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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11501/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato il riconoscimento della recidiva qualificata/reiterata (art. 99, comma 4, c.p.) contestando un presunto errato riconoscimento della recidiva: sosteneva che al momento della commissione del reato vi fosse una sola condanna irrevocabile anziché le tre indicate dalla sentenza di primo grado. In Cassazione il ricorrente ha dedotto questo vizio quale motivo unico, senza allegare il certificato del casellario penale aggiornato a prova della diversa situazione giudiziaria e introdusse per la prima volta, in sede di ricorso, la questione di fatto sulla insussistenza numerica dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, difetto di specificità e mancanza di autosufficienza del motivo: il gravame introduceva un argomento nuovo (insussistenza dei presupposti di fatto) non dedotto in sede di appello e privo della necessaria documentazione (certificato del casellario). La Corte ha richiamato la motivazione delle decisioni di merito (primo grado e Corte di appello) che avevano documentato la presenza di più sentenze definitive rilevanti e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 32318/2023) secondo cui per la recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, esistano più sentenze definitive espressive di maggiore pericolosità, senza necessità di previa dichiarazione di recidiva semplice. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    La norma regola i presupposti per il riconoscimento della recidiva reiterata/qualificata; nella fattispecie è stata applicata in base alla valutazione di più precedenti irrevocabili indicativi di maggiore pericolosità sociale

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Impone i limiti della gravame in Cassazione: non sono ammissibili motivi nuovi non dedotti nel giudizio di merito; il ricorso che introduce nuovi fatti è inammissibile

  • Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023 (Sabbatini)

    Principio di diritto secondo cui, ai fini della recidiva reiterata in giudizio di cognizione, è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità, con adeguata motivazione, senza necessità di previa dichiarazione di recidiva semplice

  • Giurisprudenza sulla autosufficienza del ricorso (es. Schioppo, Bregamotti, Cossu, Talamanca, Sisti)

    Affermano il principio secondo cui i motivi di ricorso devono essere autosufficienti: vanno allegate o riportate integralmente le prove o gli atti decisivi (es. certificato del casellario) che si intendono invocare; l'assenza di tali allegazioni comporta inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile introdurre nuovi fatti o prove non dedotti nei precedenti gradi: i motivi nuovi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Se si contesta in Cassazione il riconoscimento della recidiva con riferimento a dati di fatto (numero/epoca di precedenti), occorre allegare la documentazione probatoria pertinente (es. certificato del casellario penale aggiornato) e renderla autosufficiente nel ricorso
  • A seguito del principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 32318/2023), per l'applicazione della recidiva reiterata non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice: è sufficiente la presenza, al momento del fatto, di più sentenze definitive che testimonino maggiore pericolosità e siano adeguatamente motivate
  • La mancata osservanza dei requisiti di specificità e autosufficienza del motivo comporta non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la possibile condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende
  • Quando si impugna un appello avverso il riconoscimento di un'aggravante legata a precedenti, è strategico contestare già in appello la valutazione dei presupposti, fornendo i documenti probatori in quel grado per poter successivamente utilizzare le stesse doglianze in Cassazione

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