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Circolare

Circolare Inail n. 32/Inps n. 83 del 1 luglio 2014

Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalita applicative.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 1, comma 128, della legge di stabilità 2014 in materia di riduzione dei premi e contributi INAIL per il settore agricolo, con gestione unificata INPS-INAIL. Per il 2014 la riduzione è fissata al 14,17% e si applica secondo criteri differenti a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o da non oltre un biennio. Sono indicati i parametri tecnici (Igm/Iga), le modalità telematiche di istanza, le decorrenze, i controlli sulla regolarità contributiva e le ipotesi di revoca con recupero degli importi non versati.

Riduzione 2014 dei contributi agricoli per infortuni e malattie professionali

Riduzione dei contributi agricoli per infortuni e malattie professionali

La circolare INPS-INAIL n. 83/32 del 1° luglio 2014 disciplina l’attuazione, per il settore agricolo, della riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013. Il documento definisce la misura della riduzione per il 2014, i criteri per l’individuazione dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze e i controlli successivi, con particolare attenzione alla gestione unificata INPS-INAIL dei contributi agricoli.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama un insieme di fonti legislative e regolamentari che costituiscono la base dell’intervento, tra cui:

  • la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 128;
  • il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, art. 2, comma 3, relativo al differimento dei termini di pagamento dei premi assicurativi al 16 maggio 2014;
  • la determina del Presidente INAIL n. 67 dell’11 marzo 2014;
  • il decreto interministeriale 22 aprile 2014, approvativo della determina INAIL;
  • la circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014;
  • il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • la legge 27 dicembre 1973, n. 852;
  • la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 19;
  • il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
  • il d.m. 12 dicembre 2000 sulle tariffe dei premi;
  • il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Misura della riduzione per il 2014

Per l’anno 2014 la riduzione percentuale dell’importo dei contributi agricoli è fissata nella misura del 14,17%. La percentuale si applica in modo uniforme a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel rispetto dei criteri generali previsti dalla normativa.

La circolare precisa che:

  • la riduzione si cumula con le altre riduzioni o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per il settore agricolo;
  • l’agevolazione si applica al contributo dovuto al netto di ulteriori sconti o benefici;
  • la percentuale sarà aggiornata per gli esercizi successivi al 2014 mediante determina del Presidente INAIL, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale, da comunicare ai Ministeri competenti entro il 31 ottobre dell’anno precedente e da approvare con decreto direttoriale entro la fine dell’anno precedente.

Criteri generali per l’individuazione dei destinatari

La legge di stabilità 2014 ha individuato nell’andamento infortunistico aziendale il criterio guida per la selezione dei beneficiari della riduzione, in coerenza con il sistema di oscillazione dei premi già previsto per le tariffe ordinarie. La circolare distingue i destinatari in base a due parametri:

  • inizio delle lavorazioni, distinguendo tra attività iniziate da oltre un biennio e attività iniziate da non oltre un biennio;
  • gestione assicurativa.

Per le attività iniziate da oltre un biennio, la verifica avviene attraverso il confronto tra l’andamento infortunistico della singola azienda e quello medio nazionale. Per il settore agricolo, la valutazione è stata effettuata mediante il confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) e l’indice di gravità aziendale (Iga).

Per le attività iniziate da non oltre un biennio, invece, la riduzione è correlata al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del d.m. 12 dicembre 2000.

Attività iniziate da oltre un biennio

Per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall’INPS, relativi alle attività iniziate da oltre due anni, la circolare indica che:

  • l’INPS accerta e riscuote i contributi assicurativi agricoli e provvede alla ripartizione tra INAIL e gestioni di pertinenza;
  • per gli operai agricoli dipendenti e per i piccoli coloni a compartecipazione familiare l’Igm è pari a 8,32;
  • per i soggetti autonomi l’Igm è pari a 12,84;
  • la riduzione spetta se l’Iga risulta inferiore o uguale all’Igm di riferimento;
  • gli Igm sono stati elaborati sul triennio 2010-2012 e restano validi per il triennio 2014-2016.

Sulla base di tali parametri è stato predisposto l’elenco dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, applicabile ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014. Ai soggetti interessati viene indicato, nella lettera di comunicazione dei dati utili per il modello F24, se la riduzione è stata effettivamente applicata.

Attività iniziate da non oltre un biennio

Per l’anno 2014, sono considerate attività iniziate da non oltre un biennio quelle avviate dal 3 gennaio 2012. Per poter beneficiare della riduzione, i soggetti interessati devono:

  • essere operanti da non oltre un biennio;
  • essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
  • essere in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

La domanda deve essere presentata telematicamente tramite il servizio disponibile sul portale INAIL. In via eccezionale per il 2014, al fine di consentire l’accesso al beneficio a chi conclude il primo biennio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, il termine per presentare l’istanza è stato differito al 30 giugno 2014.

La riduzione opera dal 1° gennaio 2014, ma la sua concessione è subordinata all’accertamento, da parte dell’INPS, della regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. La circolare precisa inoltre che la fruizione avviene mediante compensazione con i contributi dovuti, presentando l’ordinaria istanza telematica di compensazione all’INPS. Per questa tipologia di benefici, l’agevolazione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 secondo le modalità di compensazione previste.

