Cassazione Civile, Ordinanza n. 10647/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente di essere ammesso al passivo dell'amministrazione straordinaria di una società per complessivi euro 84.000,00, a titolo di MBO (management by objectives) per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre accessori. Il credito era fondato su un accordo sindacale del 2015 che prevedeva una componente retributiva variabile di euro 21.000,00 annui. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione ritenendo non provato un contratto con la procedura e comunque incompatibile il beneficio con l'amministrazione straordinaria, escludendo altresì il subentro e la prededuzione. Il tribunale, in opposizione, aveva invece ammesso il credito in prededuzione e privilegio, richiamando un precedente giudizio tra le stesse parti relativo alle annualità 2015-2017 e valorizzando il fatto che la mancata determinazione degli obiettivi da parte della società avesse impedito il maturare del diritto, con richiamo analogico all'art. 1359 c.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 50 d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 1-bis d.l. n. 234/2008 in relazione all'art. 72 l.fall., per sostenere che il commissario può sciogliersi dai contratti in corso e che, in mancanza di espressa dichiarazione di subentro, non sorgono i diritti di cui all'art. 51 d.lgs. n. 270/1999; violazione dell'art. 1359 c.c., per contestare l'analogia con il mancato avveramento della condizione e la pretesa compatibilità dell'MBO con la procedura; violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 111 l.fall., per negare la prededuzione in difetto di funzionalità del credito alla procedura e per censurare la motivazione per relationem del tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e ha affermato che le ragioni del rigetto assorbivano anche il secondo e il terzo motivo. La decisione si fonda sul richiamo a precedenti tra le stesse parti e ad altra giurisprudenza di legittimità: è stato considerato non contestato che i commissari straordinari fossero subentrati nel rapporto di lavoro pendente al momento dell'apertura della procedura; in caso di subentro nel rapporto di lavoro subordinato, si applica la disciplina dei contratti a esecuzione continuata, con pagamento in moneta attuale delle prestazioni già avvenute; inoltre, il credito lavoristico maturato da dirigenti il cui rapporto prosegua dopo l'ammissione alla procedura è prededucibile ex art. 111 l.fall. perché funzionale alla continuazione dell'impresa. La Corte ha anche osservato che l'accertamento del subentro nel rapporto e delle condizioni per l'MBO è un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, salvo omesso esame di fatto decisivo. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.
richiamato per il potere del commissario straordinario di scioglimento dai contratti in corso.
art. 1-bis d.l. n. 234/2008
considerata norma interpretativa dell'art. 50 d.lgs. n. 270/1999, nel senso che il potere di scioglimento non è escluso dalla richiesta di esecuzione della prestazione del contraente in bonis.
richiamato in relazione alla disciplina dei contratti in corso e al subentro.
indicato come fonte dei diritti dell'altro contraente in caso di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti.
evocato dal tribunale in via analogica per ritenere avverata la condizione mancata per causa imputabile alla società avente interesse contrario all'avveramento.
invocato nel terzo motivo in rapporto alla disciplina del passivo dell'amministrazione straordinaria.
utilizzato per sostenere e per confermare la prededuzione del credito lavoristico, in quanto funzionale alla continuazione dell'attività di impresa.
richiamato nel precedente giudizio citato dalla Corte, relativo all'opposizione allo stato passivo.
richiamato nel precedente giudizio citato per il privilegio del credito di lavoro.
art. 7 del c.c.n.l.
richiamato per delimitare la misura delle ferie non godute nel precedente giudizio.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In caso di subentro del commissario straordinario in un rapporto di lavoro subordinato pendente, il rapporto resta soggetto alla disciplina dei contratti a esecuzione continuata, con conseguente riconoscimento dei diritti economici maturati secondo il regime applicabile alla procedura.
- Il credito retributivo del dirigente che prosegua il rapporto dopo l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria può essere ammesso in prededuzione quando la prosecuzione del rapporto sia funzionale alle esigenze della procedura e della continuazione dell'attività.
- L'accertamento del subentro nel rapporto e delle condizioni concrete che fondano il diritto retributivo è un accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- La mera incompatibilità astratta di una componente retributiva variabile con la procedura concorsuale non basta, di per sé, a escluderne il riconoscimento se risulta provato il subentro nel rapporto e la base negoziale del beneficio.
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