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Circolare

Circolare numero 62 del 16-03-2017

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali in settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro mediante la possibilità di erogare assegni straordinari di accompagnamento alla pensione. Con la presente circolare si illustrano i requisiti e le modalità di accesso all’assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento di cui al decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016. INDICE: 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 3. Assegno straordinario 3.1 Requisiti del datore di lavoro 3.2 Requisiti del lavoratore 3.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola principale 3.4 Presentazione della domanda 3.5 Modalità di calcolo/Misura 3.6 Procedure di liquidazione 3.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza 3.8 Regime tributario 3.9 Contribuzione correlata 3.10 Cumulabilità 3.11 Ricorso amministrativo 3.12 Contributo straordinario 3.13 Versamento anticipato della provvista mensile 3.14 Contribuzione correlata. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 3.15 Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’assegno straordinario del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, istituito presso l’INPS in attuazione dell’accordo collettivo provinciale del 21 dicembre 2015 e del D.I. 1° giugno 2016 n. 96077. Vengono riepilogati destinatari, requisiti di accesso, modalità di presentazione della domanda, calcolo e decorrenza della prestazione, regime fiscale, contribuzione correlata, cumulabilità con redditi da lavoro, ricorsi e obblighi di finanziamento a carico del datore di lavoro. La circolare contiene inoltre le istruzioni operative per il versamento della provvista mensile e le nuove registrazioni contabili e UNIEMENS necessarie per la gestione della prestazione.

Fondo di solidarietà del Trentino: assegno straordinario, contribuzione correlata, versamenti e istruzioni contabili

Fondo di solidarietà del Trentino: assegno straordinario e istruzioni operative

La circolare disciplina la gestione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dal Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, istituito presso l’INPS in attuazione dell’accordo collettivo provinciale del 21 dicembre 2015 e del D.I. 1° giugno 2016 n. 96077. Vengono chiariti il quadro normativo, i soggetti destinatari, gli adempimenti a carico di aziende e sedi INPS, nonché le modalità di finanziamento, liquidazione e contabilizzazione della prestazione.

Quadro normativo e natura del Fondo

Il Fondo di solidarietà del Trentino nasce dall’accordo tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali del territorio, recepito con decreto interministeriale e istituito presso l’INPS. Il Fondo non ha personalità giuridica, ma costituisce una gestione INPS dotata di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Gli oneri di amministrazione sono coperti dalla contribuzione dovuta, mentre gli oneri di gestione degli assegni straordinari sono posti a carico delle singole aziende esodanti.

Finalità della prestazione e soggetti destinatari

Tra le finalità del Fondo rientra l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, concessi nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo. La prestazione è destinata al personale dipendente coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che maturi, entro un massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, i requisiti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata, prendendo in considerazione il trattamento più prossimo.

Sono destinatari i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti professionalizzanti. Restano esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori a domicilio.

Requisiti del datore di lavoro e procedura sindacale

L’accesso all’assegno straordinario è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e del confronto sindacale nell’ambito della contrattazione collettiva. Le procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.

Il datore di lavoro deve presentare alla Sede INPS titolare della matricola principale:

  • l’accordo sindacale con le modalità di esodo del personale non dirigente;
  • l’indicazione della Sede INPS presso cui versare la provvista per la copertura degli assegni straordinari;
  • la dichiarazione di responsabilità "Mod. di accreditamento e variazioni".

Requisiti del lavoratore e verifiche contributive

La normativa non individua requisiti autonomi di accesso, ma richiede che il lavoratore maturi, nel periodo massimo di fruizione, i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione anticipata o di vecchiaia secondo la disciplina vigente, comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti possono rilevare, se previsto:

  • periodi contributivi maturati all’estero in Paesi UE, Svizzera, SEE e in Stati convenzionati con l’Italia;
  • contribuzione versata in gestioni INPS dei lavoratori autonomi, con accertamento del diritto secondo le regole dell’ultima gestione di contribuzione.

La domanda non può essere accolta se il lavoratore è titolare o ha domanda in corso per pensione di invalidità o assegno ordinario di invalidità.

L’accertamento del diritto è effettuato dal datore di lavoro sulla base della documentazione contributiva prodotta dal lavoratore; su richiesta dell’interessato, le sedi INPS rilasciano gli estratti conto certificativi.

Istruttoria INPS, domanda e liquidazione

Ricevuta la documentazione, la Sede INPS che gestisce la matricola principale verifica la presenza del codice di autorizzazione 7V e trasmette l’accordo con la dichiarazione di accreditamento alla Direzione centrale pensioni. Quest’ultima attribuisce il codice identificativo da utilizzare per la domanda dei singoli lavoratori e per il versamento della provvista mensile.