Rettifica degli indici di gravità

Nel caso in cui la riduzione non sia stata applicata o sia stata negata per un’Iga superiore all’Igm, ad esempio a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti, gli interessati possono presentare alla sede INAIL competente un’istanza motivata di riesame. L’istituto provvede alla ridefinizione dell’evento e, dopo l’aggiornamento, rielabora l’Iga.

Se il nuovo Iga risulta pari o inferiore all’Igm di riferimento, il contributo assicurativo dovuto per il 2014 viene rideterminato con applicazione della riduzione del 14,17%.

Revoca della riduzione e recupero degli importi

Per le attività iniziate da non oltre un biennio, la concessione della riduzione è subordinata alla dichiarazione e al mantenimento della conformità alle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Se, successivamente, emergono provvedimenti degli organismi pubblici competenti che attestano la mancata osservanza di tali norme, la riduzione già applicata viene revocata.

In tali casi:

  • si procede al recupero degli importi non versati;
  • si applicano i relativi oneri accessori di legge;
  • il recupero avviene con le consuete modalità previste presso l’INPS.

Sintesi operativa

La circolare fornisce quindi le istruzioni applicative per il 2014 in materia di riduzione dei contributi agricoli per infortuni e malattie professionali, fissando la misura del beneficio al 14,17%, distinguendo tra attività oltre o entro il primo biennio, definendo i criteri tecnici basati su Igm e Iga, e chiarendo la necessità di istanza telematica, verifica della regolarità contributiva e rispetto delle norme di sicurezza come condizioni essenziali per il mantenimento dell’agevolazione.

Punti principali

Oggetto e quadro normativo

La circolare illustra la riduzione percentuale dei contributi agricoli dovuti per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013. Richiama le principali fonti di riferimento, tra cui il decreto-legge n. 4/2014, la determina Presidenziale INAIL n. 67/2014, il decreto interministeriale 22 aprile 2014 e la precedente circolare INAIL n. 25/2014, oltre al d.p.r. n. 1124/1965 e alla normativa di settore sulla gestione agricola e sulla sicurezza sul lavoro.

Misura della riduzione per il 2014

Per l’anno 2014 la riduzione è pari al 14,17% e si applica in misura uniforme a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nei limiti e secondo i criteri previsti per il triennio 2014-2016. La riduzione si cumula con eventuali altre agevolazioni già previste per il settore agricolo e va applicata sul contributo dovuto al netto di altri sconti e benefici. Per gli anni successivi la percentuale viene aggiornata con determina INAIL da approvare con decreto ministeriale entro la fine dell’anno precedente.

Criteri di individuazione dei beneficiari

I destinatari vengono individuati in base all’andamento infortunistico aziendale e alla data di inizio dell’attività, distinguendo tra lavorazioni iniziate da oltre un biennio e lavorazioni iniziate da non oltre un biennio. Per le attività avviate da oltre due anni il requisito è verificato confrontando l’andamento aziendale con quello medio nazionale; per il settore agricolo l’INAIL utilizza gli indici di gravità medi (Igm) e gli indici di gravità aziendale (Iga). Per le attività avviate da non oltre un biennio, invece, la riduzione è collegata al rispetto delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attività iniziate da oltre un biennio

Per i lavoratori agricoli dipendenti, autonomi e piccoli coloni a compartecipazione familiare, l’INPS accerta e riscuote i contributi della gestione agricoltura e ne ripartisce le somme. La riduzione si applica se l’Iga risulta inferiore o uguale all’Igm di riferimento; per gli operai agricoli dipendenti e i piccoli coloni l’Igm è 8,32, mentre per i soggetti autonomi è 12,84. Gli indici medi sono stati elaborati sul triennio 2010-2012 e restano validi per il triennio 2014-2016. L’elenco dei soggetti ammessi alla riduzione del 14,17% è stato predisposto e la riduzione opera sui contributi dovuti dal primo trimestre 2014.

Attività iniziate da non oltre un biennio

Per il 2014 rientrano in questa categoria le attività iniziate dal 3 gennaio 2012. I soggetti interessati devono essere operanti da non oltre un biennio, in regola con adempimenti contributivi e assicurativi e con tutti gli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro. La domanda va presentata telematicamente tramite il servizio disponibile sul portale INAIL entro la scadenza del biennio; eccezionalmente per il 2014, per le attività il cui primo biennio scade tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, il termine è differito al 30 giugno 2014. La riduzione è riconosciuta solo dopo l’accertamento della regolarità contributiva da parte dell’INPS.

Decorrenza, compensazione e applicazione pratica

La riduzione per le attività da non oltre un biennio ha effetto dal 1° gennaio 2014, ma per il 2014 la concreta fruizione avviene mediante compensazione con i contributi dovuti, tramite la consueta istanza telematica di compensazione all’INPS. La circolare precisa che ai soggetti interessati viene indicato nella comunicazione dei dati per il modello F24 se la riduzione è stata applicata.

Rettifica degli Iga e revoca della riduzione

In caso di contestazione per mancata applicazione della riduzione, ad esempio per infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti, gli interessati possono presentare all’INAIL competente un’istanza motivata di riesame. Se, dopo la ridefinizione dell’evento, l’Iga risulta pari o inferiore all’Igm, il contributo 2014 viene rideterminato con applicazione della riduzione del 14,17%. Se invece dagli atti degli organismi pubblici competenti emerge la violazione delle norme di prevenzione e igiene del lavoro, la riduzione già concessa viene revocata e l’INPS procede al recupero degli importi non versati, con gli oneri accessori di legge.

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