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Ordinanza

Ordinanza n. 12/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.: - del progetto di vita personalizzato redatto dall'A.S.L. di Avellino, predisposto il -OMISSIS-, con prot. del-OMISSIS-, contenente l'indicazione di 18,50 ore di trattamento ABA, comprensivo di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni, di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n.-OMISSIS-, in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; nonché per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali;

Giustizia amministrativa202502012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: progetto di vita personalizzato che prevedeva 18,50 ore di trattamento ABA, oltre a parent training e supervisione, nonché gli atti presupposti regionali e dell’A.S.L. relativi alla limitazione del trattamento in rapporto alle fasce di età

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato predisposto dall’A.S.L. di Avellino, nella parte in cui prevedeva 18,50 ore di trattamento ABA, comprensive di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti dell’A.S.L. e il PDTA regionale approvato con DGRC n. 131/2021, nella parte ritenuta lesiva degli interessi del minore. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a un trattamento ABA di almeno 25 ore settimanali, a 3 ore mensili di supervisione da parte di un BCBA e a un’ora settimanale di parent training, con continuità delle figure professionali, nonché la condanna dell’amministrazione all’erogazione diretta o al rimborso delle spese sostenute. In via cautelare è stata chiesta la sospensione degli atti impugnati e l’adozione di misure idonee a garantire il trattamento richiesto. L’A.S.L. ha eccepito, tra l’altro, l’acquiescenza dei ricorrenti al progetto di vita, desunta dalla firma apposta da un genitore. Il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento tecnico-scientifico sulla patologia, sulla sua gravità e sull’adeguatezza del progetto individualizzato.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta parzialmente. Il Collegio ha confermato la misura monocratica già adottata, ordinando all’A.S.L. di continuare a erogare il trattamento ABA con la medesima équipe del Centro AIAS che già seguiva il minore, sino alla definizione del giudizio di merito, per evitare una discontinuità terapeutica potenzialmente pregiudizievole per lo sviluppo del minore. La misura è stata giustificata dalla particolare delicatezza della materia, dalla grave fragilità clinica del minore, classificata al livello 3 del DSM-5 e attestata dalla stessa A.S.L., e dall’assenza di specifiche ragioni ostative dedotte dall’A.S.L. alla continuità dell’équipe. È stata invece respinta, allo stato cautelare, la richiesta di incremento dell’intensità del trattamento fino a 25 ore settimanali, poiché tale decisione richiede un previo approfondimento diagnostico e specialistico. Il Collegio ha escluso che la sola firma di un genitore in calce al progetto di vita integri acquiescenza, in mancanza di ulteriori indici univoci di volontà abdicativa, anche considerando che la firma era stata apposta da uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale. Le ulteriori difese sono state riservate alla fase di merito. È stata disposta una CTU medico-specialistica per verificare la patologia e la sua gravità, l’idoneità e l’efficacia del progetto di vita e, ove necessario, la misura, le modalità e la durata del trattamento ABA, comprese supervisione e parent training. Il CTU dovrà inoltre verificare la possibilità di un accordo tra le parti sui contenuti del progetto di vita; in caso di accordo, l’A.S.L. dovrà adottare un provvedimento espresso e motivato di recepimento. Il merito è stato fissato per il 21 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il Collegio ha confermato parzialmente la misura già adottata in sede monocratica.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della richiesta e dell’adozione della misura cautelare monocratica.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’applicazione delle disposizioni processuali compatibili.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la prestazione del giuramento del consulente tecnico mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente.

  • DGRC n. 131/2021

    Atto regionale di approvazione del PDTA per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva; il CTU dovrà mantenere l’eventuale trattamento proposto entro i massimi previsti dal PDTA.

  • DGRC n. 42/2024

    Atto regionale modificativo del PDTA, richiamato quale parametro per i massimi di durata del trattamento ABA nelle diverse fasce di età.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato unitamente alla disciplina nazionale per giustificare l’oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In una controversia relativa alla presa in carico sanitaria di un minore con grave disturbo dello spettro autistico, la tutela cautelare può imporre all’azienda sanitaria la prosecuzione del trattamento già in corso con la medesima équipe quando l’interruzione o la discontinuità terapeutica siano potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo del minore e l’amministrazione non abbia dedotto specifiche ragioni ostative.
  • La domanda cautelare diretta a ottenere un incremento dell’intensità di un trattamento riabilitativo sanitario non può essere accolta senza un adeguato approfondimento diagnostico e specialistico sulle condizioni concrete del paziente e sull’effettiva necessità delle prestazioni richieste.
  • La mera sottoscrizione del progetto di vita personalizzato da parte di un genitore non integra, di per sé, acquiescenza all’atto, se non emergono ulteriori e univoci elementi indicativi della volontà di accettarlo definitivamente; ciò vale a maggior ragione quando la sottoscrizione provenga da uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale.
  • Quando la controversia richiede valutazioni medico-specialistiche sulla patologia, sulla sua gravità e sull’adeguatezza del progetto terapeutico individualizzato, il giudice amministrativo può disporre una CTU, demandandole anche la determinazione delle modalità, dell’intensità e della durata del trattamento eventualmente necessario, nel rispetto dei parametri del PDTA applicabile.
  • Nell’ambito della CTU relativa a un progetto di vita sanitario, il consulente può essere incaricato di verificare preliminarmente la possibilità di un accordo tra le parti sui contenuti del progetto; l’eventuale accordo deve essere documentato in un verbale e recepito dall’amministrazione con un provvedimento espresso e motivato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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