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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4910/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso precetto per €371.603,65 fondato su cambiali ritenute insolute; i ricorrenti sostengono che il prezzo effettivo della vendita era pari a €157.936,14 (somma della caparra di €103.291,38 e della quietanza di €54.644,76 apposta nell'atto definitivo) e quindi già integralmente pagato, mentre l'intimato deduce che le cambiali emesse al momento del contratto definitivo integravano il prezzo pattuito nel preliminare e restava un residuo non pagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei D'Alì e Scaccianoce. In passato il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, la Corte d'Appello l'aveva accolta ma la Cassazione (Sez. II, sentenza n. 22695/2015) aveva cassato con rinvio invitando a valutare le circostanze probatorie; in sede di rinvio la Corte d'Appello ha accertato che le cambiali, emesse contestualmente al definitivo e per un importo di poco inferiore al residuo risultante dal preliminare, costituivano integrazione del prezzo effettivamente pattuito e che la quietanza apposta nel definitivo era simulata. La Suprema Corte, conformemente a quanto disposto in sede di rinvio e a corretta applicazione dell'art. 384 c.p.c., ha ritenuto adeguata la motivazione e ha confermato il rigetto dell'opposizione; nulla a carico dell'intimato per attività difensiva; i ricorrenti sono tenuti, nei termini di legge, al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione: è il titolo procedurale dell'impugnazione svolta dai ricorrenti.

  • art. 2967 c.c.

    Riferimento normativo relativo alla prova del pagamento e degli adempimenti; evocato nella censura dei ricorrenti ma non riportato integralmente nel testo.

  • art. 2727 c.c. e ss.

    Riferimenti sulle prove documentali e sulla loro efficacia probatoria; impiegati dai ricorrenti nella contestazione delle prove esibite.

  • art. 115 c.p.c.

    Disposizione sul potere del giudice di decidere sulle prove; richiamata nella censura relativa alla valutazione probatoria.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Motivazione dell'impugnazione per vizio di motivazione e falsa applicazione di norme, strumenti invocati dai ricorrenti nel ricorso per cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma applicata dalla Corte per esaminare la prova e la motivazione delle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse rispettato tale disposizione nella valutazione delle circostanze probatorie.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, co. 1 quater (introdotto dall'art. 1, co. 17, legge 24/12/2012 n.228)

    Richiesto il relativo adempimento tributario (ulteriore contributo unificato) in caso di rigetto del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.

  • Cass. Sez. II, sent. 6/11/2015 n. 22695 (giurisprudenza)

    Principio affermato: quando sono azionati titoli di credito (cambiali) emessi contestualmente al contratto definitivo, questi incorporano una promessa di pagamento che determina l'inversione dell'onere della prova sul rapporto causale; occorre valutare le circostanze probatorie (preliminare, definitivo, cronologia ed importi) per accertare il prezzo effettivo e stabilire a chi incombe il pagamento.

Massime di principio

  • Quando le cambiali (o altri titoli di credito) sono emesse contestualmente al contratto definitivo, tali titoli costituiscono una promessa di pagamento che può determinare l'inversione dell'onere della prova: chi si oppone all'esecuzione deve provare che l'importo dei titoli non corrisponde al reale residuo dovuto.
  • La presenza di una quietanza apposta nell'atto pubblico non è automaticamente decisiva: può essere oggetto di valutazione come simulata se contrastata da altre circostanze (cronologia, importi delle cambiali, contenuto del preliminare).
  • Il giudice deve valutare congiuntamente il contratto preliminare, il contratto definitivo e le circostanze probatorie (tempo di emissione delle cambiali, importi relativi, versamenti effettuati) per determinare il prezzo effettivo e la sussistenza del rapporto causale tra titoli e vendita.
  • Il principio per cui le pattuizioni del contratto definitivo prevalgono su quelle del preliminare non è inviolabile: se emerge che il definitivo è simulato o che le prove indicano diversamente, il preliminare e le circostanze concomitanti vanno considerate nel loro complesso.
  • In un'opposizione all'esecuzione fondata su cambiali, per resistere efficacemente all'azione esecutiva l'opponente deve fornire prova forte e coerente dell'avvenuto pagamento o della mancanza del rapporto causale, tenendo conto che i titoli di credito godono di una presunzione di promessa di pagamento.

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