Ordinanza n. 68/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento autorizzatorio n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha autorizzato la società -OMISSIS- “all’apertura di una media struttura di vendita settore alimentare e non alimentare (supermercato) in -OMISSIS- Via -OMISSIS-(in catasto identificata al Fg. -OMISSIS-) con superficie di vendita complessiva di mq 258 di cui 180 settore alimentare e mq 78 non alimentare”; e di ogni altro atto, provvedimento o comportamento, connesso, conseguente e/o presupposto; e per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 sull’istanza del 23.04.2024 di accesso agli atti ex art. 22 della legge n. 241 del 1990, con la quale l’interessata ha domandato l’ostensione documentale degli atti della procedura autorizzatoria de qua, con la conseguente condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita alimentare e non alimentare
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui è stata autorizzata l'apertura di una media struttura di vendita, chiedendo anche l'annullamento degli atti connessi, conseguenti o presupposti. Ha inoltre chiesto di accertare l'illegittimità del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25 l. 241/1990, sull'istanza di accesso documentale presentata il 23 aprile 2024, volta a ottenere gli atti della procedura autorizzatoria. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro l'autorizzazione né ulteriori argomentazioni sostanziali sull'accesso; il Presidente ha disposto un'integrazione istruttoria preliminare per verificare l'attuale interesse alla decisione di merito, l'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l'interesse persista, l'eventuale connessione oggettiva o soggettiva con altri giudizi pendenti.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso né la domanda di annullamento dell'autorizzazione né quella relativa all'accesso. Ha richiesto alle parti costituite di depositare dichiarazioni sull'attuale permanenza dell'interesse alla definizione nel merito, sulle eventuali ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di interesse persistente, sulle connessioni con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza e dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del codice del processo amministrativo
Richiamato in relazione alla funzionalità del Tribunale e alla fissazione prioritaria dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti ai fini della verifica dell'attuale interesse e della razionalizzazione dei ruoli di udienza.
art. 25 l. 241/1990
Indicato quale disposizione in base alla quale la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio sull'istanza di accesso documentale; la relativa domanda non è stata decisa nell'ordinanza.
art. 22 l. 241/1990
Indicato quale base della domanda di accesso documentale agli atti della procedura autorizzatoria; la domanda non è stata decisa nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, prima di fissare o trattare effettivamente una causa nel merito, il giudice può richiedere alle parti di verificare e dichiarare se permanga un interesse concreto alla decisione oppure siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo legittima richieste istruttorie volte a razionalizzare i ruoli di udienza e a concentrare la trattazione sui soli giudizi che richiedano un'effettiva decisione di merito.
- Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può richiedere anche l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di consentire una gestione coordinata del contenzioso.
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