Sentenza del 18/04/2019 n. 2458 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accise, Dazi e diritti doganali. - Dichiarazione doganale - Violazione formale - Sanzione - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 303 del D.P.R. 43/1973 a una dichiarazione doganale contenente più singoli. Per ciascun singolo erano state riscontrate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato. Il contestante sosteneva, in sostanza, che non avrebbe dovuto applicarsi la sanzione perché, considerando complessivamente la dichiarazione, non si era verificata alcuna evasione d'imposta. La questione era quindi se la sanzione fosse ammissibile anche in presenza di una violazione solo formale e senza un concreto pregiudizio erariale complessivo.
La decisione
La sanzione è stata ritenuta legittima. Nelle operazioni doganali l'operatore può scegliere se presentare una dichiarazione contenente più singoli oppure più dichiarazioni distinte. Di conseguenza, ogni singolo contenuto nella dichiarazione può essere valutato autonomamente: la difformità tra dichiarato e accertato è sufficiente a integrare la violazione prevista dall'art. 303 del D.P.R. 43/1973, anche se dalla dichiarazione complessivamente considerata non deriva alcuna evasione d'imposta. È stata quindi riconosciuta la rilevanza sanzionatoria anche della violazione meramente formale.
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303
La norma può essere applicata quando vi sia una difformità tra i dati dichiarati e quelli accertati per uno o più singoli della dichiarazione doganale. La sanzionabilità non richiede necessariamente che la dichiarazione, considerata nel suo complesso, abbia prodotto evasione d'imposta: è sufficiente anche una violazione di carattere formale.
Massime di principio
- Nelle dichiarazioni doganali composte da più singoli, ogni singolo può costituire un'autonoma unità di valutazione ai fini sanzionatori.
- L'assenza di evasione fiscale complessiva non esclude automaticamente la sanzione se risultano difformità tra dichiarato e accertato.
- La scelta di inserire più merci o operazioni in un'unica dichiarazione non consente di compensare irregolarità relative a singoli diversi.
- In materia doganale, anche una violazione meramente formale può essere sanzionata quando incide sulla correttezza e attendibilità della dichiarazione.
- Per ridurre il rischio sanzionatorio è necessario verificare separatamente la correttezza dei dati relativi a ciascun singolo dichiarato.
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