Sentenza del 09/02/2015 n. 439 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Soggetti passivi - Tributo dovuto dal dante causa - Solidarietà fra gli eredi - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: per la TARSU non è prevista una responsabilità solidale dei coeredi. Pertanto, il debito tributario del dante causa deve essere ripartito tra gli eredi pro quota e non può essere richiesto integralmente a uno solo di essi. La solidarietà tra eredi resta limitata ai tributi per i quali una specifica disposizione normativa la prevede espressamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’esistenza di una responsabilità solidale tra coeredi per il pagamento della TARSU dovuta dal dante causa. I ricorrenti sostenevano che, in assenza di una specifica norma primaria che prevedesse la solidarietà, ciascun erede dovesse rispondere soltanto in proporzione alla propria quota ereditaria, secondo il principio generale dell’art. 1295 c.c. La solidarietà tributaria tra eredi, infatti, opera solo quando sia espressamente stabilita dalla legge.
Norme richiamate
Art. 1295 c.c.
«Il beneficio della divisione tra gli eredi del debitore solidale si applica anche nei rapporti tra gli eredi medesimi.»
In assenza di una diversa previsione normativa, il debito ereditario si ripartisce tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, escludendo la solidarietà automatica.
Art. 65 del D.P.R. n. 600/1973
Prevede una specifica disciplina di solidarietà degli eredi per le imposte dirette; ciò conferma che la solidarietà tributaria non è generale, ma richiede una previsione legislativa espressa.
Art. 36 del D.Lgs. n. 346/1990
Stabilisce la solidarietà degli eredi in materia di imposta di successione, quale eccezione espressamente prevista dalla legge.
Art. 57 del D.P.R. n. 131/1986
Prevede la solidarietà in materia di imposta di registro nei casi stabiliti dalla norma, confermando che tale responsabilità non può essere desunta in via generale.
TARSU
Per la TARSU non esiste una norma primaria che stabilisca la solidarietà tra coeredi per il debito tributario del dante causa; ciascun erede risponde quindi soltanto pro quota.
Massime di principio
- La solidarietà tra coeredi per un debito tributario non si presume: deve essere prevista espressamente da una disposizione di legge.
- Quando manca una norma speciale, il debito del defunto si divide tra gli eredi secondo le rispettive quote ereditarie, in applicazione dell’art. 1295 c.c.
- Un ente impositore non può pretendere da un singolo coerede l’intero tributo del dante causa se la specifica imposta non prevede la responsabilità solidale degli eredi.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la disciplina del singolo tributo, distinguendo tra imposte con solidarietà espressamente prevista e tributi, come la TARSU nel caso esaminato, soggetti alla responsabilità pro quota.
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