La domanda di assegno straordinario, erogato in forma rateale, deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante aziendale, contenere i dati dell’azienda e del lavoratore, ed essere presentata dal datore di lavoro. Per i lavoratori iscritti all’AGO, la liquidazione è curata dalla Sede Polo indicata nel messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015 e successive modifiche.

La Sede INPS, una volta verificati i requisiti e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, liquida la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, indipendentemente dalla data di domanda. L’assegno è corrisposto per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, e non deve esservi soluzione di continuità tra cessazione e decorrenza.

Criteri di calcolo e caratteristiche della prestazione

Il calcolo dell’assegno segue le regole della pensione teoricamente spettante al momento della cessazione, includendo la contribuzione che il datore si impegna a versare per i periodi mancanti. L’importo corrisponde al trattamento pensionistico netto spettante nell’assicurazione generale obbligatoria, comprensivo della quota riferita alla contribuzione mancante, al netto delle ritenute di legge.

Per i lavoratori che possono accedere alla pensione anticipata, la prestazione è parametrata a tale trattamento; per chi può conseguire prima la pensione di vecchiaia, si prende a riferimento quest’ultima. Nelle ipotesi di sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione segue le regole ordinarie di ciascun regime: in quello misto si considera l’età alla decorrenza dell’assegno, mentre nel contributivo puro l’età alla scadenza dell’assegno.

La circolare precisa che, trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, non si applicano contributo ONPI, perequazione annuale, trattamenti di famiglia, prestazioni collegate al reddito, interessi legali o rivalutazione monetaria.

Regime fiscale, trattenute e reversibilità

Gli assegni straordinari erogati dal Fondo sono soggetti a tassazione ordinaria. Su richiesta dell’interessato possono essere riconosciute le detrazioni per lavoro dipendente e/o per familiari a carico, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.

Sull’assegno possono essere effettuate trattenute per:

  • cumulo con redditi da lavoro;
  • pignoramento;
  • provvedimenti del giudice;
  • recupero di somme eccedenti la prestazione.

Non sono invece consentite trattenute per oneri quali riscatti, ricongiunzioni, cessione del quinto o mutui, che devono essere integralmente assolti prima dell’accesso alla prestazione.

La prestazione è diretta e non reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo la disciplina ordinaria, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata durante la fruizione dell’assegno.

Contribuzione correlata e copertura previdenziale

Per tutto il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione anticipata o di vecchiaia, il datore di lavoro versa al Fondo la contribuzione correlata, che viene poi riversata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Tale contribuzione è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.

Il valore retributivo da assumere è la normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese dell’evento, determinata sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Le somme necessarie alla copertura sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione vigente nel tempo, includendo l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, indicato per il 2017 in euro 100.324,00. Il versamento deve essere effettuato entro il mese antecedente la decorrenza della pensione.

Cumulabilità con redditi da lavoro e obblighi informativi

L’assegno straordinario è cumulabile con i redditi derivanti da eventuali attività lavorative svolte durante il periodo di percezione, entro il limite della retribuzione utile ai fini del TFR. Nella domanda il datore di lavoro deve indicare tale importo.

Il lavoratore che inizi una nuova attività in costanza di assegno è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Sede INPS che gestisce la prestazione, così da consentire le verifiche sul cumulo.

Ricorsi amministrativi e contributo straordinario del datore di lavoro

I ricorsi amministrativi devono essere presentati al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione provinciale INPS di Trento, che decide in unica istanza.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a versare un contributo straordinario commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della relativa contribuzione. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni generali sulla contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo quelle sugli sgravi contributivi, e si applica anche la disciplina della prescrizione di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Provvista mensile e procedure di pagamento

Gli assegni straordinari vengono aggregati per codice di censimento del datore di lavoro per determinare la somma lorda da versare mensilmente. Dal giorno 10 di ciascun mese una procedura automatizzata individua gli assegni in essere e predispone il flusso di pagamento del mese successivo.

L’importo è reso disponibile:

  • in ambiente INPS, procedura Agenda1, funzione Paes, per la Sede indicata dal datore di lavoro;
  • sul portale INPS per aziende, consulenti e professionisti, nella funzione dedicata alle prestazioni di esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione, con accesso al prospetto rata mese.

Per consultare il prospetto è necessario il PIN o la sua estensione, da richiedere alla Sede INPS presso cui avviene il versamento.

La provvista deve essere accreditata sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede entro il giorno 15 del mese precedente a quello di corresponsione degli assegni; la Sede deve registrare la conferma del versamento entro il giorno 16. Le modalità di versamento sono richiamate dai messaggi n. 9607/2014 e n. 2256/2016.

