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Legge

L.R. Umbria 9/2003

"Ulteriori modificazioni e integrazioni delle leggi regionali 18.4.1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle Aziende sanitarie locali), 14.10.1998, n. 34 (Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli Enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale - Modificazioni e integrazioni legge regionale 10.4.1995, n. 28 ), 9.3.1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale) e 9.3.2000, n. 19 (Disciplina dei territori montani e delle Comunità Montane e modificazione della legge regionale 2.3.1999, n. 3 )".

Normativa regionaleL.R. Umbria 9/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina umbra sull’amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie, introducendo programmazione triennale e piano annuale, nuove regole per stime, alienazioni e trasferimenti gratuiti a enti locali. Prevede anche il trasferimento di beni agro-forestali ai comuni e disciplina transitoria per i primi adempimenti.

Modifiche alla disciplina umbra del patrimonio immobiliare regionale e delle ASL, del trasferimento di beni agli enti locali e del patrimonio agro-forestale

Modifiche alla disciplina del patrimonio regionale e sanitario dell’Umbria

La legge interviene su più testi regionali per riorganizzare la gestione del patrimonio immobiliare della Regione Umbria e delle aziende sanitarie locali, rafforzando programmazione, procedure di alienazione, trasferimenti di beni e utilizzo di immobili pubblici. Si applica esclusivamente nel territorio della Regione Umbria.

Programmazione patrimoniale regionale

La disciplina introdotta per il patrimonio regionale prevede un Programma di politica patrimoniale triennale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previa concertazione istituzionale. Il programma deve essere coerente con il Documento annuale di programmazione e definisce gli indirizzi per il piano annuale, in particolare per:

  • destinazione degli immobili a sedi di uffici e servizi regionali;
  • individuazione di immobili da usare per attività produttive, progetti di sviluppo o altri interessi pubblici;
  • valorizzazione dei beni demaniali, patrimoniali, agro-forestali e disponibili;
  • acquisizione di immobili;
  • dismissione patrimoniale.

Piano attuativo annuale e gestione del fondo

La Giunta regionale approva ogni anno un Piano attuativo annuale, con il quale indica le azioni da svolgere nell’anno di riferimento per attuare gli indirizzi del programma triennale e disciplina le modalità operative del Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Il piano è trasmesso per conoscenza al Consiglio regionale insieme al disegno di legge di bilancio annuale di previsione.

Procedimenti di acquisto, alienazione, permuta e stima

Le procedure di acquisto, alienazione e permuta di beni immobili sono avviate dal servizio regionale competente sulla base del piano annuale e previa acquisizione della stima del bene, anche tramite perizia asseverata. Gli atti di acquisto, alienazione e permuta sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, dopo l’attestazione dell’ufficio competente sulla congruità del prezzo risultante dalla procedura.

Alienazione a favore del conduttore di compendi aziendali e abitazioni

Per compendi aziendali, aziende agricole e unità immobiliari a uso abitativo principale è prevista una particolare disciplina di vendita al conduttore, se questi abbia il godimento del bene da almeno due anni. In tale caso l’alienazione può avvenire in deroga alla procedura ordinaria:

  • con pagamento in un’unica soluzione e prezzo ridotto del 20% rispetto alla stima;
  • oppure con versamento immediato di almeno il 30% del prezzo e dilazione fino a 15 anni, al tasso legale, con iscrizione ipotecaria a garanzia della parte dilazionata.

L’amministrazione, entro 60 giorni dall’approvazione del piano annuale che preveda la vendita di un bene rientrante in questa ipotesi, deve comunicarlo al conduttore, che ha 120 giorni per chiedere l’acquisto a proprio favore. Se il conduttore non chiede l’alienazione, si applicano le procedure ordinarie. Il bene non può essere rivenduto per 10 anni, oppure fino al pagamento finale se il prezzo è rateizzato.

Uso della proprietà pubblica e trasferimenti di beni

I beni pubblici demaniali o patrimoniali indisponibili possono essere utilizzati mediante:

  • uso pubblico generale;
  • uso diretto da parte della Regione o di altri enti pubblici per fini istituzionali;
  • uso particolare, compatibile con natura e destinazione del bene, tramite concessione temporanea anche gratuita se c’è un interesse generale condiviso;
  • uso particolare a titolo oneroso, con canone determinato in base ai valori di mercato.

È inoltre previsto che i beni del patrimonio regionale stabilmente destinati a funzioni provinciali o comunali possano essere trasferiti gratuitamente agli enti interessati. Per alcuni beni già del patrimonio comunale, con vincolo di destinazione sanitaria e rilevanza storica, culturale o urbanistica strategica, è ammessa la cessione diretta al comune ove insistono, al valore di stima, su richiesta formale entro sei mesi dall’approvazione del piano previsto dalla normativa richiamata.

Comodato gratuito per forme associative tra enti locali

La Giunta regionale può mettere a disposizione, in comodato gratuito e nel rispetto della normativa specifica, beni patrimoniali della Regione a favore di:

  • comuni derivanti da fusione;
  • unioni di comuni;
  • comunità montane;
  • associazioni intercomunali.

L’uso deve essere regolato da convenzione, che disciplina destinazione, durata e oneri a carico degli enti utilizzatori.

Trasferimento del patrimonio agro-forestale

I beni agro-forestali già appartenenti al demanio forestale dello Stato, o comunque trasferiti alla Regione in base alla normativa statale richiamata, nonché gli altri beni agro-forestali comunque pervenuti alla Regione, sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni in ragione della loro ubicazione. Restano esclusi:

  • fabbricati e relative aree di sedime;
  • terreni e aree boschive di interesse regionale.

La Giunta regionale deve individuare entro 12 mesi dall’entrata in vigore i beni da trasferire; fino ad allora la gestione resta alle comunità montane secondo direttive regionali.

Patrimonio delle aziende sanitarie

Le aziende sanitarie devono predisporre un Piano triennale del patrimonio, nel quale individuano i beni:

  • destinati o da destinare a servizi e uffici;
  • utilizzati per finalità di pubblico interesse da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro;
  • destinati o da destinare a produzione di reddito, con indicazione dei proventi e delle azioni per migliorarne la redditività;
  • per i quali si prevede la dismissione dall’uso nel triennio, con ipotesi di riutilizzo;
  • da alienare nel triennio, con tempi di vendita e destinazione dei proventi.

Il piano è trasmesso alla Giunta regionale entro 30 giorni dall’adozione; la Giunta può formulare osservazioni, cui l’organo competente deve adeguarsi, e il piano diventa efficace dopo la presa d’atto della Giunta. Va aggiornato almeno ogni tre anni e comunque entro sei mesi dalla nomina del direttore generale.

Tempistiche iniziali e regime transitorio

In prima applicazione:

  • la Giunta deve sottoporre al Consiglio la proposta di programma patrimoniale entro 60 giorni dall’entrata in vigore;
  • il piano attuativo annuale va comunicato al Consiglio entro 30 giorni dalla sua approvazione;
  • la concertazione istituzionale sul programma si considera assolta con il parere del Consiglio delle autonomie locali;
  • la vendita agevolata ai conduttori è ammessa anche se il godimento dei beni era già in corso da almeno due anni prima dell’entrata in vigore;
  • i piani triennali del patrimonio delle aziende sanitarie devono essere adottati entro un anno.

Abrogazioni

Sono abrogate alcune disposizioni della normativa regionale precedente in materia di beni regionali e patrimonio, tra cui l’articolato residuo delle leggi regionali n. 11/1979, n. 14/1997 e i commi iniziali dell’articolo 11 della legge regionale n. 19/2000, nella parte indicata dal testo.

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