L.R. Liguria 29/2020
ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica diverse norme regionali sul trattamento economico dei consiglieri, sull’autonomia e l’organizzazione del Consiglio regionale, sull’informazione istituzionale e sui fondi dei gruppi consiliari. Introduce inoltre una disciplina transitoria per l’emergenza Covid-19 sulle assenze equiparate al ricovero ospedaliero fino al termine dell’emergenza sanitaria. In vigore dal 17 dicembre 2020.
Adeguamento dell’ordinamento interno del Consiglio regionale ligure e misure transitorie Covid-19
Adeguamento dell’ordinamento interno del Consiglio regionale della Liguria
La legge interviene su più testi normativi regionali per aggiornare regole interne del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, incidendo su trattamento economico, dichiarazioni dei consiglieri, autonomia organizzativa, informazione istituzionale e dotazioni per i gruppi consiliari. Contiene anche una disciplina transitoria legata all’emergenza sanitaria Covid-19, applicabile solo per il periodo di emergenza dichiarata.
Trattamento economico e assenze dei consiglieri
Viene integrata la disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali prevedendo una regola specifica per i consiglieri appartenenti a un gruppo formato da un solo consigliere o che, per effetto del regolamento interno, debbano necessariamente far parte di tutte le commissioni. Per tali soggetti la trattenuta del 2,5% sull’indennità di carica scatta a partire dalla quinta assenza di ogni mese, ferma restando l’applicazione delle incompatibilità previste dal regolamento interno.
Dichiarazioni e adempimenti connessi alla legislatura 2020
La disciplina sulle dichiarazioni dei consiglieri viene modificata eliminando il termine di 60 giorni dalla proclamazione. La dichiarazione deve ora essere resa entro 180 giorni dalla data della prima seduta del Consiglio regionale; nei casi di surroga, supplenza o sostituzione, il termine decorre dalla data in cui tali effetti sono disposti. Se vi sono contributi già trattenuti, essi devono essere restituiti senza interessi né rivalutazioni. La nuova regola si applica anche al consigliere regionale, al presidente della Giunta regionale o al componente della Giunta non appartenente al Consiglio, quando eletti o nominati nell’undicesima legislatura.
Autonomia organizzativa del Consiglio regionale
La legge modifica alcune disposizioni della normativa sull’autonomia del Consiglio regionale, sopprimendo un inciso relativo alle modalità di individuazione di alcuni soggetti e abrogando varie previsioni interne non più mantenute nel testo vigente. Il contenuto sostanziale risultante è una semplificazione del quadro organizzativo e funzionale dell’assemblea legislativa, con eliminazione di alcuni commi e lettere della disciplina previgente.
Informazione e comunicazione istituzionale
Nella normativa regionale sulle attività di informazione e comunicazione vengono eliminate alcune espressioni riferite a una distinzione formale tra organi regionali e ufficio di presidenza del Consiglio, con effetto di coordinamento del testo e di riduzione dei richiami non più necessari.
Personale dei gruppi consiliari
Per il funzionamento dei gruppi consiliari viene aumentata la percentuale di assegnazione prevista dal testo unico sul personale dei gruppi: il limite passa dal 25% al 35%.
Disciplina transitoria Covid-19 sulle assenze
Fino al termine del periodo di dichiarata emergenza sanitaria, le assenze di consiglieri o assessori dovute a malattia, quarantena, isolamento fiduciario o altre cause di impedimento alla partecipazione conseguenti a Covid-19 sono equiparate al ricovero ospedaliero ai fini dell’articolo 3 della l.r. 3/1987. Il soggetto interessato deve presentare all’Ufficio di Presidenza, anche telematicamente, documentazione o dichiarazione idonea; l’Ufficio di Presidenza valuta discrezionalmente la sufficienza della documentazione e può chiederne integrazione. Resta salva la possibilità di partecipare alle riunioni da remoto.
Regime finanziario e decorrenza
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 17 dicembre 2020.
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