Flusso UNIEMENS e codici di nuova istituzione

Per i lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, il flusso UNIEMENS deve essere compilato valorizzando il codice "T" relativo ai lavoratori per i quali è versata la contribuzione figurativa correlata all’esodo. Per i percettori dell’assegno del Fondo del Trentino deve essere sempre utilizzato il nuovo codice "E", specifico per la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario del Fondo di solidarietà del Trentino.

Nel flusso devono inoltre essere indicati:

  • il codice del fondo di previdenza di iscrizione del lavoratore;
  • l’imponibile su cui si calcola la contribuzione correlata;
  • l’importo della contribuzione figurativa correlata, determinato in base all’aliquota vigente della gestione di appartenenza.

La valorizzazione genera nel DM2013 virtuale il codice "M162", relativo al contributo straordinario per la contribuzione correlata a carico dei datori di lavoro.

Istruzioni contabili

La circolare integra il piano dei conti della gestione TNR già istituita con la circolare n. 197/2016, introducendo nuovi conti per rilevare gli assegni straordinari, i debiti verso i beneficiari, i riaccrediti, i recuperi di indebiti, le partite creditorie e la contribuzione correlata.

Tra i nuovi conti figurano, in particolare:

  • TNR30115 per gli assegni straordinari di cui al D.I. n. 96077/2016;
  • TNR10115 per i debiti verso i beneficiari degli assegni straordinari;
  • TNR24131 e TNR10031 per i riaccrediti e i recuperi, secondo le causali specifiche;
  • TNR10132 e TNR00131 per le partite ancora da definire a fine esercizio;
  • TNR24153 per la trattenuta in caso di superamento del limite previsto dall’art. 8, comma 5, del decreto;
  • TNR21112 e TNR21172 per la contribuzione correlata, rispettivamente per anni precedenti e anno in corso;
  • TNR32140 per le imputazioni provvisorie in attesa dell’automatizzazione dei riversamenti alle gestioni pensionistiche;
  • TNR21115 per il contributo straordinario a copertura degli assegni, riscosso con le modalità della provvista mensile.

Sono inoltre previsti specifici codici bilancio, tra cui:

  • 3161 per somme non riscosse dai beneficiari relative agli assegni straordinari;
  • 1144 per il recupero di assegni straordinari a sostegno del reddito.

I saldi dei nuovi conti di debito e di credito sono ripresi automaticamente nel nuovo esercizio in contropartita dei conti TNR55150 e TNR55151. La circolare rinvia all’allegato n. 2 per le variazioni al piano dei conti.

Punti principali

Istituzione e natura del Fondo

Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino, è stato costituito con accordo collettivo provinciale del 21 dicembre 2015 e recepito dal D.I. n. 96077 del 1° giugno 2016. Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale, e gli oneri di amministrazione sono coperti dalla contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione gravano sulle singole aziende esodanti.

Finalità e destinatari dell’assegno straordinario

Il Fondo prevede l’erogazione di assegni straordinari a sostegno del reddito nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo per lavoratori dipendenti coinvolti in ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali. La prestazione spetta ai lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti professionalizzanti, che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro un massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto. Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori a domicilio.

Requisiti del datore di lavoro e procedura sindacale

L’accesso alla prestazione richiede l’esperimento delle procedure legislative, se previste, e delle procedure di confronto sindacale previste dalla contrattazione collettiva, che devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali. Il datore di lavoro deve presentare alla Sede INPS che ha in carico la matricola principale l’accordo sindacale, indicando le modalità di esodo e la Sede INPS presso cui versare la provvista. Deve inoltre trasmettere la dichiarazione di responsabilità "Mod. di accreditamento e variazioni".

Requisiti del lavoratore e verifiche contributive

La legge non fissa requisiti autonomi per l’assegno straordinario, ma richiede il perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione, dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente per la pensione anticipata o di vecchiaia, adeguati agli incrementi di speranza di vita. Ai fini del diritto possono essere considerati, se previsto, periodi assicurativi esteri in ambito UE/SEE, Svizzera e Paesi convenzionati, nonché contribuzioni maturate in gestioni INPS dei lavoratori autonomi. Non è accoglibile la domanda se il lavoratore è titolare o ha in corso domanda di pensione di invalidità o assegno ordinario di invalidità.

Istruttoria INPS e presentazione della domanda

La Sede INPS competente sulla matricola principale verifica l’accordo, controlla il codice di autorizzazione 7V e trasmette la documentazione alla Direzione centrale pensioni, che attribuisce il codice identificativo da comunicare al datore di lavoro. La domanda di assegno straordinario, rateale, deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante aziendale, contenere i dati dell’impresa e del lavoratore, e viene presentata dal datore di lavoro. Per gli iscritti all’AGO la liquidazione è in capo alla Sede Polo. La Sede deve segnalare tempestivamente eventuali discordanze tra dati dichiarati e verificati.

