Cassazione Civile, Ordinanza n. 07231/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione una maggiore IRES, una maggiore IRAP e una maggiore IVA. La controversia era passata per due gradi di merito: la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo la società "di comodo" e dunque priva del diritto al rimborso ex art. 3, comma 45, l. n. 662/1996; la CTR aveva confermato la decisione, ma con una motivazione che da un lato escludeva la qualificazione della società come di comodo, perché priva di patrimonio da gestire nell'interesse dei soci, e dall'altro la definiva inoperativa, sottolineando che era rimasta in liquidazione per oltre cinque anni e non aveva superato il test di inoperatività triennale. In cassazione la società deduceva: (1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 per motivazione solo apparente e meramente adesiva alla sentenza di primo grado; (2) nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra le affermazioni della motivazione, che negavano e poi affermavano la natura di società non operativa/di comodo; (3) violazione dell'art. 30, commi 1 e 4, l. n. 724/1994, sostenendo di non poter essere qualificata come società di comodo e quindi di non essere soggetta alla preclusione del rimborso IVA; (4) violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600/1973, per avere l'Ufficio notificato l'avviso prima del decorso del termine di 60 giorni. La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo la motivazione della CTR apparente e contraddittoria, poiché priva di un autonomo percorso argomentativo e internamente incoerente sulla qualificazione della società; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente e per contraddittorietà insanabile tra le affermazioni sulla natura della società. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte lo collega alla necessità di un autonomo processo deliberativo e di una motivazione effettivamente comprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la motivazione che si limita a recepire acriticamente quella di primo grado è nulla.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza impugnata in relazione ai vizi motivazionali denunciati.
art. 30, commi 1 e 4, l. n. 724/1994
Disciplina le società non operative/di comodo; la Corte evidenzia che l'applicazione delle presunzioni e dell'onere della prova contraria presuppone una chiara qualificazione della società come di comodo o ente non operativo.
art. 3, comma 45, l. n. 662/1996
Richiamato nei gradi di merito in relazione al diritto al rimborso, ma non è oggetto di decisione autonoma in cassazione.
art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del termine di 60 giorni; il motivo resta assorbito.
artt. 32 d.p.r. 600/73 e 51 d.p.r. 633/72
Citate nella motivazione della CTR per giustificare il recupero a tassazione; la Corte ne rileva il richiamo in un contesto motivazionale contraddittorio.
Cass. n. 27112/2018
"la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame"
È usata come precedente per affermare la nullità della motivazione solo apparente.
Cass. n. 12096/2018
Richiamata per definire la contraddittorietà motivazionale come vizio che impedisce di percepire l'iter logico della decisione e di controllarne logicità ed esattezza.
Massime di principio
- In sede di appello, la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima solo se il giudice di secondo grado svolge un effettivo esame critico delle censure; una mera adesione acritica alle ragioni del primo giudice integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza.
- La motivazione è nulla anche quando contiene affermazioni reciprocamente incompatibili su un presupposto decisivo della decisione, perché la contraddittorietà interna impedisce di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nelle controversie sulle società non operative o di comodo, l'applicazione delle presunzioni legali e la conseguente traslazione dell'onere della prova sul contribuente presuppongono una qualificazione chiara e coerente della società come ente non operativo; se tale qualificazione non emerge con certezza dalla motivazione, la decisione non è controllabile.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per un vizio radicale della motivazione su un punto pregiudiziale, gli ulteriori motivi che dipendono da quel punto restano assorbiti.
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