Cassazione Civile, Sentenza n. 19268/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ASL ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Lecce (sez. dist. di Taranto) che aveva riformato il Tribunale rigettando l'opposizione ASL a decreti ingiuntivi ottenuti dai tre dirigenti medici per differenze retributive (retribuzione di posizione variabile aziendale e retribuzione minima contrattuale). In cassazione la ASL ha dedotto, tra altri motivi: incompetenza del giudice ordinario (sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo), omessa rimessione ex art.353 c.p.c. da parte della Corte d'appello al primo giudice dopo aver riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, errata interpretazione delle norme contrattuali (art. 54 CCNL) sulla somma tra retribuzione minima e variabile, pretesa compensazione dei crediti e richiesta di rinnovo della CTU per errori nei calcoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo (omessa rimessione ex art. 353 c.p.c.) ritenendo che, avendo la Corte d'appello riformato la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice e riconosciuto la competenza del giudice ordinario, doveva rimandare le parti al Tribunale di primo grado e non decidere nel merito sulla retribuzione variabile aziendale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa rinviata al Tribunale di Taranto. Gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili (primo rigettato; quarto assorbito; quinto, sesto, settimo inammissibili; terzo inammissibile per mancata specificità). La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le pretese retributive fondate sulla contrattazione collettiva possono rientrare nella competenza del giudice ordinario quando si tratta di diritti soggettivi alla corretta liquidazione della retribuzione. Le spese del giudizio di cassazione saranno regolate dal Tribunale al momento del rinvio.
Norme richiamate
art. 386 c.p.c.
Richiamato dalla ASL in tema di giurisdizione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura complessiva sulla base della norma, attenendosi invece alla giurisprudenza che qualifica come diritto soggettivo la corretta corresponsione della retribuzione.
art. 60 CCNL comparto Sanità 1994/1997
Richiamato dalla ASL per sostenere la natura non individuale delle poste retributive finanziate dai fondi; la Corte ha ritenuto che la questione attiene al merito (interpretazione e applicazione del CCNL) e non possa essere risolta in cassazione con motivazioni di fatto.
art. 50 CCNL comparto Sanità 1998/2001
Citato dalla ASL nel quadro delle norme collettive richiamate; la Corte non ha ritenuto che la semplice invocazione di tali norme potesse spostare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ove invece sia in gioco un diritto soggettivo alla corretta retribuzione.
art. 2, comma 1 e art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Richiamati dalla ASL per argomentare la competenza amministrativa su atti organizzativi; la Corte ha distinto tra atti di macro-organizzazione (competenza amministrativa) e pretese retributive fondate su diritto soggettivo (competenza del giudice ordinario).
art. 2112 c.c.
Men- zionato nel ricorso come norma rilevante nella vicenda di incorporazione aziendale; la Corte non ha fondato la decisione su un'interpretazione particolare di tale norma nel presente provvedimento.
art. 353 c.p.c.
Norma decisiva: nella versione applicabile alla fattispecie (anteriore alla riforma del 2022) imponeva alla Corte d'appello che, riformando la decisione del primo giudice e riconoscendo la giurisdizione materiale spettante al giudice ordinario, di pronunciare una sentenza di rinvio delle parti davanti al primo giudice. La mancata rimessione ha determinato la cassazione limitata della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ASL in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva della specificità richiesta per il sindacato di legittimità.
art. 54 CCNL comparto Sanità 1994/1997
Invocato dalla ASL per sostenere particolari regole di cumulabilità tra retribuzione minima e variabile; la Corte ha ritenuto che la questione sia di merito e attinente all'applicazione del contratto collettivo, quindi non decidibile in cassazione salvo censure di diritto specifiche.
art. 1241 c.c.
Ricondotto dalla ASL nella doglianza di compensazione dei crediti; la Corte ha rilevato che la questione attiene a valutazioni di fatto e prova (eventuali versamenti eccedenti) e perciò è inammissibile in cassazione se maschera un controllo di merito.
artt. 424 e 441 c.p.c.
Richiamati rispetto alla richiesta di rinnovo della CTU: la Corte ha confermato che il giudice del merito ha discrezionalità sulla rinnovazione del mezzo istruttorio e che la censura in cassazione non può sostituirsi a quella valutazione di opportunità e merito.
art. 374, comma 1 c.p.c. (Decreto del Primo Presidente)
Citato per spiegare la competenza del Collegio a trattare la questione di giurisdizione alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto legittimo l'esame della questione di giurisdizione.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma una decisione di primo grado che aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario, deve rimandare le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c. (nella versione applicabile), e non decidere nel merito; la mancata rimessione è motivo di cassazione limitata e rinvio.
- Le pretese retributive fondate sulla contrattazione collettiva possono configurare diritti soggettivi alla corretta corresponsione della retribuzione e, in tale misura, rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario; tuttavia l'analisi concreta dell'applicazione del CCNL resta questione di merito.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e mirate: il ricorso che maschera un controllo di merito (rivalutazione dei fatti, dei calcoli o della CTU) è inammissibile; le questioni probatorie e di apprezzamento della CTU sono di regola insindacabili in sede di legittimità.
- Quando si invoca la competenza del giudice amministrativo occorre distinguere tra atti di macro-organizzazione (tipicamente amministrativi) e la posizione giuridica soggettiva del singolo dipendente al pagamento della retribuzione: la natura dell'interesse (organizzativo vs diritto individuale) determina la giurisdizione.
- Le richieste di compensazione tra crediti e debiti retributivi richiedono prova e valutazione di fatto: in assenza di decisioni di merito che ne accertino l'esistenza, la compensazione non è concedibile in sede di legittimità.
- Il ricorso in cassazione per violazione del principio 'tantum devolutum quantum appellatum' richiede circostanziata specificazione del vizio procedurale; una doglianza generica non consente l'esame in sede di legittimità.
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