Misura, decorrenza e caratteristiche economiche

L’assegno è calcolato con le stesse modalità della pensione teoricamente spettante alla data di cessazione, includendo anche la contribuzione che il datore si impegna a versare. L’importo è parametrato al trattamento pensionistico netto spettante, comprensivo della quota riferita ai periodi mancanti, al netto delle ritenute di legge. Per il calcolo si applicano, a seconda del regime, i coefficienti di trasformazione relativi all’età alla decorrenza o alla scadenza dell’assegno. La prestazione è erogata dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, senza soluzione di continuità tra cessazione e decorrenza.

Regime della prestazione e limiti

L’assegno straordinario non è una pensione: non subisce contributo ONPI, non è rivalutato annualmente, non dà diritto a trattamenti di famiglia né alle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni, e non maturano interessi legali o rivalutazione monetaria. Possono essere operate trattenute per cumulo con redditi da lavoro, pignoramenti, provvedimenti giudiziari o recuperi di somme eccedenti, ma non per oneri quali riscatti, ricongiunzioni, cessione del quinto o mutui. La prestazione è diretta e non reversibile; in caso di decesso, ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo le norme ordinarie, considerando anche la contribuzione correlata versata.

Contribuzione correlata e copertura figurativa

Durante il periodo di fruizione dell’assegno, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione, il datore di lavoro versa al Fondo la contribuzione correlata, poi riversata alla gestione previdenziale di iscrizione. Essa è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. Il valore retributivo è quello della normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento, determinato con gli elementi ricorrenti e continuativi. L’aliquota è quella di finanziamento della gestione, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile; per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il contributivo si considera anche il massimale annuo, indicato per il 2017 in euro 100.324,00. Il versamento deve avvenire entro il mese antecedente la decorrenza della pensione.

Cumulabilità con redditi da lavoro e comunicazioni

L’assegno è cumulabile con redditi da lavoro derivanti da attività svolte durante il periodo di godimento, nei limiti della retribuzione utile al TFR. Il datore deve indicare nella domanda l’importo della retribuzione utile al TFR. Se il beneficiario intraprende una nuova attività lavorativa, deve comunicarlo tempestivamente alla Sede INPS che gestisce la prestazione.

Ricorsi amministrativi e contributo straordinario

I ricorsi amministrativi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione provinciale INPS di Trento, che decide in unica istanza. Il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo straordinario, determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni e della contribuzione correlata. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le regole della contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo gli sgravi contributivi, con applicazione anche della disciplina sulla prescrizione.

Versamento della provvista mensile

Gli assegni straordinari sono aggregati per codice di censimento del datore di lavoro, così da determinare l’importo lordo mensile da versare. Dal giorno 10 di ogni mese una procedura automatizzata individua gli assegni in essere e rende disponibile l’importo sia in ambiente interno INPS sia sul portale per aziende, consulenti e professionisti. Il versamento della provvista deve avvenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce il pagamento degli assegni, mentre la Sede INPS deve confermare in procedura l’avvenuto versamento entro il giorno 16. L’accesso al prospetto richiede il PIN o la sua estensione.

Flusso UNIEMENS e codici di nuova istituzione

Per i lavoratori beneficiari dell’assegno straordinario del Fondo Trentino, nel flusso UNIEMENS deve essere valorizzato il codice di nuova istituzione "E", con il significato di lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario del Fondo di solidarietà del Trentino. Devono inoltre essere indicati i codici del fondo previdenziale di iscrizione, l’imponibile e la contribuzione figurativa correlata. La valorizzazione genera nel DM2013 virtuale il codice "M162", riferito al contributo straordinario per la contribuzione correlata a carico del datore di lavoro.

Istruzioni contabili

La circolare istituisce nuovi conti contabili per la gestione degli assegni straordinari, dei debiti verso i beneficiari, dei riaccrediti, dei recuperi di indebiti, delle partite creditorie e della contribuzione correlata. Sono previsti, tra gli altri, i conti TNR30115 e TNR10115 per assegni e debiti, TNR24131 e TNR24153 per riaccrediti e trattenute, TNR10132 e TNR00131 per partite da definire e crediti, TNR21112 e TNR21172 per la contribuzione correlata e TNR21115 per il contributo straordinario di provvista. Vengono anche richiamate le modalità di ripresa automatica dei saldi a fine esercizio e l’aggiornamento del piano dei conti.

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