la legge prevede la determinazione catastale del reddito, l'Amministrazione non può sostituirla automaticamente con il valore dei ricavi o con l'intero reddito economico dell'attività.
  • L'accertamento induttivo deve rispettare il regime fiscale specifico dell'attività agricola e non può essere utilizzato per superare senza adeguata motivazione i criteri fondati su tariffe d'estimo e coefficienti di reddito.
  • Per determinare il reddito personale dell'imprenditore agricolo è necessario considerare la natura strumentale o non strumentale dei beni e applicare i coefficienti fiscali pertinenti.

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